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Sentenza

Sentenza del 27/02/2025 n. 5178 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto un unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973, dell’art. 13, comma 6, della legge 212/2000 e degli artt. 19, comma 1, lett. g), e 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992. Ha contestato che la conoscenza del diniego di rimborso acquisita tramite accesso agli atti, dopo l’intervento del Garante del contribuente, potesse essere equiparata alla conoscenza legale conseguente a una notificazione valida e far decorrere il termine per impugnare. Il rimborso richiesto era di 170.000 euro, relativo al credito IVA esposto nella dichiarazione per il 2013, trasmessa il 28 febbraio 2014; la società sosteneva che il silenzio-rifiuto fosse maturato il 29 maggio 2014 e che il diniego espresso del 19 giugno 2014, notificato presso la precedente sede legale, non fosse stato validamente notificato. La conoscenza del diniego era stata acquisita il 25 gennaio 2017.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per il profilo assorbente relativo alla distinzione tra conoscenza legale e conoscenza occasionale. Ha stabilito che, quando la notificazione dell’atto è ritenuta inesistente, la conoscenza acquisita aliunde tramite accesso agli atti non la sostituisce e non fa decorrere il termine d’impugnazione previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 546/1992; pertanto, non determina la decadenza del contribuente dall’impugnazione. La Corte non ha deciso nel merito la questione della decadenza dell’Amministrazione dal potere di emanare il diniego. Ha cassato la sentenza della CGT di secondo grado della Basilicata, che aveva respinto gli appelli e confermato l’inammissibilità del ricorso pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Potenza, e ha rinviato alla CGT di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 21, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È pertanto la notificazione - cioè un procedimento caratterizzato da una sequenza preordinata di atti compiuti da un soggetto individuato e funzionali a portare un determinato atto nella sfera di conoscenza (o conoscibilità) legale - a segnare la decorrenza del termine di impugnazione dell'atto impositivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992. Tale procedimento, alla luce di quanto previsto dalla norma appena richiamata, non è surrogabile dalla conoscenza acquisita aliunde dell'esistenza e dei contenuti dell'atto di impugnare.

    Il termine per impugnare decorre dalla notificazione dell’atto, non dalla mera conoscenza occasionale acquisita con modalità diverse. La Corte richiama anche il tenore della norma: il ricorso va proposto entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato.

  • Art. 156, comma 3, c.p.c.

    Di conseguenza, in assenza della proposizione dell'impugnazione contro l'atto impositivo notificato invalidamente, la conoscenza occasionale di quest'ultimo non può considerarsi evento idoneo a far decorrere il termine ex art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992 e a determinare alcuna decadenza in capo al contribuente.

    La sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche secondo la prospettazione che qualifica la notificazione come nulla anziché inesistente, richiede un’attività processuale qualificata del destinatario. La sola conoscenza occasionale dell’atto non sana la notificazione ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale in base al quale la società ha denunciato in Cassazione la violazione e falsa applicazione delle norme indicate nel motivo. La Corte ha accolto il ricorso sul profilo relativo agli effetti della conoscenza occasionale dell’atto.

  • Art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione alle regole sulla notificazione degli atti tributari. La decisione accoglie la censura sulla non equiparabilità della conoscenza occasionale alla notificazione rilevante per far decorrere il termine d’impugnazione.

  • Art. 13, comma 6, della legge 27 luglio 2000, n. 212

    La disposizione è stata invocata congiuntamente all’art. 60 del D.P.R. 600/1973 nella contestazione della pretesa equiparazione tra il riscontro all’istanza del Garante del contribuente e la notificazione del diniego. La Corte accoglie il ricorso sul principio che la conoscenza aliunde non sostituisce la notificazione ai fini della decorrenza del termine.

Massime di principio

  • Se un atto tributario non è stato validamente notificato, la conoscenza acquisita occasionalmente, ad esempio tramite accesso agli atti, non fa di per sé decorrere il termine breve per impugnarlo.
  • La conoscenza effettiva dell’atto può rilevare in sostituzione della notificazione solo nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza richiamata; nel caso deciso, la conoscenza acquisita aliunde non è stata ritenuta sufficiente a sanare la notificazione inesistente o a determinare la decadenza del contribuente.
  • La sanatoria della notificazione nulla per raggiungimento dello scopo richiede, secondo la pronuncia, un’attività processuale qualificata del destinatario; la mera acquisizione informale del contenuto dell’atto non basta.
  • La decisione non risolve la distinta questione di quando l’Amministrazione decada dal potere di emanare un diniego espresso di rimborso IVA: tale profilo è rimasto assorbito dall’accoglimento della censura sulla conoscenza occasionale.

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