Sentenza del 29/07/2015 n. 6840 - Comm. Trib. Prov. Milano
Processo tributario - Giurisdizione - Controversie relative ad atti di esecuzione - Difetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa controversia è stata ritenuta estranea alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, poiché il pignoramento mobiliare costituisce un atto dell’esecuzione. La causa deve essere riassunta davanti al giudice ordinario, competente a decidere sulle opposizioni relative agli atti esecutivi.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato un pignoramento mobiliare chiedendone l’annullamento. La controversia non riguardava direttamente la legittimità dell’imposizione tributaria o della cartella, ma un atto appartenente alla fase di esecuzione forzata.
Norme richiamate
Norme sulla giurisdizione tributaria e sull’esecuzione forzata
Le Commissioni tributarie possono conoscere delle controversie aventi a oggetto atti tributari rientranti nella loro giurisdizione, ma non delle controversie relative agli atti dell’esecuzione forzata, come il pignoramento mobiliare. Queste ultime spettano al giudice ordinario.
Massime di principio
- Per individuare il giudice competente occorre distinguere tra contestazioni dell’obbligazione tributaria o degli atti impositivi e contestazioni degli atti esecutivi successivi.
- Il pignoramento mobiliare è un atto di esecuzione forzata e, se contestato autonomamente, deve essere impugnato davanti al giudice ordinario, non davanti al giudice tributario.
- Quando una causa è proposta davanti a un giudice privo di giurisdizione, essa può essere riassunta davanti al giudice competente secondo le regole e i termini applicabili, evitando la perdita degli effetti processuali della domanda.
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