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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08669/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato nel novembre 2009 a una lavoratrice impiegata dal 1995 come assistente tutelare presso una struttura assistenziale. In primo grado il licenziamento era stato ritenuto illegittimo, con ordine di reintegra, perché il datore non aveva provato l’impossibilità di repêchage e risultava che le mansioni erano in parte svolte da personale esterno o assunto a termine. In appello la decisione fu riformata, ma la precedente ordinanza di cassazione ha poi cassato tale sentenza per difetto di prova dell’impossibilità di proficua riutilizzazione della lavoratrice e per la rilevanza, ai fini del nesso causale, dello stabile impiego di personale esterno nelle medesime mansioni. Nel giudizio di rinvio la lavoratrice ha prodotto documenti per sostenere che l’attività dell’associazione non si fosse cessata ma fosse proseguita sotto altra denominazione, chiedendo l’estensione del contraddittorio alla nuova società/coop asseritamente subentrata. La Corte d’appello di rinvio ha dichiarato illegittimo il licenziamento, ma ha ritenuto inammissibile la richiesta di estensione del contraddittorio perché domanda nuova; ha inoltre accertato la cessazione definitiva dell’attività del datore al 20 maggio 2012 e, perciò, ha limitato la tutela al solo risarcimento del danno fino a tale data, escludendo la reintegra. Il ricorso principale censurava la violazione delle regole del giudizio di rinvio e dell’art. 112 c.p.c., la mancata estensione del contraddittorio al preteso cessionario ex art. 2112 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo sulla cessione/ prosecuzione dell’attività; il ricorso incidentale del datore contestava, invece, la declaratoria di illegittimità del licenziamento, la valutazione sulla prova del giustificato motivo oggettivo, la rilevanza della condotta secondo buona fede e correttezza e la condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della lavoratrice sia il ricorso incidentale del datore di lavoro. Ha ritenuto infondate le censure del ricorso incidentale, confermando che il datore non aveva provato l’effettiva soppressione del posto né l’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni confacenti; la presenza stabile di personale esterno nelle stesse funzioni rendeva inattendibile la ragione organizzativa del recesso e la relativa valutazione di fatto era insindacabile in cassazione. Ha respinto anche il ricorso principale, osservando che nel giudizio di rinvio sono precluse domande nuove e che la richiesta di estensione del contraddittorio verso il preteso cessionario era stata correttamente dichiarata inammissibile; ha inoltre ribadito che le questioni non devolute in cassazione e non toccate dalla sentenza rescindente restano coperte da giudicato implicito. Quanto alla tutela, ha confermato che la sopravvenuta cessazione definitiva dell’attività al maggio 2012 impediva la reintegrazione, imponendo il solo risarcimento del danno per il periodo tra il licenziamento e la cessazione dell’impresa. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza, con attestazione dell’obbligo di ulteriore contributo unificato per entrambe le parti.

Norme richiamate

  • art. 3 L. 604/1966

    Rileva quale parametro del giustificato motivo oggettivo; il datore deve provare l’effettiva ragione organizzativa e l’impossibilità di una utile ricollocazione del lavoratore.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente incidentale a sostegno della libertà di iniziativa economica, ma non idoneo a giustificare il licenziamento in assenza di prova dei presupposti di legge.

  • artt. 392 e ss. c.p.c.

    Il giudizio di rinvio è a istruzione sostanzialmente chiusa e non consente nuove domande, eccezioni o prove, salvo quanto reso necessario dalla sentenza di cassazione.

  • art. 1175 c.c.

    Usato per affermare che la condotta datoriale deve conformarsi a correttezza e buona fede anche nella gestione del recesso e del repêchage.

  • art. 1375 c.c.

    Richiama il dovere di esecuzione del rapporto secondo buona fede, valorizzato nel controllo sulla condotta datoriale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La doglianza per violazione di legge non può essere mescolata in modo indistinto con censure di vizio motivazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Rileva per le nullità della sentenza e del procedimento, ma deve essere dedotto con chiarezza e specificità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo o alla violazione del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione apparente, perplessa o mancante integra nullità della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Va distinta l’omessa pronuncia dalla mera errata interpretazione della domanda, che è accertamento di merito.

  • art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.

    I requisiti di contenuto-forma del ricorso devono essere assolti nel ricorso stesso, con completa indicazione e trascrizione degli atti e documenti rilevanti.

  • art. 2112 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la prosecuzione del rapporto con il soggetto subentrante, ma la relativa questione è rimasta preclusa nel giudizio di rinvio perché introdotta tardivamente.

  • art. 18 L. 300/1970

    La sopravvenuta impossibilità totale della prestazione per cessazione dell’attività impedisce la reintegrazione, consentendo solo il risarcimento per il periodo antecedente alla cessazione.

  • art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese segue la soccombenza; il motivo è stato respinto perché subordinato all’accoglimento degli altri motivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte delle parti soccombenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio è preclusa la proposizione di domande nuove, eccezioni nuove e richieste istruttorie nuove, salvo che esse siano rese necessarie dalla sentenza rescindente; la fase rescissoria ha carattere tendenzialmente chiuso.
  • Chi deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. deve distinguere tra omessa pronuncia e semplice errata interpretazione della domanda: solo la prima integra un vizio denunciabile come nullità, mentre la seconda attiene al merito.
  • Il ricorso per cassazione non può cumulare in modo promiscuo censure ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c. sulla medesima questione senza una chiara separazione dei vizi dedotti.
  • Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore deve provare non solo la ragione organizzativa addotta ma anche l’impossibilità di una utile ricollocazione del lavoratore, valutata sull’organico concretamente impiegato e non su assetti astratti.
  • Lo stabile impiego di personale esterno nelle stesse mansioni del lavoratore licenziato può smentire la reale soppressione del posto e incidere sul nesso causale tra riorganizzazione e recesso.
  • La sopravvenuta cessazione definitiva dell’attività del datore, accertata nel giudizio di merito, costituisce causa impeditiva dell’ordine di reintegrazione e consente di limitare la tutela al solo risarcimento del danno per il periodo anteriore alla cessazione.
  • Le valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito sulla concreta organizzazione aziendale, sulla prova testimoniale e sull’effettività del repêchage sono insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non apparente.
  • Nel giudizio di legittimità le doglianze devono rispettare rigorosi requisiti di specificità e autosufficienza, con puntuale indicazione degli atti e dei documenti su cui si fondano.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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