Sentenza del 26/02/2025 n. 5040 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l’avviso di accertamento, fondato su un processo verbale di constatazione (PVC) e su rettifiche per costi ritenuti indeducibili, sostenendo che fosse insufficientemente motivato perché rinviava al PVC senza esaminarne autonomamente il contenuto e lo recepiva acriticamente. In Cassazione ha proposto due motivi: omessa pronuncia della CTR sul carattere acritico del rinvio al PVC, in violazione dell’art. 112 c.p.c.; in subordine, violazione dell’art. 42, comma 3, del D.P.R. 600/1973 per difetto di motivazione dell’avviso. Ha inoltre chiesto la cessazione della materia del contendere, deducendo l’adesione alla rottamazione prevista dal D.L. 193/2016.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto la richiesta di cessazione della materia del contendere: non erano stati prodotti né l’istanza di rottamazione né la comunicazione dell’agente della riscossione sulle somme dovute e sulle rate; inoltre, i documenti di pagamento erano mere contabili, con importi e causali non univoci, insufficienti a provare l’estinzione delle pretese. Il primo motivo è stato rigettato: la CTR aveva implicitamente respinto la doglianza sul recepimento acritico del PVC, in modo compatibile con la propria decisione. Anche il secondo motivo è stato rigettato, in quanto formulato genericamente e comunque infondato: la motivazione dell’avviso deve rendere comprensibile la pretesa e consentire la difesa, non fornire la prova completa della pretesa tributaria. Nel caso concreto il PVC richiamato era stato consegnato e sottoscritto dal contribuente, che ne aveva quindi conoscenza; la sua allegazione all’avviso o il suo successivo recepimento non determinavano il vizio dedotto. La Cassazione ha dunque confermato l’esito favorevole all’Ufficio in appello, rigettando il ricorso. Ha condannato il ricorrente a pagare all’Agenzia 3.400 euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 6, commi 2 e 3, del D.L. 193/2016
La mancanza di tali documenti non consente di ritenere perfezionata la dedotta "rottamazione" con riguardo alle pretese indicate nell'avviso di accertamento impugnato.
La definizione agevolata non può essere considerata perfezionata sulla base della sola allegazione del contribuente: occorre provare la dichiarazione di adesione e gli adempimenti previsti, compresa la comunicazione dell’agente della riscossione; pagamenti documentati in modo non univoco non bastano a dimostrare l’estinzione delle pretese.
Art. 112 c.p.c.
Costituisce infatti un principio consolidato quello per cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza.
Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione, pur senza affrontare espressamente una domanda o eccezione, la respinge implicitamente perché la soluzione adottata su un’altra questione ne presuppone l’irrilevanza o l’infondatezza.
Art. 42, comma 3, del D.P.R. 600/1973
La funzione della motivazione dell'avviso di accertamento non è quella di fornire una piena dimostrazione della fondatezza della pretesa tributaria, quanto di rendere sufficientemente edotto il contribuente della pretesa impositiva e permetterne perciò la difesa.
La motivazione dell’avviso deve informare il contribuente in misura sufficiente a comprendere la pretesa e a difendersi; non deve contenere già la dimostrazione probatoria completa della pretesa fiscale.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della L. 228/2012
Quando il ricorso è integralmente respinto, il giudice dà atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto per legge.
Massime di principio
- L’omessa trattazione espressa di una censura non comporta automaticamente omessa pronuncia: può esservi rigetto implicito se la soluzione motivata dal giudice è logicamente incompatibile con l’accoglimento della censura non esaminata.
- La motivazione di un avviso di accertamento serve a rendere comprensibile la pretesa fiscale e a consentire una difesa effettiva; va distinta dalla prova della fondatezza della pretesa, che attiene al merito.
- Il rinvio per relationem a un PVC non rende di per sé invalido l’avviso quando il contribuente conosceva già il verbale richiamato e ha potuto predisporre le proprie difese; in tale situazione, l’allegazione o la riproduzione del PVC nell’avviso può non essere necessaria.
- Chi invoca l’estinzione della controversia per adesione a una definizione agevolata deve provarne il perfezionamento con documenti idonei e riferibili ai carichi contestati. Mere contabili di pagamento, se non univoche quanto a importi e causali, possono non essere sufficienti.
- I motivi di ricorso per cassazione devono indicare con precisione la censura e gli elementi della decisione impugnata che la sostengono; una formulazione generica può essere respinta senza che il giudice debba ricostruirne d’ufficio il contenuto.
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