Cassazione Civile, Ordinanza n. 23758/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo in una procedura fallimentare: il Tribunale di Catania ha rigettato l’opposizione proposta in relazione a crediti azionati dall’ente previdenziale, ritenendo maturata la prescrizione perché la documentazione prodotta non consentiva di collegare con certezza gli atti notificati agli specifici avvisi di addebito insinuati. In cassazione l’ente ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2935 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la prova dell’interruzione della prescrizione nonostante il deposito di ulteriori documenti, anche cartacei, dimostrativi della notifica degli avvisi di addebito. La censura, tuttavia, è stata formulata come violazione di legge pur mirando in realtà a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la doglianza non individuava un errore nell’interpretazione o nell’applicazione astratta delle norme invocate, ma contestava soltanto l’apprezzamento in fatto compiuto dal Tribunale circa l’insufficienza e non riconducibilità della prova documentale alla notifica degli atti interruttivi. La Corte ha inoltre escluso che vi fosse una vera violazione dell’art. 2697 c.c., perché non risultava allegato che il giudice avesse deciso in difetto di prova applicando erroneamente la regola di riparto dell’onere probatorio. Nessuna statuizione sulle spese, poiché le controparti sono rimaste intimate; è stato invece disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
impugnato in questa sede ai sensi dell’art. 99 della legge fallimentare
individua il mezzo di impugnazione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo nell’opposizione fallimentare.
violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2935 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.
la sua violazione è configurabile solo se il giudice, mancando la prova del fatto controverso, attribuisce la soccombenza alla parte sbagliata per errata ripartizione dell’onere della prova; non quando si contesti la valutazione delle prove raccolte.
violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2935 c.c.
richiamato dalla parte ricorrente in relazione al decorso della prescrizione, ma la Corte non ravvisa un errore di diritto sulla norma, bensì una contestazione in fatto sulla prova dell’interruzione.
violazione e falsa applicazione ... dell’art. 115 c.p.c.
la doglianza è stata ritenuta inidonea perché diretta in realtà contro la valutazione delle risultanze di causa, attività riservata al giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
il vizio di violazione di legge presuppone un errore nell’interpretazione della norma astratta, non una diversa lettura del materiale probatorio.
il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.
norma procedurale richiamata per la decisione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di rigetto o inammissibilità, comporta l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello dovuto per il ricorso ... a norma del comma 1-bis
richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater sull’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge è deducibile solo quando si contesti l’erronea ricognizione della fattispecie astratta contenuta nella norma; se la censura investe la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto, il controllo è precluso in sede di legittimità.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice di merito, in assenza di prova del fatto controverso, applica la regola di giudizio sull’onere probatorio ponendo la soccombenza a carico della parte che non era onerata della prova; non basta lamentare che il giudice abbia ritenuto non provati i fatti allegati.
- Quando l’efficacia interruttiva della prescrizione dipende dalla riconducibilità di documenti notificati a specifici atti creditori, la relativa verifica è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
- La deduzione di documenti ulteriori in cassazione non trasforma in violazione di legge una censura che, nella sostanza, mira a rivalutare il materiale istruttorio già esaminato o non ritenuto idoneo dal giudice di merito.
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