Cassazione Civile, Ordinanza n. 23756/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
La società ha impugnato, in via di opposizione, una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con cui le veniva intimato il pagamento di diversi avvisi di addebito INPS e di una cartella esattoriale INAIL, relativi a contributi previdenziali obbligatori e premi assicurativi. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e la Corte d’appello aveva confermato il rigetto. In cassazione la società ha proposto sei motivi avverso la sentenza di secondo grado, ma prima della decisione ha depositato memoria deducendo di avere aderito alla definizione agevolata (rottamazione quater) per tutti i titoli oggetto del giudizio, chiedendo l’estinzione del processo per sopravvenuto difetto di interesse, con documentazione dei pagamenti effettuati secondo i piani di rateazione. La Corte ha quindi verificato che tutte le poste sottese alla comunicazione erano state incluse in procedure di definizione agevolata e che risultavano regolarmente versate le somme dovute, ritenendo così integrati i presupposti per l’estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio. Ha ritenuto applicabile la disciplina introdotta dall’art. 12-bis del d.l. n. 84/2025, quale norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata, osservando che ai fini dell’estinzione è sufficiente il versamento della prima o unica rata e la produzione della documentazione prescritta. Poiché la ricorrente aveva rinunciato al ricorso e aveva dimostrato l’adesione alla rottamazione quater con i relativi pagamenti, la Corte ha dichiarato l’estinzione senza provvedere sulle spese, richiamando la regola generale dell’art. 310, ultimo comma, c.p.c. Ha inoltre escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
memoria ex art. 380-bis c.p.c.; art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per la fase camerale e per il deposito dell'ordinanza nel termine previsto
ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c., per sopravvenuta carenza di interesse
usato quale base processuale della richiesta di estinzione per sopravvenuta definizione della lite
art. 1, comma 236, l. n. 197/2022
L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati
prima disciplina richiamata sulla definizione agevolata e sui presupposti documentali dell’estinzione
art. 12-bis d.l. n. 84/2025, conv. in l. n. 108/2025
Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata
la Corte la applica come norma interpretativa autentica: ai fini dell’estinzione dei giudizi relativi ai debiti inclusi nella definizione agevolata, il perfezionamento si realizza con il versamento della prima o unica rata e l’estinzione va dichiarata dal giudice d’ufficio sulla base della documentazione prevista
art. 1, commi 231 e segg., l. n. 197/2022
ha dichiarato l’adesione alla c.d. rottamazione quater (art. 1 commi 231 e segg. della legge n. 197/2022)
richiamati come fonte della definizione agevolata a cui la ricorrente ha aderito
art. 310, ultimo comma, c.p.c.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate
applicato in via generale per escludere una condanna alle spese nel giudizio estinto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
esclude l’applicabilità dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
non applicabile perché il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo consegue solo a rigetto nel merito, inammissibilità o improcedibilità, non all’estinzione
o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto legge n. 202 del 2024
menzionato tra le fonti documentali rilevanti per la prova dell’adesione e del pagamento nelle procedure di definizione agevolata
Massime di principio
- Nei giudizi relativi a debiti inclusi in una definizione agevolata, l’estinzione può essere dichiarata quando risulti perfezionata la procedura secondo la disciplina speciale applicabile e sia prodotta la documentazione richiesta sui pagamenti.
- Quando una norma sopravvenuta di interpretazione autentica disciplina l’estinzione dei giudizi da definizione agevolata, il perfezionamento della definizione può essere ancorato al versamento della prima o unica rata, purché la parte depositi gli atti e le attestazioni previste.
- L’estinzione del giudizio esclude una pronuncia nel merito sulle impugnazioni e, salvo diversa disciplina speciale, le spese restano regolate dall’art. 310, ultimo comma, c.p.c., senza aggravio ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
- Se la parte ricorrente aderisce alla definizione agevolata per tutti i carichi oggetto della lite e ne prova l’avvenuto pagamento secondo il piano, viene meno l’interesse alla prosecuzione del ricorso e il processo si estingue.
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