Sentenza del 29/07/2015 n. 15998 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio sostenendo, tra l'altro, l'insufficiente motivazione, l'errata deducibilità delle royalties corrisposte a una consociata estera e l'errata applicazione del meccanismo IVA del reverse charge. La società contestava invece la validità dell'appello dell'Agenzia per carenza di specificità, il recupero di ricavi infragruppo e altri profili dell'accertamento, deducendo infine l'omessa pronuncia sui costi per assicurazioni industriali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi alla motivazione della sentenza, alle royalties e al reverse charge, rilevando in particolare il difetto di autosufficienza, la novità della questione IVA e l'assenza di contestazioni tempestive nell'avviso di accertamento. Ha inoltre rigettato i primi sei motivi del ricorso incidentale della società. Ha accolto soltanto il settimo motivo, relativo all'omessa pronuncia sui costi per assicurazioni industriali, cassando la sentenza limitatamente a tale punto e rinviando ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, anche per le spese.
Norme richiamate
Art. 366, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda
Espressione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve indicare e, quando necessario, riprodurre gli atti e i documenti rilevanti, consentendo alla Corte di valutare la censura senza ricorrere a fonti esterne.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Individua i principali motivi di ricorso per cassazione dedotti nella causa: violazione di legge, nullità della sentenza per omessa pronuncia e vizio di motivazione.
Art. 53, D.Lgs. n. 546/1992
il ricorso in appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione
Nel processo tributario l'appello deve essere specifico, ma l'Amministrazione assolve tale onere anche riproponendo le ragioni già esposte in primo grado, se dirette a contestare la decisione impugnata; non è necessario formulare motivi nuovi.
Art. 75, ora art. 109, TUIR
Rileva ai fini della deducibilità dei costi d'impresa e del principio di inerenza. Nel caso concreto la Corte non ha esaminato nel merito la censura sulle royalties perché ritenuta inammissibile e non adeguatamente riferita al contratto interpretato dal giudice di merito.
Art. 19, D.P.R. n. 633/1972
Disciplina il diritto alla detrazione IVA. La relativa questione sul reverse charge è stata dichiarata inammissibile perché nuova rispetto all'avviso di accertamento e formulata in termini generici.
Art. 9, D.P.R. n. 633/1972
Richiamato nella censura dell'Agenzia in materia di IVA e royalties, ma non applicato nel merito dalla Corte per l'inammissibilità del motivo.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande e questioni ritualmente proposte. La mancata decisione sul motivo relativo ai costi per assicurazioni industriali ha determinato la cassazione con rinvio.
Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento analitico-induttivo sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti; la censura della società non è stata esaminata perché prospettata come questione nuova e non adeguatamente localizzata negli atti processuali.
Art. 1362 e ss. c.c.
I criteri di interpretazione dei contratti devono essere specificamente indicati quando si contesta in cassazione la lettura data dal giudice di merito; non basta contrapporre una diversa interpretazione senza trascrivere le clausole rilevanti e denunciare la violazione dei criteri ermeneutici.
Circolare n. 32 del 1980
Documento di prassi utilizzato dal giudice di merito come parametro di coerenza della percentuale dell'1,8% applicata alle royalties.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è essenziale rispettare il principio di autosufficienza: occorre indicare con precisione gli atti, i documenti e le clausole contrattuali su cui si fonda ciascuna censura, riportandone il contenuto rilevante.
- Non è normalmente possibile introdurre in cassazione questioni nuove non sollevate nell'avviso di accertamento o nei precedenti gradi di giudizio; il processo tributario resta delimitato dalla pretesa fiscale originaria.
- La contestazione dell'interpretazione di un contratto deve essere formulata indicando la violazione dei criteri degli artt. 1362 e seguenti c.c., oppure un vizio motivazionale specifico, e non può limitarsi a proporre una lettura alternativa.
- Nel processo tributario l'appello dell'Amministrazione può essere specifico anche quando ripropone le argomentazioni già svolte in primo grado, purché queste siano dirette a contestare la decisione impugnata.
- L'omessa pronuncia su una domanda o su un motivo ritualmente proposto costituisce violazione dell'art. 112 c.p.c. e comporta la cassazione della sentenza limitatamente al punto non deciso, con rinvio al giudice di merito.
- La cassazione non rivaluta liberamente i fatti o il contenuto dei contratti: senza una censura giuridica specifica e autosufficiente, prevale l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
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