Cassazione Civile, Ordinanza n. 31441/2024 del 07/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un contribuente aveva ricevuto un'intimazione di pagamento riferita a più cartelle per crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada e da canoni idrici. Egli aveva convenuto in giudizio l'agente della riscossione, varie prefetture, il Ministero dell'interno e alcuni comuni per ottenere l'accertamento della prescrizione dei crediti azionati in via coattiva. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda; il tribunale, in appello, aveva invece accolto l'opposizione dichiarando prescritti i crediti, ma aveva compensato integralmente le spese di entrambi i gradi, motivando la compensazione con la carenza documentale e affermando che la decisione era stata resa senza un 'reale accertamento' della prescrizione. Il ricorrente per cassazione ha censurato solo il capo sulle spese, denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per l'illogicità e irragionevolezza della compensazione. Roma Capitale ha proposto ricorso incidentale condizionato sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo che le contestazioni riguardassero attività notificatoria e di sollecito di competenza esclusiva dell'agente della riscossione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale, ritenendo fondata la censura sulle spese: la motivazione del tribunale sulla compensazione integrale era intrinsecamente contraddittoria, perché da un lato dichiarava prescritti i crediti e dall'altro affermava che non vi era stato un reale accertamento della prescrizione per carenza documentale. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha rigettato il ricorso incidentale condizionato di Roma Capitale, affermando che, nelle controversie in cui si contesta l'esistenza stessa del credito iscritto a ruolo, la legittimazione passiva spetta sia all'agente della riscossione sia all'ente impositore. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene utilizzato per denunciare la violazione di legge relativa alla compensazione delle spese di lite e alla legittimazione passiva
regola la soccombenza quale criterio ordinario di liquidazione delle spese
la compensazione totale o parziale richiede gravi ed eccezionali ragioni esplicitate in motivazione, che non possono essere illogiche o erronee
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
indica il rito camerale seguito per la decisione in Cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per determinare la misura del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- In tema di spese processuali, la compensazione totale o parziale può essere giustificata solo da gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; se la motivazione è illogica, contraddittoria o erronea, la statuizione è censurabile per violazione di legge in sede di legittimità.
- Non è coerente compensare le spese assumendo, da un lato, che la domanda sia stata accolta perché i crediti risultano prescritti sulla base degli atti disponibili e, dall'altro, che la decisione sia stata resa senza un reale accertamento per mancanza di documentazione: se la prova dell'interruzione della prescrizione non è tempestivamente fornita, l'eccezione di prescrizione va decisa sugli atti ritualmente acquisiti.
- Nelle controversie relative a cartelle di pagamento e ruoli esattoriali concernenti crediti da sanzioni amministrative, quando è contestata l'esistenza del credito e non solo la regolarità dell'attività di riscossione, la legittimazione passiva spetta sia all'agente della riscossione sia all'ente titolare del credito.
- La scissione tra titolarità del credito, spettante all'ente impositore, e legittimazione all'azione esecutiva, attribuita all'agente della riscossione, impone di chiamare in giudizio entrambi quando si discute della debenza sostanziale del credito iscritto a ruolo.
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