Cassazione Civile, Ordinanza n. 06018/2023 del 28/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
La lite nasce da una precedente causa sulle distanze legali tra costruzioni e confini. In quel giudizio di merito era stato ordinato ai proprietari convenuti di arretrare un manufatto edilizio realizzato sul loro fondo sino a una distanza non inferiore a 5 metri dal confine con il fondo attoreo, mediante rimozione della porzione indicata in una planimetria allegata alla consulenza tecnica. I soccombenti eseguivano opere di arretramento del terrazzo coperto, ma non, secondo la controparte, del tetto di copertura e del relativo sporto. Le proprietarie del fondo vicino intimavano quindi precetto per ottenere anche l’arretramento del tetto e dello sporto. I resistenti proponevano opposizione a precetto sostenendo di avere eseguito integralmente quanto imposto dal titolo esecutivo. Il Tribunale accoglieva l’opposizione e la Corte d’appello confermava, ritenendo che il titolo esecutivo imponesse l’arretramento del solo terrazzo coperto, non anche dello sporto del tetto, e che la domanda volta a ottenere anche tale ulteriore arretramento fosse nuova e inammissibile. In cassazione le ricorrenti lamentavano: 1) omesso esame di un fatto decisivo in ordine all’interpretazione del titolo esecutivo, assumendo che la condanna riguardasse anche tetto e sporto, perché il manufatto doveva essere considerato nella sua interezza; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 345 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la rilevanza di documenti e delle norme urbanistiche locali sulle distanze, nonostante lo sporto avesse dimensioni consistenti e dovesse computarsi ai fini della distanza dal confine.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha escluso la tardività della notifica, ritenendo che il primo tentativo, avviato entro il termine semestrale, non si fosse perfezionato per causa non imputabile alle ricorrenti, che avevano poi rinnovato tempestivamente la notifica a mezzo PEC. Nel merito, ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché proposto in presenza di "doppia conforme", quindi precluso il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che il titolo esecutivo non era ambiguo: la condanna riguardava la sola porzione del terrazzo coperto individuata nella consulenza tecnica, e se si fosse voluto contestare anche l’esclusione dello sporto del tetto sarebbe stato necessario impugnare specificamente la sentenza di merito, non potendo in sede di opposizione a precetto ampliare il contenuto del titolo. Ha infine rilevato la tardività e inammissibilità dei documenti nuovi prodotti in appello, poiché non ricorrevano i presupposti dell’art. 345 c.p.c. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La memoria depositata ai sensi di tale norma ha funzione solo illustrativa e non può integrare o correggere il ricorso.
Il ricorso è stato valutato tempestivo nel termine lungo semestrale, applicabile perché la sentenza impugnata non era stata notificata.
La notificazione del ricorso per cassazione è stata effettuata validamente a mezzo PEC.
Alla causa di opposizione a precetto non si applica la sospensione feriale dei termini.
art. 92 ord. giud.
Richiamato insieme all’art. 3 L. 742/1969 per escludere la sospensione feriale nei procedimenti esecutivi e nelle opposizioni.
La notificazione è stata inizialmente tentata a mezzo posta presso il domicilio del difensore domiciliatario.
Consentita la produzione documentale in cassazione per dimostrare la tempestività e l’ammissibilità del ricorso.
La disciplina della rinnovazione della notifica non opera quando il mancato perfezionamento è dipeso da cause non imputabili al notificante e questi ha poi rinnovato con sollecitudine.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme è precluso il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatto decisivo non è scrutinabile quando ricorre la doppia conforme.
art. 345, primo e secondo comma, c.p.c.
Le questioni e i documenti nuovi non possono essere introdotti in appello oltre i limiti di legge.
In appello sono ammissibili solo nuovi documenti o documenti la cui produzione sia stata impossibile per causa non imputabile nel primo grado.
La censura sull’apprezzamento delle prove è stata respinta perché, una volta interpretato il titolo esecutivo, i documenti invocati non erano pertinenti al thema decidendum.
art. 16 regolamento edilizio del Comune di Fossano
Invocato dalle ricorrenti per sostenere che il tetto/sporgenza dovessero rispettare la distanza dal confine; la Corte ha ritenuto la questione irrilevante rispetto al contenuto del titolo esecutivo.
art. 38 Norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Fossano
Invocato per la distanza minima di 5 metri dai confini; la Corte lo ha ritenuto non decisivo perché il titolo non imponeva l’arretramento del tetto.
art. 9, nono comma, Norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Fossano
Richiamato dalle ricorrenti come disciplina derogatoria mediante assenso del confinante, ma ritenuto non pertinente nel giudizio di esecuzione del titolo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Accertati i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il titolo esecutivo giudiziale va interpretato secondo il suo contenuto oggettivo; l’interpretazione mediante elementi extratestuali è ammessa solo se il titolo è obiettivamente ambiguo o incerto.
- In sede di opposizione a precetto non è consentito ampliare il contenuto dell’obbligazione esecutiva oltre quanto risulta dal titolo; le contestazioni su capi non compresi nel decisum vanno fatte con l’impugnazione della sentenza che ha formato il titolo.
- Quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado con identica ratio decidendi sui fatti principali, opera la preclusione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. per "doppia conforme".
- Se la notifica dell’impugnazione è tempestivamente avviata ma non si perfeziona per causa non imputabile al notificante, la parte non decade dal potere di impugnare purché rinnovi la notifica con sollecitudine ragionevole.
- La memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. non può essere utilizzata per introdurre nuovi temi di ricorso o per sanare vizi originari dell’atto di impugnazione.
- I documenti nuovi in appello sono ammissibili solo nei limiti rigorosi previsti dall’art. 345 c.p.c.; la loro tardiva produzione resta preclusa se non è dimostrata l’impossibilità di produrli prima per causa non imputabile.
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