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Sentenza

Sentenza del 27/02/2025 n. 5176 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il diniego tacito del rimborso di un credito IVA. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata aveva confermato il rigetto del ricorso, ritenendo tardiva la domanda: il fallimento era stato dichiarato il 26/03/2015 e il termine biennale scadeva il 26/03/2017, mentre la richiesta di rimborso era stata presentata il 02/04/2017 con la dichiarazione IVA relativa al 2016. La curatela ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato un error in procedendo per l’asserito mancato rilievo della dichiarazione ex art. 74-bis del D.P.R. 633/1972, sostenendo che il modello era stato presentato; con il secondo ha lamentato l’omesso esame di tale dichiarazione e della conseguente tempestività della richiesta di rimborso.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: l’asserita svista sul fatto probatorio — la presentazione della dichiarazione ex art. 74-bis — doveva essere fatta valere, ricorrendone i presupposti, con revocazione per errore di fatto, non con il motivo ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: vi era doppia conforme e la ricorrente non aveva indicato le ragioni di fatto delle due decisioni né dimostrato una loro sostanziale discontinuità, necessaria per proporre la censura ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. È quindi rimasta ferma la decisione di merito sfavorevole alla curatela. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’intimata non si era costituita; è stato dichiarato dovuto dalla ricorrente l’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 115 c.p.c.

    La denuncia della ricorrente, pur formulata come violazione di questa norma, è stata ritenuta inammissibile perché la svista lamentata riguardava la percezione di un fatto probatorio e avrebbe dovuto essere dedotta, se ne ricorrevano i presupposti, mediante revocazione.

  • Art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.

    La svista sul contenuto oggettivo di una prova, quando non riguardi un fatto controverso sul quale il giudice si è pronunciato, va fatta valere con la revocazione per errore di fatto, non con il ricorso per Cassazione. Il n. 5 non è inoltre utilizzabile contro una decisione di appello conforme a quella di primo grado se non sono specificate le differenze fattuali tra le due decisioni.

  • Art. 395, n. 4, c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione per errore di fatto è il rimedio indicato per correggere una svista percettiva relativa alla prova, purché ricorrano i presupposti previsti dalla norma.

  • Art. 360, comma 4, c.p.c.

    Tale norma, in continuità a quanto già stabilito dall'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., consente di proporre ricorso in cassazione contro la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, per i motivi di cui all'art. 360, primo comma, n. 1, 2, 3 e 4, c.p.c., escludendo, quindi, il richiamo all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il ricorso per Cassazione non può fondarsi sul motivo di omesso esame di un fatto decisivo previsto dal n. 5, salvo che il ricorrente dimostri la sostanziale discontinuità tra le ragioni fattuali delle decisioni di primo e secondo grado.

  • Art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    Secondo questa Corte, in caso di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.

    La censura per omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile contro una doppia conforme se il ricorrente non confronta le basi fattuali delle due pronunce e non dimostra che siano diverse. La Corte applica questo criterio anche alla disciplina introdotta dall'art. 360, comma 4, c.p.c.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, la parte ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

  • Art. 35, comma 6, D.Lgs. 149/2022

    La disposizione è richiamata per l’applicazione della nuova disciplina dell’art. 360, comma 4, c.p.c. ai giudizi instaurati successivamente al 1° gennaio 2023.

Massime di principio

  • Se si sostiene che il giudice abbia ignorato o travisato un documento per una svista percettiva sul suo contenuto, occorre valutare la revocazione per errore di fatto; il ricorso per Cassazione non è il rimedio appropriato quando non si denuncia un errore processuale o motivazionale nei termini previsti.
  • Quando primo e secondo grado decidono sulla base delle stesse ragioni fattuali (doppia conforme), il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non espone e dimostra le differenze tra le basi fattuali delle due decisioni.
  • Per rendere ammissibile una censura ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme, non basta riproporre la propria ricostruzione dei fatti: bisogna confrontare le due pronunce e indicare una sostanziale discontinuità fattuale o logico-argomentativa.
  • La decisione non risolve nel merito se la dichiarazione ex art. 74-bis fosse stata presentata o se il rimborso IVA fosse tempestivo: il ricorso è stato respinto per ragioni di ammissibilità, quindi non costituisce una pronuncia di merito su tali questioni.

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