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Sentenza

Sentenza del 27/02/2025 n. 173 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un avviso di liquidazione per imposta di donazione (aliquota 8%) pari a euro 6.400,00 ritenendo che la cessione della clientela dallo studio associato ai singoli professionisti e quindi alla Società_1 s.r.l. costituisse una donazione indiretta (trasferimento a titolo gratuito) per la parte fissa di € 80.000. L'Ufficio aveva notificato l'avviso al notaio rogante quale responsabile d'imposta. Il contribuente contestava l'esistenza del presupposto impositivo sostenendo che non vi fu alcuna donazione perché i donanti coincidevano con i donatari (l'associazione professionale è priva di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale), e quindi non vi fu arricchimento di soggetti estranei.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello principale dell'Ufficio e l'appello incidentale del contribuente. Confermata la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente: l'avviso di liquidazione per imposta di donazione è illegittimo per mancanza del presupposto impositivo in quanto l'associazione professionale non dispone di autonomia patrimoniale e quindi non si è verificato un trasferimento imponibile a terzi. Le spese del grado sono compensate integralmente tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 2 comma 49 d.l. n. 262/2006 (conv. in legge 24/11/2006 n. 28)

    L'Ufficio sostiene che la norma estende l'imposizione agli atti a titolo gratuito; la Corte tuttavia ha ritenuto che, anche alla luce della norma, non sussisteva il presupposto impositivo perché non vi era un arricchimento di terzi distinguibile dall'attivo dei soci dell'associazione priva di autonomia patrimoniale.

  • art. 1 comma 4-bis del dlgs 346/1990

    Richiamato dall'Ufficio per sostenere la tassabilità degli atti a titolo gratuito; la Corte ha interpretato in combinato con la natura giuridica delle associazioni professionali, ritenendo inesistente il fatto storico-impositivo.

  • art. 20 d.P.R. 131/1986

    Citato dall'Ufficio in relazione agli aspetti registrali e fiscali dell'atto; la Corte ha ritenuto che l'operazione, così come strutturata, non comporti la tassazione come donazione.

  • art. 92 c.p.c. (comma secondo)

    Riferito alla compensazione delle spese in primo grado: la compensazione operata in primo grado è stata ritenuta legittima e non contestata dall'appellante incidentale.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato dal contribuente in appello incidentale per chiedere la condanna per lite temeraria; la Corte ha respinto la richiesta per mancata allegazione e prova di mala fede o colpa grave da parte dell'Ufficio.

Massime di principio

  • La qualificazione giuridica dell'ente cedente è cruciale: se l'ente (es. associazione professionale) è privo di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, i trasferimenti di beni o rapporti riconducibili al patrimonio comune possono non costituire donazione imponibile, perché manca l'effettivo arricchimento di soggetti distinti.
  • Per configurare una donazione indiretta occorre provare l'esistenza di un effettivo trasferimento a titolo gratuito verso soggetti diversi dai donanti; la semplice riorganizzazione interna o il passaggio di rapporti dalla forma associativa ai suoi stessi componenti non è di per sé imponibile.
  • La prova dei flussi economici e della fatturazione è determinante: se il corrispettivo è stato fatturato o contabilizzato e percepito come prezzo (e non occultamente versato come liberalità), ciò pesa a favore della natura onerosa dell'operazione.
  • Il notaio è destinatario di accertamenti in qualità di responsabile d'imposta, ma la sua responsabilità sussiste solo se il fatto imponibile è effettivamente costituito; l'accertamento va valutato sul presupposto giuridico e fattuale dell'operazione.
  • In sede di contenzioso, per ottenere condanne per lite temeraria o aggravate ai sensi degli artt. 91-96 c.p.c., la parte che chiede tali sanzioni deve allegare e provare la mala fede o la colpa grave dell'altra parte; mere deduzioni non sono sufficienti.
  • Quando l'operazione ha finalità di trasformazione della forma giuridica (es. da associazione di professionisti a società), è necessario valutare concretamente la separazione patrimoniale e le modalità di trasferimento (unico atto o passaggi distinti) per stabilire la sussistenza del presupposto impositivo.

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