Sentenza n. 1661/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento A) quanto al ricorso principale n. 574 del 2026 di r.g.: - del provvedimento prot. n. 11214 in data 10 settembre 2025 con il quale il Comune di Fonte ha adottato la determina di conclusione positiva della conferenza dei servizi e accolto l’istanza presentata da Iliad Italia s.p.a. ai sensi dell’articolo 44 del d.lgs. n. 259/2023, per la realizzazione di una nuova stazione radio base in via Larga n. 44; - della delibera della Giunta comunale n. 67/2025 e della delibera del Consiglio comunale n.19/2025, con la quale è stato modificato il Piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per consentire a Iliad Italia s.p.a. di realizzare l’infrastruttura suddetta; - della previsione urbanistico-pianificatoria per effetto della quale viene individuata graficamente l’area interessata dalla predetta determina tra gli impianti di telecomunicazioni di cui all’articolo 34 delle Norme Tecnico Operative (N.T.O.) del Piano degli interventi (P.I.); - dell’articolo 5 del Regolamento per gli impianti fissi di radiocomunicazione del Comune di Fonte (“Regolamento Impianti” o anche solo il “Regolamento”), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 26 novembre 2008, nella parte in cui dispone che i siti espressamente già individuati dalla pianificazione comunale come idonei all’installazione delle stazioni radio base potranno essere oggetto di domanda di realizzazione da parte dei gestori; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 2 aprile 2026: -degli stessi atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale; B) quanto ai motivi aggiunti presentati in data 14 aprile 2026 nel giudizio introdotto con il ricorso n. 574 del 2026 di r.g.: - degli stessi atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale; - del parere dell’A.R.P.A.V., firmato digitalmente in data 12 agosto 2025 (prot. n. 72275/2025 del 14 agosto 2025), favorevole alla realizzazione della predetta infrastruttura; C) quanto al ricorso incidentale presentato da Iliad Italia s.p.a. in data 15 maggio 2026 nel giudizio introdotto con il ricorso n. 574 del 2026 di r.g.: - degli articoli 1, 3, 5, 6 e 8 del sopra citato Regolamento; D) quanto al ricorso principale n. 700 del 2026 di r.g.: - degli stessi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso n. 574/2026 di r.g., ivi compresi il parere dell’A.R.P.A.V. firmato digitalmente in data 12 agosto 2025, nonché l’autorizzazione sismica rilasciata alla società controinteressata in data 28 gennaio 2026 ai sensi dell’art. 94 del d.P.R. n. 380/2001 dal direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso della Regione Veneto; E) quanto ai motivi aggiunti presentati in data 15 aprile 2026 nel giudizio introdotto con il ricorso n. 700 del 2026 di r.g.: degli stessi atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale; F) quanto al ricorso incidentale presentato da Iliad s.p.a. in data 27 maggio 2026 nel giudizio introdotto con il ricorso n. 700 del 2026 di r.g.: degli articoli 1 e 5 del Regolamento del Comune di Fonte.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione unica del Comune di Fonte per la realizzazione di una stazione radio base in via Larga n. 44, parere radio-protezionistico favorevole dell'A.R.P.A.V. e atti pianificatori, regolamentari e patrimoniali presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari e vicini)
Prevale il privato
La controversia
Sono stati riuniti due ricorsi connessi, proposti contro l'autorizzazione comunale alla realizzazione di una stazione radio base. I ricorrenti hanno dedotto, tra l'altro, la violazione dell'art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 per omessa o inadeguata pubblicizzazione dell'istanza e mancato coinvolgimento del Genio Civile; la violazione della disciplina in materia sismica, assumendo che l'autorizzazione sismica avrebbe dovuto precedere il titolo autorizzatorio; difetto di istruttoria e motivazione nella scelta del sito, per mancata valutazione della precedente proposta localizzativa in via Asolana, di siti alternativi e del co-siting presso un impianto già esistente; illegittimità dell'art. 5 del regolamento comunale, ritenuto impositivo di un divieto generalizzato di installazione fuori dai siti pianificati; nonché l'illegittimità del parere A.R.P.A.V., poiché fondato su una mera analisi modellistica e sui dati forniti dal gestore, senza adeguata verifica autonoma della correttezza, completezza e attendibilità dei dati tecnici e cartografici e senza concreta istruttoria sulle caratteristiche dell'area e sui ricettori presenti. Iliad ha proposto ricorsi incidentali subordinati contro alcune disposizioni del regolamento comunale, nell'ipotesi in cui fossero state interpretate come limitative della localizzazione degli impianti o impositive di partecipazione e co-siting.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi e ha respinto le eccezioni di inammissibilità. Ha ritenuto ammissibile il ricorso collettivo, poiché le domande, gli atti impugnati e i motivi erano sostanzialmente identici e non sussisteva conflitto, anche potenziale, tra le posizioni dei ricorrenti. Ha riconosciuto legittimazione e interesse ad agire in ragione della comprovata vicinitas e della prospettazione non implausibile di pregiudizi alla salute, alla qualità della vita, alla visuale e al valore degli immobili. Nel merito, ha respinto la censura relativa al Genio Civile: l'autorizzazione sismica è titolo necessario per la concreta esecuzione dell'opera, ma non costituisce presupposto del titolo ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 e può essere acquisita prima dell'inizio dei lavori. Ha respinto anche le censure sulla localizzazione, sul regolamento comunale e sul co-siting. L'art. 5 del regolamento deve essere interpretato come criterio localizzativo preferenziale e non come divieto assoluto; la precedente proposta di via Asolana era stata definitivamente abbandonata dal gestore e non doveva essere comparata con il nuovo progetto; il co-siting non è obbligatorio e il Comune non può imporlo al gestore, oltre a risultare impraticabile per la saturazione del traliccio esistente. I ricorsi incidentali di Iliad sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stati proposti in via subordinata e condizionata. Il TAR ha invece accolto la censura relativa al parere A.R.P.A.V., rilevando che il parere si limitava a richiamare una «analisi modellistica» senza descrivere verifiche autonome sui dati immessi dal gestore né l'attività istruttoria concretamente svolta. Le spiegazioni fornite in giudizio dal Comune e da Iliad non potevano integrare postumamente la motivazione dell'atto. Sono stati quindi annullati il parere radio-protezionistico dell'A.R.P.A.V. e, in via derivata, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi del 10 settembre 2025, con facoltà dell'Agenzia di riesercitare le proprie competenze mediante un nuovo parere adeguatamente istruito e motivato e del Comune di rideterminarsi. Le ulteriori censure, incluse quelle sulla pubblicizzazione dell'istanza, sono state assorbite. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
Consente la riunione di ricorsi connessi per ragioni soggettive e oggettive.
Disciplina il procedimento autorizzatorio per le infrastrutture di comunicazione elettronica e impone il preventivo accertamento della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità.
Qualifica le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione come opere di urbanizzazione primaria e riconosce ai gestori ampia libertà nella scelta delle soluzioni tecnico-localizzative.
art. 8, comma 6, l. n. 36/2001
Attribuisce ai Comuni il potere di adottare criteri localizzativi e individuare siti preferenziali per il corretto inserimento territoriale degli impianti, senza consentire divieti generalizzati o limitazioni tali da compromettere la rete.
Individua nell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente il soggetto competente per l'accertamento della compatibilità radio-protezionistica.
artt. 49 e seguenti d.lgs. n. 259/2003
Disciplinano l'accesso condiviso alle infrastrutture; in caso di mancato accordo tra operatori, i relativi poteri spettano all'AGCOM e non al Comune.
L'autorizzazione sismica è necessaria per la concreta realizzazione dell'opera, ma non deve necessariamente precedere il rilascio del titolo autorizzatorio ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, purché sia acquisita prima dell'inizio dei lavori.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
La questione relativa alla possibile sanatoria dei vizi procedimentali per mancata partecipazione è stata assorbita, non essendo necessario deciderla dopo l'annullamento per difetto di istruttoria del parere A.R.P.A.V.
La motivazione del provvedimento deve consentire di ricostruire l'istruttoria e le ragioni della decisione; non è ammessa un'integrazione postuma mediante deduzioni difensive.
Massime di principio
- Nel procedimento autorizzatorio per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, il parere radio-protezionistico deve documentare non soltanto l'esito dell'analisi modellistica, ma anche le verifiche autonome dell'autorità ambientale sulla correttezza, completezza e attendibilità dei dati tecnici e cartografici forniti dal gestore; il mero recepimento o richiamo di tali dati determina difetto di istruttoria e motivazione.
- La motivazione e l'istruttoria del provvedimento amministrativo devono risultare dall'atto e dagli atti procedimentali richiamati; le spiegazioni offerte dall'amministrazione o dal controinteressato in giudizio non possono integrare postumamente una motivazione carente, soprattutto quando siano coinvolte valutazioni tecniche.
- I regolamenti comunali sugli impianti di comunicazione elettronica possono individuare criteri localizzativi e siti preferenziali, ma devono essere interpretati in modo conforme alla disciplina statale e non possono introdurre un divieto generalizzato di installazione fuori dai siti pianificati, né limitazioni tali da compromettere la realizzazione della rete.
- L'autorizzazione sismica costituisce titolo necessario per l'esecuzione dell'opera, ma non è presupposto necessario del provvedimento autorizzatorio ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003; è sufficiente che sia acquisita prima dell'effettivo inizio dei lavori.
- Il co-siting non costituisce una soluzione obbligatoria e il Comune non può imporre unilateralmente al gestore l'utilizzazione di infrastrutture appartenenti ad altro operatore; l'accesso condiviso, in caso di mancato accordo, rientra nei poteri dell'AGCOM.
- La proposizione di un ricorso collettivo amministrativo è ammissibile quando le domande abbiano identico oggetto, gli atti impugnati siano identici o connessi, i motivi siano sostanzialmente coincidenti e non sussista conflitto, anche potenziale, tra gli interessi dei ricorrenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1654/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1655/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1656/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1657/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1658/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1659/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →