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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21274/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, l’amministrazione finanziaria emetteva nei confronti della società tre avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2004: uno per Ires, uno per Irap e uno per Iva. I recuperi Ires riguardavano, tra l’altro, componenti positivi di reddito non dichiarati ma imputati al 2003, costi ritenuti indeducibili per interessi passivi su finanziamenti infragruppo, costi riaddebitati in base ad accordi infragruppo, costi di competenza di altri periodi e differenze di cambio prive di certezza; l’atto Irap seguiva le medesime ragioni; l’atto Iva riguardava fatture di un fornitore di spazi pubblicitari. La CTP rigettava i ricorsi riuniti della società, mentre la CTR accoglieva l’appello e annullava integralmente gli avvisi. L’Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 57 d.lgs. 546/1992 per extrapetizione, perché la CTR avrebbe annullato integralmente gli avvisi pur in assenza di specifiche contestazioni in appello su alcune riprese; 2) violazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. 546/1992, perché nel processo tributario di impugnazione-merito il giudice avrebbe dovuto rideterminare il reddito e non limitarsi all’annullamento totale; 3) omessa o insufficiente motivazione e violazione dell’art. 109 TUIR e dell’art. 2697 c.c. in relazione alla ripresa sui costi infragruppo, deducendo che la CTR non aveva spiegato quali elementi provassero i requisiti di deducibilità; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente, ex artt. 61 e 36 d.lgs. 546/1992, art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., in relazione alle riprese sui ricavi imputati al 2003/2004 e sui costi di competenza di altri periodi. La società resisteva eccependo anche un preteso giudicato esterno su alcune riprese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando inammissibile il terzo. Ha ritenuto che la CTR fosse incorsa in extrapetizione e abbia violato la natura di impugnazione-merito del giudizio tributario annullando integralmente gli avvisi nonostante alcune riprese non fossero state specificamente devolute con l’appello; ha inoltre ravvisato la nullità per motivazione apparente in relazione ad alcune statuizioni della sentenza di merito, perché la motivazione era troppo sintetica e apodittica per rendere percepibile l’iter logico decisorio. La censura sulla ripresa dei costi infragruppo è stata dichiarata inammissibile, sia per la commistione di vizi di legittimità e di motivazione, sia perché mirava in realtà a una diversa valutazione del materiale probatorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre extrapetizione: il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti delle domande e delle eccezioni devolute dalle parti.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per sostenere il divieto di domande nuove nel processo tributario.

  • artt. 1 e 2 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamati per affermare che il processo tributario è di impugnazione-merito e il giudice, se non si tratta di vizi formali, deve rideterminare la pretesa fiscale entro i limiti del devoluto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro per denunciare nullità della sentenza per extrapetizione e motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che, per sentenze successive all’11 settembre 2012, il vizio motivazionale è deducibile solo nei ristretti limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.

  • art. 109 t.u.i.r.

    Richiamato in relazione ai requisiti di deducibilità dei costi e al principio di competenza.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per l’onere della prova; la Corte precisa che la violazione è configurabile solo se l’onere viene addossato alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato insieme all’art. 36 d.lgs. 546/1992 per denunciare la carenza del requisito motivazionale della sentenza tributaria.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per il requisito della motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza; la Corte ribadisce i criteri della motivazione apparente e della nullità.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il giudice di merito non può annullare integralmente l’avviso di accertamento quando il devoluto in appello riguarda solo alcune riprese: in assenza di specifiche censure su determinati rilievi, una pronuncia su di essi integra extrapetizione.
  • Il processo tributario ha natura di impugnazione-merito: quando l’atto impositivo è contestato nel merito e non per vizi formali, il giudice deve rideterminare la pretesa fiscale nei limiti della domanda e delle contestazioni effettivamente dedotte.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è denunciabile in cassazione solo se il giudice ha attribuito l’onere probatorio alla parte sbagliata; non è invece configurabile quando si contesti soltanto la valutazione delle prove o la loro attendibilità.
  • Il vizio di motivazione, per le sentenze soggette al nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., è oggi circoscritto all’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, mentre non è più deducibile la mera insufficienza della motivazione.
  • La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando sia solo graficamente esistente ma non consenta di comprendere le ragioni della decisione e l’iter logico seguito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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