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Sentenza

Sentenza del 29/07/2015 n. 16022 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato parzialmente estinto il giudizio per condono relativamente agli anni 1998, 1999, 2001 e 2002. Quanto all’anno 2000, ancora controverso, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché i tre motivi, pur denunciando violazioni di legge, non contenevano il quesito di diritto richiesto dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato cinque avvisi di accertamento sintetico ai fini IRPEF, IVA e IRAP, relativi agli anni d’imposta 1998-2002, contestando sia la validità formale degli avvisi per carenza di motivazione, sia l’applicazione dell’accertamento sintetico e la valutazione dell’acquisto di un appartamento nel 2000 rispetto ai redditi dichiarati. Dopo il rigetto da parte della CTP e della CTR, aveva proposto ricorso per cassazione con tre motivi. In pendenza del giudizio aveva chiesto la definizione agevolata della lite, ma la regolarità del condono risultava attestata solo per gli anni 1998, 1999, 2001 e 2002, non per il 2000.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5

    Disciplina l’accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi e indici di capacità contributiva. Nel giudizio di merito tali disposizioni erano state ritenute applicabili dall’Amministrazione e dalla CTR; tuttavia la Corte di cassazione non ha esaminato nel merito le relative censure per l’inammissibilità del ricorso.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    È stato invocato dal contribuente per contestare la validità e la motivazione degli avvisi di accertamento. La censura non è stata esaminata nel merito perché priva del quesito di diritto richiesto dall’art. 366-bis c.p.c.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    È stato richiamato in relazione agli obblighi di motivazione e agli elementi che devono accompagnare l’atto impositivo. Anche questa doglianza è rimasta senza esame di merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito dalla Legge n. 111 del 2011

    Ha consentito la definizione agevolata della lite fiscale. La Corte ha riconosciuto l’estinzione solo per le annualità per le quali risultava attestata la regolarità della definizione.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi soggetti alla sua applicazione imponeva, a pena di inammissibilità, la formulazione di uno specifico quesito di diritto per le censure di violazione di legge. L’assenza del quesito ha impedito l’esame del merito del ricorso relativo all’anno 2000.

Massime di principio

  • La definizione agevolata estingue il giudizio solo per le annualità e gli atti per i quali sia stata verificata e attestata la regolarità del condono; non è sufficiente una comunicazione riferita genericamente all’intero processo.
  • Quando alcune annualità sono definite e altre restano controverse, il giudice deve separare gli effetti estintivi del condono e decidere, o dichiarare inammissibile, il giudizio limitatamente agli atti non definiti.
  • Nel giudizio di cassazione i requisiti formali del ricorso sono essenziali: la mancata formulazione del quesito di diritto, quando è applicabile l’art. 366-bis c.p.c., comporta l’inammissibilità senza esame delle contestazioni sostanziali.
  • Una pronuncia di inammissibilità non conferma necessariamente nel merito la correttezza dell’accertamento fiscale: indica soltanto che la Corte non ha potuto esaminare le censure per un vizio processuale.
  • In materia di accertamento sintetico, le contestazioni sulla motivazione dell’avviso, sugli indici di capacità contributiva e sulle spese considerate devono essere formulate correttamente nei gradi di merito e, in cassazione, nel rispetto dello specifico requisito processuale applicabile.

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