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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26373/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso di un credito IVA che la società ricorrente aveva acquistato da una società in fallimento. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto ritenendo non provati i presupposti del credito chiesto a rimborso, anche per la mancata produzione della documentazione richiesta dall'Ufficio e per la presenza di elementi contrari. In Cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 30, 38-bis, 54 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che il giudice di merito avrebbe illegittimamente ritenuto legittimo il diniego di rimborso nonostante fosse decorso il termine decadenziale per l'accertamento da parte dell'Amministrazione; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 132 c.p.c., assumendo che la motivazione non spiegasse adeguatamente perché il rimborso fosse stato negato pur in assenza di contestazioni tempestive sull'an e sul quantum del credito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché, nelle controversie di rimborso IVA, non opera alcuna cristallizzazione dell'an e del quantum del credito in favore del contribuente per il solo decorso del termine di accertamento dell'Ufficio. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, qualificandolo sostanzialmente come censura di insufficienza motivazionale non più proponibile quando la sentenza sia sorretta da una motivazione sopra la soglia del minimo costituzionale. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.

    è la norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nel primo motivo.

  • artt. 30, 38-bis, 54 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972

    sono richiamati dalla ricorrente a fondamento della pretesa di rimborso IVA e del limite temporale ai poteri dell'Ufficio; la Corte esclude che da tali norme discenda una cristallizzazione del credito in favore del contribuente nel giudizio di rimborso.

  • art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.

    è la norma processuale invocata per denunciare nullità della sentenza e del procedimento per vizio di motivazione/formazione della decisione.

  • art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992

    è richiamato come parametro della motivazione delle sentenze tributarie; la Corte reputa infondata la censura perché la motivazione supera il minimo costituzionale.

  • art. 132 c.p.c.

    è richiamato come parametro della struttura della sentenza; la Corte ritiene che il vizio dedotto non sussista.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è richiamato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il presupposto processuale per l'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.

Massime di principio

  • Nelle controversie di rimborso IVA non opera una cristallizzazione definitiva dell'an e del quantum del credito in favore del contribuente per il solo fatto che sia decorso il termine decadenziale per l'accertamento dell'Ufficio.
  • Il giudice può legittimamente negare il rimborso del credito IVA quando ritenga non provati i relativi presupposti o sussistano elementi contrari, anche se l'Amministrazione non abbia adottato nei termini un atto impositivo sul medesimo rapporto.
  • La censura di motivazione è inammissibile o comunque infondata quando la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione che supera il minimo costituzionale; non è più deducibile il mero vizio di insufficienza motivazionale nei termini previgenti.
  • Nel giudizio di rimborso tributario il contribuente resta onerato della prova dei presupposti del credito chiesto a restituzione, specie quando l'Ufficio contesti la documentazione o adduca elementi di segno contrario.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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