Sentenza del 21/09/2016 n. 18459 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
B.U.A. aveva impugnato la cartella relativa ai contributi di bonifica per l’anno 2009, sostenendo che i suoi immobili non avevano ricevuto un beneficio diretto e specifico dalle opere consortili e che mancava quindi il presupposto impositivo. La Commissione tributaria provinciale di Matera aveva respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Basilicata aveva invece accolto l’appello, ritenendo insufficiente la sola inclusione degli immobili nel comprensorio e necessario dimostrare l’effettiva esecuzione delle opere e il beneficio concreto. Il Consorzio ha censurato la decisione per violazione delle norme sui contributi di bonifica e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’inclusione degli immobili nel perimetro consortile e la presenza di un piano di classifica e riparto approvato facessero presumere il beneficio, ponendo sul contribuente l’onere di contestarlo specificamente e provarne l’assenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Consorzio, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa a un’altra sezione della stessa Commissione, che dovrà riesaminare l’appello applicando il principio indicato dalla Corte. Nel caso concreto il contribuente aveva formulato contestazioni generiche sull’assenza di benefici, senza denunciare specifici vizi del piano di classifica o del provvedimento di perimetrazione né l’incongruenza tra tali atti e l’atto impositivo: perciò permaneva la presunzione del vantaggio e il Consorzio non doveva fornire ulteriori prove. Il mero riferimento all’incuria o alla mancata manutenzione consortile, anche tramite consulenze tecniche, non equivale a una contestazione specifica della legittimità del piano. La Commissione regionale di rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 5, 10, 11 e 21
Norme sulla bonifica fondiaria e sui consorzi di bonifica richiamate dal Consorzio; la decisione non ne offre una distinta interpretazione, ma applica il principio sul riparto dell’onere probatorio in materia di contributi consortili.
Codice civile, artt. 860, 862 e 864
Disposizioni in materia di bonifica e contribuenza consortile richiamate nel motivo; la Corte decide sulla presunzione del beneficio fondiario e sul relativo onere di contestazione e prova.
Decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53
Norma richiamata dal ricorrente tra quelle rilevanti per la contribuzione consortile; il provvedimento non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma.
Norma richiamata dal Consorzio nel quadro della disciplina dei contributi di bonifica; la decisione risolve la controversia applicando il principio sulla presunzione del beneficio, senza attribuirle una distinta interpretazione.
Legge regionale Basilicata n. 33 del 2001, artt. 3, 6 e 9
Disposizioni regionali richiamate nel ricorso tra le norme sulla bonifica e sui consorzi; la Corte non ne espone una specifica lettura autonoma.
in detta ipotesi, non applicandosi la presunzione derivante dall'inclusione nella perimetrazione, va applicata la generale disciplina ex art. 2697 c.c., secondo cui colui che intende far valere un diritto (il consorzio) è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa.
La regola generale dell’onere della prova opera quando il contribuente contesta specificamente la legittimità o l’esattezza del piano di classifica e riparto o della perimetrazione, facendo venir meno il presupposto della presunzione. In assenza di tale contestazione specifica, l’inclusione nel perimetro e la valutazione nel piano approvato fanno presumere il vantaggio e il Consorzio non deve provarlo ulteriormente.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Norma processuale indicata per il motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione o falsa applicazione di legge; il ricorso è stato accolto.
Massime di principio
- Per i contributi di bonifica, l’inclusione dell’immobile nel perimetro consortile e la sua valutazione in un piano di classifica approvato fanno presumere il vantaggio fondiario, anche quanto alla sua conseguibilità; il Consorzio non deve fornire ulteriori prove in assenza di contestazioni specifiche.
- Il contribuente che intenda superare la presunzione deve anzitutto allegare in modo specifico le ragioni della contestazione e poi indicare e sollecitare i mezzi di prova pertinenti, anche presuntivi, idonei a dimostrare l’assenza di un beneficio diretto e specifico.
- Una contestazione generica sull’assenza di benefici o sull’inefficacia delle opere non basta a trasferire nuovamente al Consorzio l’onere della prova. Occorre contestare specificamente la legittimità o l’esattezza del piano di classifica e riparto, della perimetrazione o la corrispondenza tra gli atti presupposti e l’atto impositivo.
- La deduzione di incuria o mancata manutenzione del Consorzio, anche supportata da consulenze tecniche, non costituisce di per sé una contestazione specifica della legittimità del piano di classifica.
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