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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26214/2021 del 28/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ha impugnato un'iscrizione ipotecaria relativa a un debito per imposta di registro del 2005. Dopo l'accoglimento in primo grado, in appello la CTR ha accolto gli appelli dell'agente della riscossione e dell'Agenzia delle Entrate. In cassazione la società ha proposto due motivi: ha dedotto, da un lato, la violazione di norme in tema di obbligazioni solidali e pagamento del condebitore, sostenendo che il pagamento eseguito da un coobbligato non dovesse considerarsi provvisorio per il solo fatto della pendenza del suo ricorso per cassazione; dall'altro, ha lamentato che il giudice di appello non avesse considerato l'obbligo del creditore di consentire la liberazione dei beni dai vincoli una volta ricevuto il pagamento. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR aveva infatti valorizzato il fatto che il giudizio del condebitore solidale non era ancora coperto da giudicato e, soprattutto, che sul rapporto tra la ricorrente e il creditore si era già formato un giudicato sfavorevole, circostanze che rendevano irrilevante il parallelo giudizio dell'altro coobbligato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità della notificazione del ricorso all'Agenzia delle Entrate, ritenendo valida la notifica presso un ufficio periferico dell'Amministrazione; ha invece rilevato che la notifica all'Agenzia delle Entrate-Riscossione era stata eseguita in modo invalido presso il difensore del precedente agente della riscossione, ma ha ritenuto non necessaria la rinnovazione della notifica perché l'esito del ricorso era comunque sfavorevole alla ricorrente. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1200 c.c.

    non è applicabile finché non sia definitivamente accertata la debenza del credito tributario contestato

  • art. 1292 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di obbligazioni solidali e pagamento del condebitore

  • art. 1306 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di opponibilità del giudicato tra creditore e condebitore solidale

  • art. 1362 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro ermeneutico, senza rilievo decisivo nella decisione

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili per mancata attinenza alla ratio decidendi

  • art. 91 c.p.c.

    base della condanna alle spese in ragione della soccombenza

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

  • art. 1 del d.l. n. 193 del 2016

    indicato come norma che ha disposto la cessazione dell'originario agente della riscossione e il subentro automatico del nuovo ente

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notifica del ricorso per cassazione può essere effettuata presso la sede centrale dell'Agenzia delle Entrate oppure presso un suo ufficio periferico, in ragione dell'unitarietà dell'ufficio e dell'esigenza di massima effettività della tutela giurisdizionale.
  • La notifica del ricorso per cassazione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione eseguita presso il difensore nominato dal precedente agente della riscossione è invalida, perché il mandato difensivo non si estende automaticamente al nuovo ente subentrato ex lege; tale vizio integra una nullità sanabile.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non contesta specificamente le autonome ragioni poste a base della decisione.
  • Nel processo tributario, la sentenza resa tra creditore e un condebitore solidale è opponibile da altro condebitore solo se la sentenza è passata in giudicato, non vi è già un giudicato tra il diverso condebitore e il creditore, l'eccezione è tempestiva e il giudicato non si fonda su ragioni personali del coobbligato.
  • L'art. 1200 c.c. non può operare sul presupposto del pagamento liberatorio se non è stato ancora definitivamente accertato il credito tributario contestato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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