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Sentenza

Sentenza del 26/02/2025 n. 5042 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007, con cui l’Agenzia aveva recuperato a tassazione i costi di sponsorizzazione di un’associazione sportiva dilettantistica: 60.000 euro oltre IVA per il 2006 e 20.000 euro per il 2007. La società sosteneva che le spese fossero inerenti e deducibili ai sensi dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002. In Cassazione ha proposto sette motivi: i primi due contestavano la mancata pronuncia sull’eccezione di tardività dell’appello dell’Agenzia contro una delle sentenze di primo grado; i motivi dal terzo al quinto riguardavano l’applicazione della disciplina delle sponsorizzazioni sportive e i relativi presupposti; il sesto invocava gli artt. 41 Cost. e 1322 c.c.; il settimo denunciava la violazione dell’art. 109, comma 5, TUIR e l’omessa verifica dei vantaggi promozionali e della congruità delle spese.

La decisione

La Cassazione ha rigettato i primi due motivi: l’appello dell’Agenzia contro la sentenza n. 110/2012 della CTP di Lucca era tempestivo, poiché il primo tentativo di notifica era stato effettuato il 20 dicembre 2012, entro il termine breve, e, dopo l’esito negativo per irreperibilità relativa presso il corretto domicilio professionale, la notifica era stata riattivata tempestivamente e completata il 15 gennaio 2013. Ha accolto il quinto motivo, relativo alla violazione dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. La norma stabilisce, alle condizioni indicate, una presunzione legale assoluta della natura pubblicitaria e della deducibilità delle spese di sponsorizzazione; nel caso concreto non erano contestati né l’effettivo pagamento né lo svolgimento dell’attività promozionale da parte dell’associazione. La sentenza della CTR Toscana n. 589/2016, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia contro le decisioni favorevoli alla contribuente, è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese, comprese quelle di legittimità. Non vi è una definizione finale della controversia tributaria: la contribuente ha ottenuto un esito favorevole in Cassazione, ma il giudice di rinvio dovrà decidere nuovamente nel merito.

Norme richiamate

  • Art. 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289

    la citata disposizione ha introdotto, a favore del "soggetto erogante" il corrispettivo (nella specie, la società controricorrente), una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria (e non di rappresentanza) delle spese di sponsorizzazione, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale

    La presunzione assoluta opera per i corrispettivi, entro il limite annuo di 200.000 euro, versati a soggetti sportivi dilettantistici se la sponsorizzazione promuove l’immagine o i prodotti dello sponsor e il beneficiario svolge effettivamente una specifica attività promozionale. Soddisfatte tali condizioni, la spesa è qualificata come pubblicitaria e, secondo il principio richiamato dalla Corte, è integralmente deducibile.

  • Art. 51 del D.Lgs. n. 546/1992

    in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall' art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

    Il termine breve di impugnazione è rispettato se il notificante avvia la notifica entro il termine e, quando questa fallisce per una causa non imputabile, riattiva il procedimento con tempestività e ragionevole sollecitudine. In tale ipotesi, gli effetti della notifica possono essere riferiti al primo tentativo; nel caso deciso, l’appello è stato considerato tempestivo.

  • Art. 112 c.p.c.

    La Corte ha esaminato la dedotta omissione di pronuncia sull’eccezione di tardività e ha ritenuto che non vi fosse omissione: la trattazione del merito da parte della CTR rendeva desumibile un rigetto implicito dell’eccezione pregiudiziale.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale richiamato per la censura di violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ha accolto il quinto motivo, riconoscendo la violazione dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per la censura di error in procedendo relativa alla mancata pronuncia sull’eccezione di tardività dell’appello; la doglianza è stata rigettata.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro invocato per le censure di omesso esame di fatti decisivi e di anomalia motivazionale. Le relative doglianze, salvo il profilo assorbito dall’accoglimento del quinto motivo, non hanno condotto a una decisione autonoma di accoglimento.

  • Art. 325 c.p.c.

    È richiamato nel principio sul tempo massimo per riattivare la notifica non riuscita per causa non imputabile al notificante: la riattivazione deve avvenire senza superare la metà dei termini di impugnazione previsti da tale articolo, salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate.

  • Art. 74, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nel testo applicabile ratione temporis

    È la disposizione cui l’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 riconduce la qualificazione delle erogazioni ammesse come spese di pubblicità, finalizzate alla promozione dell’immagine o dei prodotti dell’erogante tramite una specifica attività del beneficiario.

Massime di principio

  • Per le sponsorizzazioni di associazioni o società sportive dilettantistiche, entro il limite annuo previsto, l’onere di dimostrare l’inerenza e la congruità non può essere valutato come in una spesa ordinaria se risultano soddisfatte le condizioni della presunzione legale: natura dilettantistica del beneficiario, finalità promozionale e attività promozionale effettivamente svolta.
  • La presunzione non si fonda sulla sola denominazione contrattuale di sponsorizzazione: occorre che il beneficiario abbia realmente svolto una specifica attività promozionale e che l’erogazione miri a promuovere l’immagine o i prodotti dello sponsor.
  • Se un primo tentativo di notifica dell’impugnazione, effettuato entro il termine, fallisce per una causa non imputabile al notificante presso un indirizzo corretto, il notificante può conservare gli effetti del primo tentativo riattivando tempestivamente la procedura. La ragionevolezza della riattivazione va valutata in concreto.
  • Quando la sentenza di merito affronta il merito della controversia, ciò può rendere desumibile il rigetto implicito di un’eccezione preliminare; non basta quindi lamentare l’assenza di una risposta espressa se la decisione complessiva manifesta chiaramente la soluzione adottata.

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