Cassazione Civile, Ordinanza n. 21257/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un finanziamento erogato a una società collegata al Comune per la realizzazione di un impianto di cogenerazione e distribuzione del calore. A garanzia dell’operazione fu rilasciata dal Sindaco una lettera del 1° luglio 2005, che la banca ha poi fatto valere come garanzia nei confronti dell’ente. Dopo l’ammissione della società a concordato preventivo, la banca ottenne un decreto ingiuntivo contro il Comune per il residuo credito. Il Comune propose opposizione sostenendo la nullità/inefficacia della garanzia per mancata delibera consiliare richiesta dall’art. 207 TUEL. Il Tribunale accolse l’opposizione e revocò il decreto; la Corte d’Appello confermò il rigetto della pretesa creditoria. In Cassazione la banca dedusse: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 99, 100 e 115 c.p.c., assumendo che il Comune non avesse provato il fatto costitutivo della nullità e che la prova del fatto negativo non potesse invertire l’onere probatorio; 2) violazione dei principi di buona fede, correttezza e tutela dell’affidamento, sostenendo di avere confidato legittimamente nella validità della garanzia e che il Comune, quale pubblica amministrazione, avrebbe dovuto informarla del vizio; 3) violazione dell’art. 12 preleggi, dell’art. 207 TUEL e degli artt. 112 e 99 c.p.c., lamentando il mancato esame del motivo d’appello sulla qualificazione giuridica della garanzia e sostenendo che la disciplina dell’art. 207 riguarderebbe solo le fideiussioni e non altre garanzie denominate diversamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il Comune aveva svolto una mera difesa e che l’onere di provare il fatto costitutivo della garanzia valida restava a carico della banca; ha inoltre ritenuto ragionevole la valutazione della Corte territoriale circa la prova presuntiva della mancata delibera consiliare, ricavata dalla mancanza di menzione nell’atto di garanzia, dal mancato richiamo nel rogito di finanziamento e dall’assenza di specifiche istanze istruttorie della banca. Ha reputato infondato anche il secondo motivo, escludendo che la banca potesse invocare un affidamento incolpevole su una norma di legge primaria chiaramente conoscibile con normale diligenza e richiamando il principio per cui non vi è responsabilità precontrattuale della PA quando l’invalidità dipende da norme generali conoscibili erga omnes. Ha infine rigettato il terzo motivo, rilevando che la questione della qualificazione della lettera non mutava i termini della lite, poiché la garanzia concretamente rilasciata ricadeva nell’ambito applicativo dell’art. 207 TUEL; ha richiamato altresì l’orientamento secondo cui le lettere di patronage forti con effetto fideiussorio sono soggette al procedimento previsto da tale norma. La banca è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’onere di provare il fatto costitutivo della pretesa restava a carico della banca; la deduzione della carenza della delibera consiliare da parte del Comune integrava una mera difesa.
Le doglianze sulla prova e sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato sono state ritenute infondate, non essendo emerso alcun error in procedendo o inversione dell’onere probatorio.
Richiamato come parametro dei doveri di buona fede e correttezza, ma non ritenuto violato nel caso concreto.
Richiamato come parametro dei doveri di buona fede nell’esecuzione, ma escluso che potesse fondare l’affidamento invocato dalla banca.
Richiamato per la responsabilità precontrattuale; esclusa perché l’invalidità derivava da norma generale conoscibile.
Richiamato per l’obbligo di informazione sulle cause di invalidità; escluso in presenza di una norma primaria conoscibile con ordinaria diligenza.
Invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto pertinente ai fini dell’affidamento sulla validità della garanzia.
artt. 2 e 97 Cost.
Richiamati dalla banca in chiave di dovere informativo della PA, ma non idonei a fondare una responsabilità nel caso di specie.
Invocato per l’interpretazione dell’art. 207 TUEL; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la qualificazione dell’atto come garanzia fideiussoria/patronage forte era corretta.
art. 207 D.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL)
Le garanzie fideiussorie rilasciate da comuni, province e città metropolitane per le operazioni previste dalla norma richiedono la delibera del consiglio; la garanzia priva di tale presupposto non è azionabile nei confronti dell’ente.
La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle regole di decisione, ritenendo che il giudice di merito avesse comunque qualificato correttamente la garanzia.
Richiamato come norma sulla nullità della sentenza, ma la censura è stata respinta perché non sussisteva alcuna nullità processuale.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Chi eccepisce la nullità o inefficacia di una garanzia per difetto del presupposto deliberativo dell’ente non introduce necessariamente un fatto costitutivo della propria posizione, ma può svolgere una mera difesa; l’onere di dimostrare la validità e azionabilità della garanzia resta a carico di chi la fa valere.
- La prova della mancanza di un atto interno dell’ente può essere desunta anche in via presuntiva da elementi quali l’assenza di menzione nell’atto di garanzia, il mancato richiamo in documenti negoziali collegati e la mancata attivazione di mezzi istruttori idonei da parte dell’interessato.
- Non può invocarsi un affidamento incolpevole sulla validità di una garanzia quando il vizio discende da una norma di legge primaria chiaramente conoscibile con l’ordinaria diligenza; in tal caso non si configura responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione.
- Nell’interpretazione delle garanzie rilasciate da enti pubblici rileva la sostanza dell’impegno assunto e non il solo nomen iuris: una lettera di patronage forte o comunque con effetto fideiussorio può essere assoggettata alla disciplina speciale prevista per le garanzie fideiussorie dell’ente.
- In sede di legittimità, la censura per violazione dei canoni ermeneutici richiede la specifica indicazione delle regole interpretative asseritamente violate e delle ragioni del loro scostamento; non è consentito riesaminare il merito quando il giudice abbia scelto una delle interpretazioni possibili dell’atto.
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