Cassazione Civile, Ordinanza n. 08672/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a un lavoratore addetto alle mansioni di autista, nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo. Dopo una precedente pronuncia passata in giudicato che aveva accertato l'illegittimità di quel recesso e disposto la reintegra in mansioni equivalenti, il datore di lavoro offriva al dipendente una ricollocazione come "addetto ai servizi generali" in livello inferiore, proposta rifiutata dal lavoratore perché ritenuta demansionante. La Corte d'appello ha confermato l'illegittimità del licenziamento ritenendo non provata l'impossibilità di repêchage in mansioni equivalenti, irrilevanti gli accordi sindacali invocati dal datore di lavoro, e legittimo il rifiuto del lavoratore di accettare mansioni inferiori. In cassazione il datore di lavoro ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa lettura del dispositivo in udienza nel rito Fornero; 2) nullità per motivazione apparente, perché il tribunale avrebbe richiamato la motivazione della fase sommaria; 3) violazione degli artt. 2103 e 2697 c.c. in tema di repêchage e di valore degli accordi sindacali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché nel rito Fornero non è prevista la lettura separata del dispositivo, essendo sufficiente il deposito integrale della sentenza nei termini; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per carenza di interesse, poiché la sentenza d'appello aveva comunque esaminato il merito e sostituito la decisione di primo grado; ha respinto il terzo motivo, affermando che incombe sul datore di lavoro provare l'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti e che, nel caso concreto, tale prova non era stata fornita, mentre gli accordi sindacali richiamati erano irrilevanti perché il lavoratore ne era estraneo. È stata quindi confermata la soccombenza del datore di lavoro, con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 127-ter c.p.c.
Nel rito cartolare richiamato dalla Corte, il mancato deposito del dispositivo non determina nullità se l'atto raggiunge il suo scopo; la disciplina è richiamata per escludere il vizio dedotto.
art. 429 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità per omessa lettura del dispositivo; la Corte esclude l'applicabilità della censura nel rito Fornero.
art. 437 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente; la Corte non ne ravvisa violazione nel caso concreto.
L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 57
Nel rito Fornero non prevede la lettura separata del dispositivo, ma il deposito integrale della sentenza entro dieci giorni.
L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51
La fase di opposizione non è considerata un grado diverso rispetto al giudizio a cognizione sommaria; è legittimo il richiamo del giudice di primo grado alla motivazione dell'ordinanza sommaria.
art. 2103 c.c.
È richiamato per il tema del repêchage e della equivalenza delle mansioni; la Corte ribadisce che non può essere imposto al lavoratore un demansionamento per soddisfare l'obbligo datoriale di ricollocazione.
art. 2697 c.c.
La violazione della norma sull'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a soggetto diverso da quello previsto; qui la Corte d'appello ha correttamente posto a carico del datore la prova dell'impossibilità di repêchage.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti processuali.
art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato in relazione al calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel rito di impugnazione disciplinato dalla L. n. 92 del 2012, la mancata lettura separata del dispositivo non comporta nullità quando la decisione sia comunque depositata integralmente nei termini previsti e l'atto abbia raggiunto il proprio scopo.
- La fase di opposizione nel rito Fornero non costituisce un grado autonomo rispetto alla fase sommaria; il giudice di primo grado può richiamare, in sentenza, i punti motivazionali dell'ordinanza sommaria, purché affronti le censure proposte in opposizione.
- In tema di licenziamento per soppressione del posto, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare l'impossibilità di repêchage del lavoratore in mansioni equivalenti; il lavoratore non è gravato da un onere di indicazione dei posti liberi.
- La prova dell'impossibilità di ricollocazione può essere data mediante fatti e circostanze indiziari o presuntivi relativi all'organico, alle assunzioni e alla compatibilità professionale delle posizioni disponibili; allegazioni generiche o la mancata produzione dell'organigramma non sono sufficienti.
- Gli accordi sindacali che disciplinano esuberi e riallocazioni non possono incidere sulla posizione di un singolo lavoratore estraneo a tali accordi, né giustificare l'assegnazione unilaterale a mansioni inferiori in contrasto con un ordine giudiziale di reintegra in mansioni equivalenti.
- L'offerta datoriale di mansioni inferiori non integra adempimento dell'obbligo di ricollocazione quando si risolva, in sostanza, nella vanificazione dell'ordine di reintegrazione in mansioni equivalenti.
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