Cassazione Civile, Ordinanza n. 15828/2026 del 22/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha recuperato l'IVA che una società aveva portato in detrazione tramite nota di variazione emessa nel 2013 a seguito della risoluzione consensuale, formalizzata con atto di transazione, di una scrittura privata del 2008 avente ad oggetto la cessione di un fabbricato. L'Amministrazione ha ritenuto tardiva la nota di credito, perché emessa oltre il termine annuale previsto dall'art. 26, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, e ha contestato la detrazione dell'imposta corrispondente alla variazione. La società ha impugnato l'accertamento e, dopo il parziale accoglimento in appello con riduzione della sanzione, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 18 e 19 d.P.R. n. 633/1972 e del principio di neutralità IVA, sostenendo che l'imposta era stata già integralmente assolta e che, in ogni caso, il debito IVA sulla retrocessione del bene gravava sulla cessionaria, non potendosi esigere due volte la medesima imposta; 2) violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 472/1997, per avere la CTR confermato la sanzione nonostante l'assenza di negligenza; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione alla conferma, seppur ridotta, della sanzione. L'Agenzia delle entrate ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con due motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente sulla riduzione della sanzione e violazione dell'art. 7 d.lgs. n. 472/1997, per avere applicato il comma 4 senza adeguata base fattuale e senza valorizzare i criteri ordinari di quantificazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ritenendo corretta la decisione di merito nel recuperare l'IVA indebitamente detratta, poiché la nota di variazione era stata emessa oltre l'anno dall'operazione originaria e la risoluzione consensuale del contratto, pur valida come mutuo dissenso, non poteva incidere sul regime IVA oltre il termine previsto dall'art. 26, comma 3, d.P.R. n. 633/1972. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi del ricorso principale, perché non coglievano il decisum. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia, rilevando che la motivazione della sentenza di appello sulla riduzione della sanzione era solo apparente e non consentiva di comprendere le ragioni della decisione; ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale punto e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Consente la variazione in diminuzione dell'IVA quando l'operazione viene meno per determinate cause; se la variazione deriva da accordo tra le parti, la neutralità fiscale può essere fatta valere solo entro un anno dall'operazione imponibile. Decorso tale termine, la nota di variazione non produce effetti sull'imposta.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del principio di neutralità e della corretta imputazione dell'imposta, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
Richiamato dal ricorrente in tema di detrazione IVA; la Corte ha escluso la violazione delle regole di detrazione nella fattispecie.
È richiamato come norma sulla registrazione necessaria ai fini dell'esercizio della detrazione e della variazione IVA.
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972
In caso di operazione inesistente, la fattura non esprime un fatto imponibile reale; la Corte lo richiama per distinguere tale ipotesi dalla vicenda concreta, che riguardava invece un'operazione reale.
Richiamato per individuare il presupposto impositivo e la rilevanza del fatto economico reale sottostante alla fattura.
art. 60, comma 7, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dalla CTR per escludere la duplicazione dell'imposta e ribadire che il tributo si coordina tra rivalsa e detrazione.
Richiamato per escludere che la vicenda integrasse una risoluzione di diritto per diffida ad adempiere; nella fattispecie vi era invece un mutuo dissenso.
Richiamati per qualificare il mutuo dissenso come espressione dell'autonomia negoziale e come nuovo negozio uguale e contrario rispetto a quello risolto.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'applicazione della sanzione in assenza di negligenza.
Richiamato nella motivazione della CTR e nel giudizio di legittimità in tema di elementi soggettivi e disciplina della sanzione.
art. 7, comma 1, d.lgs. n. 472/1997
Richiamato come criterio ordinario di quantificazione della sanzione, fondato su gravità della violazione, condotta e personalità dell'agente.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997
Richiamato per la riduzione della sanzione al minimo/alla metà del minimo in presenza di sproporzione manifesta rispetto alla violazione.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al requisito costituzionale di motivazione della sentenza, che deve essere intellegibile e non apparente.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza; la sua violazione ricorre quando la motivazione è solo apparente.
art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato quale norma sul contenuto della sentenza tributaria e sull'obbligo di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Parametro processuale per i motivi di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Parametro processuale per la deduzione della nullità della sentenza e della motivazione apparente.
Massime di principio
- In tema di IVA, la variazione in diminuzione conseguente a risoluzione consensuale del contratto è ammessa solo se la nota di variazione è emessa entro un anno dall'operazione imponibile; decorso tale termine, l'accordo risolutorio resta privo di effetti ai fini dell'imposta.
- Il mutuo dissenso è un negozio autonomo, espressione dell'autonomia privata, che scioglie il precedente contratto senza richiedere la prova di vizi genetici o funzionali del rapporto originario.
- Ai fini della detraibilità o del recupero dell'IVA, rileva la corrispondenza tra operazione originaria e variazione registrata; in mancanza dei presupposti temporali previsti dalla legge, la neutralità dell'imposta non consente di superare il termine decadenziale.
- La sentenza è nulla per motivazione apparente quando, pur contenendo un testo graficamente esistente, non consente di ricostruire le ragioni concrete e l'iter logico della decisione, soprattutto in punto di quantificazione della sanzione.
- La riduzione della sanzione tributaria richiede una motivazione specifica sulle circostanze del caso e sui criteri di legge; formule generiche o apodittiche sulla sproporzione non soddisfano il minimo costituzionale di motivazione.
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