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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08663/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a una lavoratrice addetta a un servizio di call center per il sollecito telefonico degli utenti morosi. La società datrice ha sostenuto di avere soppresso quel posto nell’ambito di una riorganizzazione aziendale, sostituendo il contatto telefonico con un sistema automatico di sollecito postale massivo. In primo grado e poi in appello il licenziamento è stato ritenuto legittimo, anche perché la lavoratrice non risultava svolgere mansioni ulteriori rispetto al contatto telefonico e non era emersa la possibilità di repêchage in posti equivalenti o inferiori, né nelle mansioni di letturista invocate. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell’art. 3 L. 604/1966 e dell’art. 2697 c.c. per difetto di prova dell’effettiva soppressione del posto e dell’effettiva sostituzione del servizio telefonico; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 24 Cost. per erronea ricostruzione delle mansioni, ignorando la qualifica di back office e le prove sulle mansioni amministrative promiscue; (3) violazione degli artt. 3 e 7 L. 604/1966 e dei principi sul repêchage per avere ritenuto assolto l’onere datoriale sulla base di una pianta organica risalente e per non avere considerato la possibilità di adibizione a letturista; (4) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., cioè la presenza di sedi aziendali in più comuni; (5) violazione degli artt. 115, 116 e 437 c.p.c. per il mancato esame di prove testimoniali sulla natura promiscua delle mansioni e sulla loro redistribuzione dopo il licenziamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, i primi, secondi e quinti motivi perché diretti a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto e della prova: la Corte territoriale aveva accertato che la lavoratrice svolgeva esclusivamente solleciti telefonici dei clienti morosi, che la riorganizzazione aveva effettivamente soppresso quel servizio sostituendolo con una procedura automatizzata, e che non era provata alcuna ulteriore mansione utile a escludere la soppressione del posto. Quanto al repêchage, è stato ribadito che il datore deve dimostrare l’impossibilità di ricollocazione in mansioni equivalenti o inferiori compatibili con le competenze del dipendente, senza obbligo di formarlo ex novo; nel caso concreto, la pianta organica e le testimonianze avevano mostrato l’assenza di posti vacanti, e le mansioni di letturista richiedevano competenze tecniche non possedute dalla lavoratrice. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza sull’omesso esame di un fatto decisivo era in realtà una censura su una questione già valutata e non rispettava i requisiti di specificità del ricorso. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 L. 604/1966

    Il giustificato motivo oggettivo richiede l’effettiva soppressione del posto di lavoro e il nesso causale tra ragione organizzativa e licenziamento.

  • art. 7 L. 604/1966

    Richiamato nel contesto dei limiti al recesso per ragioni oggettive e dell’onere di verificare la possibilità di ricollocazione del lavoratore.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice ne altera il riparto, non quando contesti la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disattende prove legali; non consente di criticare il prudente apprezzamento delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Non può essere invocato per contestare la forza persuasiva attribuita dal giudice alle prove acquisite.

  • art. 24 Cost.

    La sua violazione, in sede di legittimità, può essere dedotta ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. solo per precetti di immediata applicazione e non tramite norme interposte di rango legislativo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio concerne l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non di mere questioni o argomentazioni, e non è configurabile se il fatto è stato comunque considerato dal giudice.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della censura sulla mancata ammissione di prove testimoniali nel giudizio del lavoro.

  • art. 41 Cost.

    La scelta di automatizzare un servizio e riorganizzare l’impresa è stata ricondotta alla libertà di iniziativa economica privata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1-bis art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza nel ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore deve provare l’effettiva soppressione del posto, il nesso causale tra scelta organizzativa e recesso e l’impossibilità di ricollocare utilmente il lavoratore in mansioni equivalenti o inferiori compatibili con le sue competenze.
  • La contestazione in cassazione della valutazione delle prove non è ammissibile quando si risolve in una diversa lettura del materiale istruttorio: la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ricorre solo nei casi di utilizzo di prove non dedotte, prove illegali o disconoscimento di prove legali.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice ha invertito il riparto dell’onere probatorio, non quando si critichi l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
  • L’obbligo di repêchage non impone al datore di lavoro di creare nuove occasioni occupazionali né di fornire formazione professionale ulteriore per conservare il posto; va verificata l’esistenza di posizioni compatibili già disponibili nell’organizzazione.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omissione di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, e non può essere fondato su mere questioni o su elementi comunque considerati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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