Cassazione Penale, Sentenza n. 40725/2025 del 18/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato la misura degli arresti domiciliari disposta dal GIP nei confronti di Catella per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) in relazione alla partecipazione alla seduta della Commissione per il paesaggio del 5 ottobre 2023 e ai rapporti professionali tra l'architetto Scandurra e Coima SGR. Il ricorso deduceva: 1) manifesta illogicità della motivazione del riesame per avere frammentato il compendio indiziario e omesso di valutare complessivamente chat, pressioni e rapporti economici, configurando una corruzione sistemica e la cosiddetta cattura del regolatore; 2) errata applicazione dell'art. 319 c.p., sostenendo che in caso di corruzione sistemica la prova del patto corruttivo può essere desunta dalla correlazione sistematica tra funzione esercitata e utilità percepita, anche quando la dazione sia formalmente lecita. Inoltre il Pubblico Ministero ha sostenuto che Catella, quale apicale della società, avrebbe dovuto conoscere la disciplina sul conflitto di interessi (richiamando il d.lgs. 231/2001).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso tendeva a una diversa valutazione degli elementi di fatto e della prova indiziaria, materia riservata al giudice del merito e non sindacabile in cassazione salvo vizi di motivazione manifesti. La Corte ha inoltre confermato l'indispensabilità, anche in sede cautelare, della prova dell'accordo corruttivo tra corruttore e corrotto: la mera circostanza di pagamenti contabilizzati e di rapporti professionali non è di per sé prova del patto corruttivo. Ha escluso che l'ipotesi di corruzione sistemica possa sostituire la necessità di dimostrare gli elementi tipici del reato in ogni singolo caso. Infine, ha rilevato l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in mancanza di specifiche allegazioni circa la persistenza e l'attualità delle esigenze cautelari.
Norme richiamate
Il reato di corruzione propria richiede la prova di un rapporto sinallagmatico (accordo) tra la dazione dell'utilità e il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio; la mera percezione di utilità, ancorché contabilizzata, non è sufficiente a dimostrare il patto corruttivo
Anche la corruzione per l'esercizio della funzione è un reato-contratto: richiede l'accordo, espresso o implicito, sulla compravendita dell'esercizio delle funzioni pubbliche
Le regole sulla valutazione della prova indiziaria disciplinano il giudizio di merito; la loro presunta violazione non costituisce automaticamente vizio di legge sindacabile in cassazione se si tratta di una diversa valutazione degli elementi di fatto
Limiti delle censure alla Corte di cassazione: molte delle doglianze prospettate dal ricorrente (diversa lettura degli elementi di fatto) non rientrano tra i motivi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606
La disciplina della responsabilità amministrativa degli enti non può automaticamente imporre, nel processo penale contro la persona fisica, l'assunzione della conoscenza o del dolo sul piano individuale senza prova; richiamata dal PM per sostenere l'onere di conoscenza delle norme da parte degli apicali, ma la Corte ha distinto responsabilità dell'ente e responsabilità penale della persona
art. 97 Cost.
Norma richiamata dal PM nella prospettazione della rilevanza costituzionale dei principi di imparzialità e buon andamento, ma la Corte ha osservato che l'invocazione non sostituisce l'onere probatorio richiesto per il reato di corruzione
art. 6-bis legge 7 agosto 1990, n. 241
Richiamata dal PM in relazione agli obblighi sul conflitto di interessi e alla legittimità dei regolamenti comunali, ma la Corte ha ritenuto che l'eventuale violazione amministrativa non attesti automaticamente il patto corruttivo penale
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La norma prevede una presunzione di gravità cautelare per talune fattispecie; la Corte ha rilevato che tale presunzione non opera nel caso concreto, per cui il PM doveva allegare specificamente l'attualità delle esigenze cautelari
Massime di principio
- In reati di corruzione la prova del 'patto corruttivo' è essenziale: pagamenti regolarmente contabilizzati e rapporti professionali non costituiscono da soli prova sufficiente dell'accordo illecito
- La qualificazione di corruzione 'sistemica' non sostituisce l'onere di dimostrare, per ciascun fatto contestato, gli elementi tipici del reato; occorre provare reiterazione di condotte che integri tutti gli elementi di ciascun reato
- Le chat o contatti frequenti tra pubblico e privato possono delineare un contesto improprio, ma senza evidenze che colleghino causalmente la utilità percepita al compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio non bastano a fondare la misura cautelare
- In sede di cassazione non è consentito chiedere una rinnovata valutazione del compendio probatorio: il ricorso deve fondarsi su questioni di diritto o su vizi manifesti di motivazione documentabili
- Il pubblico ministero che impugni la revoca di una misura cautelare deve indicare specificamente e in modo motivato la persistenza e l'attualità delle esigenze cautelari; la mancata allegazione può rendere il ricorso inammissibile per difetto di interesse
- Distinguere la responsabilità dell'ente (d.lgs. 231/2001) dalla responsabilità penale della persona fisica: l'esistenza di modelli organizzativi o l'obbligo di vigilanza non sostituiscono la prova del dolo individuale richiesto per la corruzione
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