Cassazione Civile, Ordinanza n. 16888/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per Irpef, Irap e Iva relative agli anni 2001-2005. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso; la Commissione tributaria regionale, invece, ha accolto l'appello dell'agente della riscossione ritenendo rituale la notifica della cartella. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione dell'art. 22 del processo tributario, per avere la CTR escluso la tardività della costituzione in appello dell'agente della riscossione; 2) omesso esame di un documento decisivo, cioè la comparsa di costituzione che avrebbe riproposto le difese di primo grado; 3) violazione dell'art. 100 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello, sostenendo che Equitalia avesse eccepito in primo grado il difetto di legittimazione passiva chiedendo la propria estromissione. Le resistenti hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività, poiché il contribuente aveva già proposto revocazione contro la stessa sentenza d'appello senza che risultasse sospeso il termine per cassare ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione preliminare di tardività del ricorso per cassazione. Ha affermato che la notificazione dell'atto di revocazione della sentenza di appello equivale, per chi la propone e per la controparte, a notificazione della sentenza ai fini del termine breve per ricorrere in cassazione, salvo sospensione disposta dal giudice della revocazione. Nel caso concreto il ricorso per cassazione è stato notificato nel giugno 2021, mentre la revocazione era stata proposta nel dicembre 2014 e la sentenza d'appello era stata depositata nel maggio 2014; quindi il ricorso era tardivo sia rispetto al termine breve di 60 giorni sia rispetto al termine lungo di sei mesi. Non risultando alcuna sospensione del termine ex art. 398, comma 4, c.p.c., la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e applicato le sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., ritenendo il ricorso manifestamente infondato alla luce di principi giurisprudenziali pacifici.
Norme richiamate
art. 22 del cod. proc. trib.
richiamato dal ricorrente per censurare la tardività della costituzione in appello dell'agente della riscossione; la Corte non esamina il motivo nel merito perché assorbito dall'inammissibilità del ricorso per tardività.
art. 56 del d.lgs. n. 546/92
richiamato dalla CTR per affermare che le eccezioni di primo grado non specificamente riproposte si intendono rinunciate in appello.
art. 26 del d.P.R. n. 602/1973
richiamato dalla CTR per ritenere rituale la notifica della cartella di pagamento.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
dedotto dal ricorrente per omesso esame di un documento asseritamente decisivo.
dedotto dal ricorrente per lamentare la carenza di interesse ad appellare di Equitalia.
la Corte afferma che il ricorso per revocazione non sospende di per sé il termine per ricorrere per cassazione; la sospensione opera solo se disposta dal giudice della revocazione su istanza di parte.
richiamato per affermare la scadenza del termine lungo per proporre ricorso per cassazione.
richiamato per il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione rilevante ai fini dell'impugnazione.
richiamato in relazione alla proposta di definizione anticipata del ricorso e alla decisione in camera di consiglio.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
la Corte applica le sanzioni previste per la definizione del giudizio conforme alla proposta, ritenendo il ricorso manifestamente infondato e il principio giurisprudenziale pacifico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La proposizione della revocazione contro una sentenza di appello equivale, ai fini della decorrenza del termine breve per cassare, a una notificazione della sentenza stessa sia per il notificante sia per il destinatario, salvo che il giudice della revocazione sospenda espressamente il termine per il ricorso per cassazione.
- In assenza di sospensione disposta ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto oltre sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di revocazione è tardivo, anche se il termine lungo decorrente dal deposito della sentenza non sia ancora spirato oppure risulti comunque decorso.
- Quando il giudizio è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., le sanzioni previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. operano secondo una valutazione legale tipica, senza che sia richiesta una ulteriore valutazione discrezionale della Corte.
- Le censure di merito contro la sentenza impugnata restano non esaminate se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per tardività o altra ragione preliminare assorbente.
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