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Sentenza

Sentenza del 29/07/2015 n. 7678 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

TARSU - Omessa dichiarazione - Prescrizione della pretesa fiscale - Quinquennio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'omessa presentazione della dichiarazione TARSU e la tempestività dell'avviso di accertamento. Il contribuente sostiene che la pretesa fiscale non possa essere fatta valere oltre il termine quinquennale previsto dalla normativa. La dichiarazione costituisce un obbligo tributario autonomo rispetto al pagamento del tributo; in caso di omissione, il Comune può procedere d'ufficio all'accertamento, ma deve notificare l'avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata o il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.

La decisione

Dal principio riportato emerge che l'omessa dichiarazione non consente al Comune di agire senza limiti temporali. L'accertamento d'ufficio resta possibile, ma l'avviso deve essere notificato entro il termine quinquennale stabilito dall'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006. Se notificato oltre tale termine, l'atto è tardivo e la pretesa non può essere validamente riscossa; se invece è notificato tempestivamente, l'accertamento può proseguire anche in assenza della dichiarazione del contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992

    La presentazione della dichiarazione, al pari del pagamento del tributo, costituisce un obbligo tributario per il contribuente.

    La dichiarazione TARSU è un obbligo autonomo del contribuente e la sua omissione legittima il Comune a procedere all'accertamento d'ufficio.

  • Art. 11, n. 2, del D.Lgs. n. 504/1992

    Il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione.

    In caso di omessa dichiarazione, il Comune può determinare d'ufficio il tributo dovuto, senza che ciò elimini i termini temporali entro i quali deve notificare l'accertamento.

  • Art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006

    L'avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.

    Il termine per la notifica dell'accertamento è quinquennale e ha natura decadenziale: decorso il termine, il Comune perde il potere di notificare validamente l'atto.

Massime di principio

  • L'omessa presentazione della dichiarazione tributaria consente all'ente di procedere d'ufficio, ma non rende imprescrittibile o illimitata la pretesa fiscale.
  • Per verificare la validità di un accertamento TARSU occorre individuare l'anno d'imposta, la scadenza della dichiarazione o del versamento e confrontarla con la data di notifica dell'avviso.
  • Il termine ordinario da considerare è quello del 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno in cui la dichiarazione doveva essere presentata o il tributo doveva essere versato.
  • La tardiva notifica dell'avviso comporta la decadenza del Comune dalla potestà di accertamento e può costituire motivo decisivo per contestare la pretesa.
  • La verifica concreta richiede comunque l'esame della data di effettiva notifica, di eventuali atti interruttivi o sospensivi previsti dalla legge e della disciplina applicabile al periodo d'imposta.

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