Cassazione Civile, Ordinanza n. 20520/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento relativa al credito IVA per l'anno 2005, che il giudice di primo grado aveva annullato ritenendo illegittima la richiesta di pagamento di euro 15.230,00. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile per tardività, assumendo che la sentenza di primo grado fosse passata in giudicato il 24 novembre 2012 e che l'appello notificato il 5 febbraio 2013 fosse oltre termine. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, sostenendo che la lite era pendente al 31 dicembre 2011 e di valore inferiore a 20.000 euro, con conseguente applicabilità della sospensione dei termini fino al 30 giugno 2012 e tempestività dell'appello. La società resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha affermato che, ai fini dell'art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, rilevano solo le liti fiscali già pendenti al 31 dicembre 2011 dinanzi al giudice tributario o ordinario, non le controversie meramente potenziali. Nel caso concreto, essendo il giudizio di primo grado introdotto nel luglio 2009, la lite era certamente pendente alla data richiesta; la sentenza di primo grado era stata depositata il 12 aprile 2012 e il termine per impugnare andava calcolato tenendo conto della sospensione fino al 30 giugno 2012 e della sospensione feriale. L'appello notificato il 5 febbraio 2013 è stato quindi ritenuto tempestivo. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011
liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro ... pendenti alla data del 31 dicembre 2011 ... possono essere definite ...; ... le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012; ... sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli ...
La norma agevolativa si applica solo alle liti già pendenti al 31 dicembre 2011 davanti a un giudice, non a controversie meramente potenziali; essa comporta anche la sospensione dei termini processuali fino al 30 giugno 2012.
art. 16 della l. n. 289 del 2002
Le liti fiscali pendenti ... possono essere definite ...; ... per lite pendente, quella in cui è parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato ... per i quali ... è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio ...
La nozione di lite pendente presuppone l'avvenuta introduzione del giudizio; non basta un confronto amministrativo o una pretesa ancora solo potenziale.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nella declaratoria di tardività dell'appello.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
Richiamato in via eventuale dal ricorrente, quale possibile vizio processuale della decisione impugnata.
termine lungo (sei mesi) di impugnazione
Per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 opera il termine lungo di sei mesi per impugnare.
art. 1 della l. n. 742 del 1969
sospensione dei termini processuali nel periodo feriale
Il periodo feriale sospende il decorso dei termini processuali; nel caso concreto la Corte ha conteggiato la sospensione vigente ratione temporis.
Massime di principio
- Ai fini dei condoni o delle definizioni agevolate tributarie, la nozione di lite pendente richiede che, alla data indicata dalla legge, sia già stato proposto un atto introduttivo del giudizio; non sono ricomprese le sole controversie potenziali o amministrative.
- Quando una disciplina agevolativa collega benefici e sospensione dei termini alla pendenza della lite, il giudice deve verificare in concreto la data di introduzione del giudizio e applicare correttamente sia la sospensione speciale prevista dalla norma sia le ordinarie sospensioni processuali.
- In tema di impugnazioni, la tempestività va valutata computando il termine lungo applicabile ratione temporis e le eventuali sospensioni di legge, senza arrestarsi alla sola data di deposito della sentenza di primo grado.
- La scelta legislativa di estendere o meno un regime premiale ai giudizi tributari già introdotti è rimessa alla discrezionalità del legislatore; l'interprete non può ampliare il beneficio oltre i casi espressamente previsti.
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