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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36375/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2013 nei confronti di un contribuente titolare di ditta individuale, con ripresa a fini IRPEF, IRAP e IVA. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello contro la decisione di primo grado, ritenendo legittimo l’atto per quanto riguarda la delega di firma e le spese di lite. In Cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza per totale mancanza di motivazione e l’omessa pronuncia sul primo e sul terzo motivo di appello, relativi alla pretesa mancanza di motivazione della delega di firma e alla pretesa illegittimità della condanna alle spese in favore dell’Agenzia difesa da un proprio funzionario. Con il secondo motivo ha denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR non aveva considerato che l’avviso impugnato era stato firmato il 3.10.2017, quindi dopo Corte cost. n. 37/2015, mentre la CTR aveva affermato che la legittimità degli atti firmati da funzionari di area terza riguardava solo gli atti anteriori a tale pronuncia.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR, pur sintetica e resa per relationem a precedenti giurisprudenziali, era sufficiente a superare il minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost.: il percorso argomentativo consentiva di comprendere la fattispecie concreta e la ratio della decisione; inoltre la CTR aveva effettivamente esaminato sia la questione della delega di firma, ritenendola nominativa, specifica e di durata determinata, sia quella delle spese, richiamando l’art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato come vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. ma in realtà diretto a censurare una questione di diritto, ossia la violazione o falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, senza la necessaria specificità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    La doglianza sulla firma dell’atto andava letta come censura di violazione o falsa applicazione della norma che disciplina la sottoscrizione/delega dell’avviso di accertamento.

  • art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992

    Costituisce la base normativa per la condanna alle spese in favore dell’ente impositore quando si difenda in giudizio tramite propri funzionari.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione della sentenza è sufficiente se, pur sintetica o per relationem, consente di comprendere la fattispecie concreta e il percorso decisorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio deducibile deve riguardare l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non una questione giuridica.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura avente a oggetto la violazione o falsa applicazione di legge deve essere ricondotta a questo parametro, non al n. 5.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere l’esposizione puntuale delle ragioni della censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Corte cost. n. 37/2015

    È richiamata per il tema della legittimità delle sottoscrizioni degli avvisi da parte di funzionari di area terza, ma la Corte di cassazione decide principalmente sulla corretta formulazione dei motivi e sulla sufficienza della motivazione della CTR.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è legittima se, anche tramite richiamo a precedenti, rende comprensibili la fattispecie concreta, l’autonomia del percorso argomentativo e la riconducibilità dei fatti al principio di diritto applicato.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia in realtà esaminato la questione, anche se in una parte della motivazione diversa da quella attesa dalla parte.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere usato per denunciare errori di qualificazione giuridica o violazioni di legge.
  • Quando si censura la violazione di una norma sulla sottoscrizione dell’atto o sulla delega di firma, il motivo deve essere veicolato come violazione di legge e formulato con specifica indicazione delle ragioni di censura.
  • La motivazione della sentenza è costituzionalmente sufficiente se consente di ricostruire il ragionamento decisorio, anche in forma sintetica, purché non sia meramente apparente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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