Cassazione Civile, Ordinanza n. 10674/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia aveva notificato alla società ricorrente un avviso di accertamento per imposta unica sulle scommesse raccolte nel 2009, qualificandola come coobbligata in solido con il titolare di un centro di trasmissione dati operante in Italia. La CTR del Lazio aveva confermato la pretesa, ritenendo applicabile l'art. 1, comma 66, della L. n. 220/2010, norma di interpretazione autentica dell'art. 3 del d.lgs. n. 504/1998. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: tre formulati "in via pregiudiziale" e due "nel merito". Con i primi tre ha dedotto: (1) una nuova questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 come interpretato dalla L. 220/2010 e dalla sentenza n. 27/2018 della Corte costituzionale, chiedendo il rinvio alla Consulta; (2) violazione della L. 220/2010, sostenendo che l'imposta unica presupporrebbe un'attività illecita e che, essendo la sua attività lecita, difetterebbero i presupposti per applicare la normativa del 2010; (3) violazione degli artt. 56 ss. TFUE e dei principi UE di parità di trattamento e non discriminazione, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Con il quarto motivo ha contestato il presupposto soggettivo dell'imposta, sostenendo che, per l'anno 2009, non potesse esserle attribuita responsabilità principale e che, venuta meno la responsabilità della ricevitoria/CTD, sarebbe caduta anche quella solidale del bookmaker. Con il quinto motivo ha censurato la condanna alle spese, lamentando sia la liquidazione in favore dell'Agenzia assistita da propri funzionari, sia il mancato ricorso alla compensazione per la complessità della questione.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo diretto solo a prospettare una questione di legittimità costituzionale, perché la sollevazione della questione è rimessa al giudice e non costituisce di per sé un vizio della sentenza. Ha inoltre respinto le doglianze pregiudiziali di diritto interno e unionale, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l'imposta unica sulle scommesse colpisce la prestazione del servizio di gioco e si applica anche alle raccolte effettuate in assenza di concessione, senza discriminazione tra operatori nazionali ed esteri; ha escluso la necessità di rinvio alla Corte di giustizia, osservando che la materia non è armonizzata e che la normativa italiana è stata già ritenuta compatibile con l'art. 56 TFUE. Nel merito ha confermato che il bookmaker estero privo di concessione è soggetto passivo d'imposta anche per l'anno 2009, indipendentemente dalla posizione del CTD/ricevitoria, perché la pronuncia costituzionale ha inciso solo sulla responsabilità della ricevitoria per il periodo precedente al 2011 e non ha eliminato quella del bookmaker. Ha infine ritenuto corretto il capo sulle spese, riconoscendo all'Amministrazione finanziaria assistita da propri funzionari il diritto alla liquidazione delle spese secondo la disciplina del processo tributario, e ha dichiarato inammissibile la censura sulla mancata compensazione, essendo rimessa al potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato richiamato come parametro dei motivi per violazione e falsa applicazione di legge; il primo motivo, però, è stato ritenuto inammissibile perché diretto solo a sollecitare una questione di legittimità costituzionale.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale è stato negato perché non necessario, alla luce della giurisprudenza unionale già esistente e dell'assenza di profili di novità interpretativa.
artt. 56, 57 e 52 TFUE
La Corte ha affermato che l'imposta sulle scommesse, non essendo armonizzata, rileva rispetto alla libertà di prestazione dei servizi e che la normativa nazionale non introduce restrizioni discriminatorie incompatibili con tali disposizioni.
art. 1, comma 64, L. 13 dicembre 2010, n. 220
È stata richiamata come disposizione che enuncia le finalità della riforma, tra cui tutela dei consumatori, ordine pubblico, contrasto al gioco minorile, alle infiltrazioni criminali e recupero di base imponibile e gettito.
art. 1, comma 66, L. 13 dicembre 2010, n. 220
Norma di interpretazione autentica: stabilisce che l'imposta unica è dovuta anche per raccolte avvenute in assenza o inefficacia della concessione e che soggetto passivo è chiunque gestisca concorsi pronostici o scommesse, anche per conto di terzi; il terzo comma prevede la solidarietà del mandante.
art. 3 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
È stato interpretato nel senso sopra chiarito dalla L. 220/2010: il bookmaker/gestore che organizza e gestisce scommesse è soggetto passivo d'imposta, anche se privo di concessione.
art. 15, comma 2-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consente la liquidazione delle spese in favore dell'Amministrazione finanziaria assistita da propri funzionari, applicando la tariffa/parametri forensi con la riduzione del 20%.
La compensazione delle spese è potere discrezionale del giudice di merito; la mancata compensazione non è censurabile in cassazione se non nei limiti di legge.
Richiamato per dare conto dei precedenti specifici utilizzati dalla Corte.
art. 10, n. 6, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato come esempio di esenzione IVA per la raccolta delle scommesse, a conferma che l'imposizione riguarda il servizio di gioco.
art. 39, comma 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326
Richiamato quale esempio di prelievo erariale unico ancorato all'utilizzazione di apparecchi e congegni per il gioco lecito.
art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640
Richiamato nel parallelo con l'imposta sugli intrattenimenti, a sostegno della natura del tributo come colpente l'esercizio concreto dell'attività di gioco.
Massime di principio
- La questione di legittimità costituzionale non può essere fatta valere come autonomo motivo di ricorso per cassazione se non si traduce in un vizio della sentenza impugnata; la scelta di sollevare o meno la questione resta rimessa al giudice.
- L'imposta unica sulle scommesse colpisce la prestazione del servizio di gioco e non la sola giocata in sé; il presupposto impositivo è integrato dall'organizzazione e gestione della raccolta delle scommesse.
- La natura lecita dell'attività di raccolta scommesse non esclude l'assoggettamento all'imposta unica, poiché la disciplina fiscale si applica anche alle raccolte effettuate in assenza di concessione, se il soggetto gestisce il servizio di gioco.
- L'art. 1, comma 66, della L. n. 220/2010 ha natura interpretativa e si applica anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, salvo il limite già riconosciuto dalla Corte costituzionale per la traslazione del tributo sulle ricevitorie nel periodo anteriore al 2011.
- Nel settore dei giochi d'azzardo, in assenza di armonizzazione unionale, gli Stati membri possono prevedere restrizioni giustificate da esigenze imperative di interesse generale, purché proporzionate; non vi è obbligo di uniformare i sistemi fiscali nazionali.
- La normativa italiana sull'imposta unica non è discriminatoria verso gli operatori esteri, poiché si applica a tutti coloro che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, indipendentemente dallo Stato di stabilimento.
- La declaratoria di incostituzionalità relativa alle ricevitorie per il periodo antecedente al 2011 non elimina la responsabilità fiscale del bookmaker estero privo di concessione, che resta soggetto passivo quale gestore dell'attività di scommesse.
- In contenzioso tributario, l'Amministrazione finanziaria assistita da propri funzionari ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la disciplina speciale, con riduzione del 20% prevista dalla normativa di settore.
- La mancata compensazione delle spese è di regola insindacabile in cassazione, perché rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
- Le censure che mirano a contestare nuovamente la portata di una sentenza della Corte costituzionale o della Corte di giustizia, senza individuare un effettivo errore di diritto della sentenza impugnata, non sono idonee a determinare cassazione.
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