Sentenza del 12/02/2025 n. 3606 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso per cassazione riguardava l'avviso di accertamento del 30 luglio 2012, relativo all'anno d'imposta 2007, con cui erano stati disconosciuti costi dedotti sulla base di fatture emesse nei confronti della ditta «B.A. di AA». Il contribuente ha proposto due motivi, esaminati congiuntamente: con il primo ha contestato la ripartizione dell'onere della prova, sostenendo che le fatture documentassero i costi e che il disconoscimento fosse fondato soltanto sulla mancata inclusione delle fatture negli elenchi CLI.FO dei fornitori; con il secondo ha denunciato violazione del principio di non contestazione, delle regole sull'onere e sulla valutazione della prova e dell'art. 6, comma 4, della legge n. 212/2000, lamentando che la sentenza avesse considerato documenti di appalto e subappalto estranei alle ragioni della ripresa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto porre sul contribuente la prova dell'esistenza, natura, giustificazione e concreta destinazione imprenditoriale dei costi: le fatture erano generiche e non consentivano di verificarne coerenza, riferibilità e ammontare, sicché la decisione non si basava soltanto sull'assenza dagli elenchi CLI.FO. Ha inoltre escluso la violazione del principio di non contestazione: il giudice d'appello poteva valutare complessivamente i documenti acquisiti, rilevando la successione temporale incongrua tra subappalto e appalto, la genericità delle fatture e l'inconsistenza delle giustificazioni dei pagamenti in contanti. Tali rilievi attengono alla valutazione di merito delle prove e non possono essere riesaminati in cassazione nei termini prospettati. Il ricorrente è stato condannato a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.400, oltre spese prenotate a debito; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto. La sentenza impugnata era stata resa in appello, che aveva riformato la decisione favorevole al contribuente del giudice di primo grado.
Norme richiamate
Art. 109 del D.P.R. n. 917/1986
In tema di reddito d'impresa, ai fini della deducibilità dei costi sostenuti, il contribuente è tenuto a dimostrarne l'inerenza, intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità, coerenza e correlazione, non già ai ricavi in sé, ma all'attività imprenditoriale svolta, sicché deve provare e documentare l'imponibile maturato, ossia l'esistenza e la natura dei costi, i relativi fatti giustificativi e la loro concreta destinazione alla produzione.
La deducibilità richiede la prova non solo dell'esistenza contabile della spesa, ma anche della sua natura, dei fatti che la giustificano e della concreta connessione qualitativa con l'attività d'impresa.
Occorre premettere che il giudizio tributario è imperniato sul paradigma del ricorso, donde, ai fini dell'individuazione del riparto dell'onere della prova, occorre indagare chi sia attore in senso sostanziale, nonché applicare il principio di vicinanza della prova ( Cass. V, n. 15219/2012 ), alla luce del fondamentale principio per cui spetta all'Amministrazione provare il maggior reddito e spetta al contribuente provare i costi da portare in deduzione (cfr. e pluribus, Cass. V, n. 8808/2012 ).
L'Amministrazione deve provare il maggior reddito accertato; il contribuente, che chiede la deduzione, deve dimostrare i costi che intende sottrarre all'imponibile.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione.
In cassazione la violazione di legge riguarda l'interpretazione o applicazione della norma astratta; contestare invece la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove investe il giudizio di merito e deve rispettare i limiti propri del sindacato di legittimità.
Art. 115 c.p.c. e principio di non contestazione
Nel processo tributario, caratterizzato dall'impugnazione di una pretesa fiscale fatta valere mediante l'emanazione dell'atto impositivo nel quale i fatti costitutivi della richiesta sono già stati allegati, il principio di non contestazione non implica a carico dell'Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato nell'atto impugnato.
La non contestazione non obbliga l'Amministrazione ad aggiungere nell'atto difensivo allegazioni ulteriori rispetto ai fatti già posti a fondamento dell'atto impositivo. Il giudice può inoltre valutare documenti acquisiti come elementi di valutazione complessiva, anche se non costituiscono autonomi motivi della ripresa.
Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.
La scelta e la valutazione delle prove spettano al giudice di merito; la cassazione controlla la correttezza giuridica e la coerenza della motivazione, ma non sostituisce una propria valutazione del materiale probatorio.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1 -quater, del D.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.
Massime di principio
- La fattura, pur essendo un documento contabile, non prova automaticamente la deducibilità del costo: il contribuente deve fornire elementi sufficienti a identificarne natura, giustificazione, ammontare e concreta destinazione all'attività d'impresa.
- La prova dei costi dedotti grava sul contribuente; l'Amministrazione, invece, deve provare il maggior reddito accertato. Il riparto va applicato considerando chi è in concreto tenuto a provare il fatto rilevante e chi ha maggiore vicinanza alla prova.
- La genericità delle fatture e l'incoerenza o inattendibilità degli altri documenti giustificativi possono sostenere il disconoscimento dei costi, anche quando la contestazione non si fondi esclusivamente sull'assenza delle fatture dagli elenchi dei fornitori.
- Il principio di non contestazione non impedisce al giudice di esaminare documenti e circostanze acquisiti per valutare la vicenda nel suo complesso; nel processo tributario, l'Amministrazione non è tenuta a formulare allegazioni ulteriori rispetto ai fatti già esposti nell'atto impositivo.
- In cassazione non è possibile ottenere un nuovo esame del merito o una diversa ponderazione delle prove. Occorre denunciare un effettivo errore di interpretazione o applicazione della norma, oppure un vizio di legittimità della motivazione nei limiti consentiti.
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