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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39691/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concessionario)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della società concessionaria della riscossione, della decisione del Consiglio di Stato che aveva dichiarato inammissibile la sua revocazione contro una precedente sentenza di appello favorevole alla società distributrice di energia. In origine la società distributrice aveva contestato un regolamento comunale che assoggettava al pagamento di un canone non ricognitorio le concessioni di uso di infrastrutture e suolo pubblici funzionali a condutture per distribuzione di energia e linee di comunicazione; il regolamento era stato ritenuto dal Consiglio di Stato illegittimo e annullato. La ricorrente per cassazione sosteneva che, nel giudizio di revocazione, il Consiglio di Stato avesse deciso su motivi non dedotti dall’appellante, avesse supplito alle difese di una parte e avesse invaso la sfera amministrativa, con conseguente eccesso di potere giurisdizionale. In via subordinata chiedeva anche rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per asserita violazione dell’art. 47 della Carta di Nizza e del diritto a un giudice imparziale ed effettivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non attengano ai limiti esterni della giurisdizione, ma al modo in cui il Consiglio di Stato ha valutato l’ammissibilità della revocazione e ha interpretato i motivi di appello, cioè a profili di errore in iudicando o in procedendo interni alla giurisdizione amministrativa. Ha escluso anche il rinvio pregiudiziale alla CGUE, osservando che la questione era formulata in modo generico, non erano indicate specifiche disposizioni di diritto UE pertinenti e, comunque, il rinvio non può essere usato in assenza di rilevanza e di un effettivo collegamento con l’oggetto del giudizio. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    La revocazione per errore di fatto presuppone un effettivo abbaglio dei sensi o una falsa percezione del contenuto degli atti; non può essere trasformata in un mezzo per rivalutare il merito o l’interpretazione delle difese.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    Il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione, cioè per difetto assoluto o relativo di giurisdizione, non per denunciare errori interni di giudizio.

  • art. 362 c.p.c.

    Il ricorso ex art. 362 c.p.c. non può essere usato per censurare il cattivo esercizio del potere giurisdizionale o gli errori di interpretazione del giudice speciale, ma solo la violazione dei limiti esterni della giurisdizione.

  • art. 110 c.p.a.

    Richiamato nel quadro delle impugnazioni avverso le decisioni del giudice amministrativo, ma la Corte ribadisce che ciò non amplia il sindacato di legittimità oltre i limiti della giurisdizione.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale non è automatico; il giudice nazionale deve verificare rilevanza e necessità della questione, oltre a un reale collegamento con il diritto dell’Unione invocato.

  • art. 47 Carta di Nizza

    La mera evocazione del diritto a un ricorso effettivo non basta a fondare il rinvio pregiudiziale se non si indicano con precisione le norme UE asseritamente violate e la loro incidenza sulla controversia.

  • art. 27 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Richiamato nella ricostruzione della sentenza revocanda come base della legittimazione del canone in presenza di un titolo abilitante all’uso singolare della sede stradale, con limitazione dell’uso pubblico.

  • art. 103 Cost.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ravvisa alcuna invasione dei limiti della giurisdizione.

  • art. 113 Cost.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la censura è stata ricondotta a un errore interno alla giurisdizione e non a difetto di giurisdizione.

  • art. 34 c.p.a.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza che ciò incida sulla qualificazione del vizio come interno alla giurisdizione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della pretesa ultrapetizione, ma la Corte esclude che il vizio dedotto integri un eccesso di potere giurisdizionale.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la doglianza resta confinata all’ambito dell’errore processuale interno.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Il sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato è circoscritto ai soli limiti esterni della giurisdizione: difetto assoluto o relativo di giurisdizione; non consente di censurare errori di interpretazione, valutazione o motivazione, neppure se asseritamente gravi o abnormi.
  • L’errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. non può essere surrettiziamente utilizzato per ottenere una nuova decisione di merito o per contestare la lettura che il giudice ha dato degli atti difensivi.
  • La deduzione di ultrapetizione, contraddittorietà o travisamento del materiale processuale non integra, di per sé, un motivo inerente alla giurisdizione, quando si contesti solo il modo in cui il giudice speciale ha esercitato il proprio potere decisorio.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia richiede una richiesta specifica, pertinente e necessaria: occorre indicare le disposizioni UE rilevanti, il loro collegamento con la disciplina nazionale e la concreta incidenza sulla decisione; un richiamo generico all’art. 47 della Carta non basta.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso per cassazione, il rinvio pregiudiziale è normalmente privo di rilevanza se la questione UE non è decisiva per la definizione del giudizio principale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneRiconoscimento di sentenze straniere
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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