Cassazione Civile, Ordinanza n. 23799/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva agito per ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato "in nero" alle dipendenze di una società, per il periodo dal 3 giugno 2013 al 6 novembre 2013, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive quantificate in euro 9.733,88 oltre accessori. Il primo giudice aveva rigettato la domanda, ritenendo dalle prove che l'attività fosse svolta per un'altra società, pur riconducibile al medesimo amministratore; la Corte d'appello, invece, in riforma, aveva ritenuto provata la subordinazione e condannato la società al pagamento richiesto. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c., 2094 c.c. e 100 c.p.c., sostenendo che le prove testimoniali non dimostrassero la subordinazione, il potere direttivo o disciplinare, l'orario, la retribuzione e che l'attività fosse stata svolta per altra società proprietaria del mezzo utilizzato; con il secondo ha dedotto vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando motivazione insufficiente e contraddittoria sulla sussistenza del rapporto e omessa valutazione di eccezioni preliminari formulate in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché costruito in modo eterogeneo, mescolando censure di violazione di legge e critiche alla valutazione del merito probatorio, con richiesta sostanziale di rivalutazione delle testimonianze e delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre precisato che non vi era violazione dell'art. 2697 c.c., poiché la doglianza non riguardava l'errata allocazione dell'onere probatorio ma il diverso esito dell'apprezzamento delle prove; né ricorreva violazione dell'art. 116 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva valutato prove liberamente apprezzabili. Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile perché formulato secondo il previgente paradigma dell'insufficiente e contraddittoria motivazione, non più applicabile, e comunque privo dell'indicazione di un fatto storico decisivo omesso; la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta coerente, intelligibile e sufficiente al "minimo costituzionale". È stata inoltre ritenuta l'implicita reiezione delle eccezioni preliminari della società, assorbite dall'accoglimento della domanda del lavoratore. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, in considerazione della manifesta infondatezza dell'impugnazione, anche alle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente il sindacato per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non per ottenere una diversa lettura del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
nel testo applicabile consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non rilevano insufficienza o contraddittorietà della motivazione né l'omesso esame di singoli elementi istruttori.
la sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesta l'esito dell'apprezzamento delle prove.
richiamato ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro subordinato.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta legittimazione passiva, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta al merito della prova.
la sua violazione ricorre solo se il giudice utilizza prove non dedotte, disposte d'ufficio fuori dei poteri, o tratta prove legali come liberamente valutabili o viceversa; non quando apprezza in modo diverso prove testimonali contrapposte.
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione della sentenza di merito deve superare il 'minimo costituzionale', cioè non essere mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
la proposta di definizione anticipata che evidenzi inammissibilità o manifesta infondatezza, se non adeguatamente superata, può rilevare ai fini delle conseguenze sanzionatorie.
in presenza di ricorso manifestamente infondato o abusivo, la Corte può condannare la parte ricorrente a una somma equitativa in favore della controparte e a una somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
impone, in caso di rigetto o inammissibilità, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare un motivo di ricorso in una richiesta di nuovo giudizio sul merito delle prove: la critica deve restare entro la violazione di legge o il vizio motivazionale tipizzato, senza sollecitare una rivalutazione delle testimonianze e degli elementi istruttori.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice inverta l'onere della prova; non basta contestare che il giudice abbia ritenuto non provato o provato un fatto sulla base delle emergenze istruttorie.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi eccezionali di utilizzo o qualificazione indebita delle prove; non può essere dedotta per censurare il diverso peso attribuito dal giudice alle prove contrapposte.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non sono più sindacabili la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione né l'omesso esame di singoli mezzi di prova.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando la questione dedotta è assorbita dalla soluzione incompatibile adottata su altra questione decisa in senso contrario alla parte che la invoca.
- Una motivazione è censurabile in cassazione solo se manca, è apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; una motivazione chiara e logicamente coerente soddisfa il minimo costituzionale anche se non confuta analiticamente ogni risultanza probatoria.
- La proposizione di un ricorso manifestamente infondato o di motivi che ripropongono questioni di merito già risolte può giustificare le sanzioni processuali per abuso dello strumento impugnatorio.
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