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Sentenza

Sentenza del 29/07/2015 n. 636 - Comm. Trib. Prov. Parma

ICI - terreni utilizzabili a scopo edificatorio - qualificazione urbanistica in base a PSC/POC - Conseguenze giuridiche

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di considerare edificabile, ai fini ICI, un terreno inserito nel Piano Strutturale Comunale (PSC), ma non nel Piano Operativo Comunale (POC). Il ricorrente sosteneva che la sola previsione nel PSC non attribuisse un'effettiva potestà edificatoria e non fosse quindi sufficiente a determinare una maggiore capacità contributiva. La questione era stabilire quale strumento urbanistico producesse conseguenze rilevanti ai fini della qualificazione fiscale del terreno.

La decisione

La sentenza ha affermato che soltanto l'inserimento del terreno nel POC comporta l'attribuzione di una concreta potestà edificatoria e rende manifesta la relativa potenzialità urbanistica anche ai fini ICI. La mera collocazione nel PSC, che non equivale al precedente PRG, non conferisce invece un titolo edificatorio, in conformità all'art. 28 della L.R. Emilia-Romagna n. 6/2009. Pertanto, la qualificazione del terreno come edificabile non può fondarsi esclusivamente sulla sua inclusione nel PSC.

Norme richiamate

  • Art. 28, Legge Regionale Emilia-Romagna n. 6/2009

    La collocazione del terreno nel PSC non comporta conferimento di titolo edificatorio.

    La norma distingue tra PSC e POC e impedisce di equiparare la mera previsione strutturale del PSC all'attribuzione di una concreta capacità edificatoria.

  • Art. 36, comma 2, D.L. n. 223/2006

    La disposizione rileva nella disciplina della qualificazione dei terreni ai fini fiscali, ma la loro effettiva edificabilità deve essere valutata secondo la disciplina urbanistica applicabile.

  • Art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 504/1992

    La norma disciplina la determinazione della base imponibile ICI per le aree fabbricabili; la relativa applicazione presuppone che il terreno possieda una concreta potenzialità edificatoria.

Massime di principio

  • Ai fini ICI, la qualificazione fiscale di un terreno come edificabile non deriva automaticamente dalla sua inclusione in qualunque strumento urbanistico, ma richiede una concreta potenzialità edificatoria secondo la normativa regionale e comunale applicabile.
  • Quando il sistema urbanistico distingue tra PSC e POC, il PSC ha normalmente funzione strutturale e programmatoria, mentre il POC è lo strumento che può rendere operativa e concreta la capacità edificatoria.
  • La sola previsione futura o astratta di trasformazione urbanistica non è necessariamente sufficiente per applicare il regime fiscale delle aree edificabili; occorre verificare se sia stato attribuito un effettivo titolo o una concreta possibilità edificatoria.
  • In caso di contestazione, devono essere esaminati gli strumenti urbanistici vigenti alla data d'imposta, la normativa regionale e l'eventuale inserimento dell'area nel POC o in strumenti equivalenti.
  • La qualificazione urbanistica e quella fiscale sono collegate ma non identiche: l'imposizione deve riflettere una capacità contributiva effettiva e non una mera aspettativa edificatoria priva di concreta attuabilità.

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