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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23756/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente riscossore)

La controversia

La società ha impugnato, in via di opposizione, una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con cui le veniva intimato il pagamento di diversi avvisi di addebito INPS e di una cartella esattoriale INAIL, relativi a contributi previdenziali obbligatori e premi assicurativi. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e la Corte d’appello aveva confermato il rigetto. In cassazione la società ha proposto sei motivi avverso la sentenza di secondo grado, ma prima della decisione ha depositato memoria deducendo di avere aderito alla definizione agevolata (rottamazione quater) per tutti i titoli oggetto del giudizio, chiedendo l’estinzione del processo per sopravvenuto difetto di interesse, con documentazione dei pagamenti effettuati secondo i piani di rateazione. La Corte ha quindi verificato che tutte le poste sottese alla comunicazione erano state incluse in procedure di definizione agevolata e che risultavano regolarmente versate le somme dovute, ritenendo così integrati i presupposti per l’estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio. Ha ritenuto applicabile la disciplina introdotta dall’art. 12-bis del d.l. n. 84/2025, quale norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata, osservando che ai fini dell’estinzione è sufficiente il versamento della prima o unica rata e la produzione della documentazione prescritta. Poiché la ricorrente aveva rinunciato al ricorso e aveva dimostrato l’adesione alla rottamazione quater con i relativi pagamenti, la Corte ha dichiarato l’estinzione senza provvedere sulle spese, richiamando la regola generale dell’art. 310, ultimo comma, c.p.c. Ha inoltre escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    memoria ex art. 380-bis c.p.c.; art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per la fase camerale e per il deposito dell'ordinanza nel termine previsto

  • art. 391 c.p.c.

    ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c., per sopravvenuta carenza di interesse

    usato quale base processuale della richiesta di estinzione per sopravvenuta definizione della lite

  • art. 1, comma 236, l. n. 197/2022

    L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati

    prima disciplina richiamata sulla definizione agevolata e sui presupposti documentali dell’estinzione

  • art. 12-bis d.l. n. 84/2025, conv. in l. n. 108/2025

    Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata

    la Corte la applica come norma interpretativa autentica: ai fini dell’estinzione dei giudizi relativi ai debiti inclusi nella definizione agevolata, il perfezionamento si realizza con il versamento della prima o unica rata e l’estinzione va dichiarata dal giudice d’ufficio sulla base della documentazione prevista

  • art. 1, commi 231 e segg., l. n. 197/2022

    ha dichiarato l’adesione alla c.d. rottamazione quater (art. 1 commi 231 e segg. della legge n. 197/2022)

    richiamati come fonte della definizione agevolata a cui la ricorrente ha aderito

  • art. 310, ultimo comma, c.p.c.

    Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate

    applicato in via generale per escludere una condanna alle spese nel giudizio estinto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    esclude l’applicabilità dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    non applicabile perché il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo consegue solo a rigetto nel merito, inammissibilità o improcedibilità, non all’estinzione

  • d.l. n. 202/2024, art. 3-bis

    o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto legge n. 202 del 2024

    menzionato tra le fonti documentali rilevanti per la prova dell’adesione e del pagamento nelle procedure di definizione agevolata

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi a debiti inclusi in una definizione agevolata, l’estinzione può essere dichiarata quando risulti perfezionata la procedura secondo la disciplina speciale applicabile e sia prodotta la documentazione richiesta sui pagamenti.
  • Quando una norma sopravvenuta di interpretazione autentica disciplina l’estinzione dei giudizi da definizione agevolata, il perfezionamento della definizione può essere ancorato al versamento della prima o unica rata, purché la parte depositi gli atti e le attestazioni previste.
  • L’estinzione del giudizio esclude una pronuncia nel merito sulle impugnazioni e, salvo diversa disciplina speciale, le spese restano regolate dall’art. 310, ultimo comma, c.p.c., senza aggravio ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
  • Se la parte ricorrente aderisce alla definizione agevolata per tutti i carichi oggetto della lite e ne prova l’avvenuto pagamento secondo il piano, viene meno l’interesse alla prosecuzione del ricorso e il processo si estingue.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoDecadenza

Testo integrale

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