Cassazione Civile, Ordinanza n. 34787/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un incarico professionale conferito a un avvocato per impugnare un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate relativo al maggior valore di beni ricevuti in successione. I clienti hanno dedotto che il difensore non aveva comunicato alla cancelleria il cambio di domicilio, con conseguente mancata conoscenza dell'esito negativo del ricorso e passaggio in giudicato della decisione tributaria. Secondo la prospettazione attorea, ciò aveva impedito la proposizione dell'appello e, soprattutto, aveva fatto venir meno la pendenza della lite, requisito necessario per accedere a un successivo condono fiscale; per questo chiedevano il risarcimento del danno, la restituzione dell'acconto e il maggior danno. Il Tribunale aveva riconosciuto la negligenza del legale ma escluso il nesso causale con il pregiudizio lamentato; la Corte d'appello aveva confermato, rilevando che non era provato che, con una difesa diligente, il condono sarebbe stato comunque ottenuto e che, al più, era dimostrata una chance di proporre appello, non la perdita della chance di accedere al condono. Con il ricorso per cassazione la parte cliente ha denunciato violazione di norme sulla diligenza professionale, sull'inadempimento, sul nesso causale, sulla prevedibilità del danno e sull'onere della prova, oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che i giudici di merito avrebbero errato nel limitare la responsabilità del professionista alla sola probabilità di un esito favorevole dell'impugnazione e nel non considerare il danno da perdita della possibilità di fruire del condono.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili e comunque infondati i motivi perché non aggredivano entrambe le rationes decidendi della sentenza impugnata: da un lato, la Corte d'appello aveva considerato non provata la probabilità che, se tempestivamente informati, i clienti avrebbero proposto appello e che il giudizio sarebbe rimasto pendente fino all'entrata in vigore del condono; dall'altro, aveva escluso la prevedibilità, al momento dell'inadempimento, del danno consistente nella mancata possibilità di aderire al condono. La Cassazione ha confermato che, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la verifica causale si arresta al giudizio prognostico ex ante sul probabile esito favorevole dell'azione o impugnazione che il difensore avrebbe dovuto proporre o coltivare diligentemente, non potendo estendersi a eventi futuri e incerti introdotti da una disciplina sopravvenuta e non prevedibile. Ha quindi escluso che l'omessa comunicazione del cambio di domicilio potesse fondare la responsabilità per la perdita della chance di usufruire del condono, poiché tale occasione non rientrava nella serie causale immediata e diretta dell'inadempimento.
Norme richiamate
richiamato per la diligenza nell'adempimento dell'obbligazione professionale
richiamato per la responsabilità del debitore-professionista e il relativo regime probatorio
richiamato come norma sul danno risarcibile e sul nesso causale immediato e diretto
richiamato sulla prevedibilità del danno risarcibile
richiamato in relazione alla diligenza del professionista e ai limiti della responsabilità per prestazioni di speciale difficoltà
richiamato per il riparto dell'onere della prova
richiamato per il nesso di causalità in senso penalistico, evocato dalla parte ricorrente
richiamato per il concorso delle cause e la causalità
richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla valutazione delle prove
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
richiamato quale motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
richiamato quale motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato ai fini della compensazione delle spese, in considerazione del regime previgente applicabile al giudizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- La responsabilità dell'avvocato per omessa o negligente attività difensiva presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta e il pregiudizio lamentato dal cliente; non basta dimostrare il mero inadempimento.
- Quando l'addebito concerne la mancata proposizione o coltivazione di un'impugnazione, il giudizio di causalità richiede una valutazione prognostica ex ante sulla probabilità che l'azione avrebbe avuto esito favorevole se diligentemente svolta.
- Il risarcimento non può essere ancorato a eventi futuri, incerti o introdotti da una disciplina sopravvenuta non prevedibile al momento della condotta omissiva del professionista.
- La chance risarcibile deve essere concreta e causalmente collegata all'inadempimento; non è sufficiente una mera possibilità indiretta o mediata, specie quando il pregiudizio dedotto dipenda da scelte normative successive e non conoscibili.
- Nel ricorso per cassazione è necessario censurare tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata; la mancata impugnazione di uno dei fondamenti decisori rende il motivo inidoneo a ottenere la cassazione.
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