Cassazione Civile, Ordinanza n. 17640/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica con cui l’Ufficio doganale ha rideterminato il valore in dogana di merci importate nel 2008 da una società, recuperando dazi e IVA e irrogando sanzioni perché nel valore dichiarato non erano state incluse royalties versate dalla società alle licenzianti dei marchi incorporati nei prodotti. Dopo un lungo iter con due precedenti giudizi di cassazione e rinvii, la Corte di merito, in ultimo, aveva escluso la daziabilità delle royalties, annullato la pretesa anche sull’IVA e disapplicato le sanzioni per buona fede e obiettiva incertezza normativa. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell’art. 384 c.p.c. e delle norme doganali UE, sostenendo che il giudice di rinvio non si sarebbe attenuto al principio di diritto già fissato dalla Cassazione e avrebbe erroneamente escluso la sussistenza di un potere di controllo/orientamento del licenziante, desumibile dalle clausole contrattuali; 2) violazione dell’art. 10, comma 2, L. 212/2000, contro l’esclusione delle sanzioni per asserito affidamento nelle indicazioni amministrative; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto errata l’inclusione delle royalties nel valore doganale anche per merci poi distrutte; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente sul punto dell’IVA sulle royalties, ritenuta già assolta; 5) violazione dell’art. 8 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 10, comma 3, L. 212/2000, per avere riconosciuto la causa di non punibilità dell’obiettiva incertezza normativa senza indicare gli indici concreti dell’incertezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il quarto e il quinto motivo, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha ritenuto che la Corte di merito non avesse compiuto la verifica concreta richiesta dalle precedenti pronunce di legittimità in ordine alle clausole contrattuali idonee a rivelare un potere di controllo/orientamento del licenziante sulla produzione, limitandosi a una motivazione apodittica; ha inoltre ravvisato motivazione apparente sulla ritenuta integrale assoluzione dell’IVA, perché la sentenza non indicava i documenti specifici posti a base del convincimento; infine ha censurato come apparente anche la motivazione sull’obiettiva incertezza normativa, mancando l’indicazione degli elementi indiziari concreti e dell’allegazione di parte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il giudice di rinvio deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma la sua applicazione richiede comunque una verifica concreta dei presupposti fattuali nei limiti del dictum rescindente
artt. 70, 71 e 73 Codice doganale dell’Unione
richiamati in tema di determinazione del valore doganale e inclusione delle royalties quando sussistono i presupposti previsti dalla disciplina unionale
art. 136 Reg. esec. n. 2447/2015
richiamato come norma attuativa in materia di valore in dogana e royalties
art. 10, comma 2, legge n. 212 del 2000
invocato per escludere le sanzioni, ma il relativo motivo è stato assorbito dall’accoglimento del primo motivo
richiamato sul riparto dell’onere della prova; il motivo è stato assorbito
non consente di fondare la decisione su una generica non contestazione riferita ai documenti prodotti in giudizio
richiamato in tema di sanzioni tributarie e obiettiva incertezza normativa
art. 10, comma 3, legge n. 212 del 2000
prevede l’esimente della obiettiva incertezza normativa quale causa di non punibilità del contribuente
Massime di principio
- In tema di royalties doganali, la daziabilità non può essere esclusa o affermata in modo astratto, ma richiede la verifica concreta delle clausole contrattuali e della loro idoneità a dimostrare un potere di controllo o di orientamento del licenziante sulla scelta del fornitore e sul ciclo produttivo.
- Le clausole che subordinano la scelta del produttore all’approvazione preventiva del licenziante e che impongono la fabbricazione secondo specifiche previamente indicate possono essere indici significativi di un controllo rilevante ai fini dell’inclusione delle royalties nel valore in dogana.
- Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma non può limitarsi a formule apodittiche: deve indicare quali clausole o quali elementi fattuali sorreggano la conclusione adottata.
- La motivazione è apparente quando la sentenza richiama genericamente la documentazione o le risultanze istruttorie senza indicare i documenti specifici o gli elementi concreti posti a base del convincimento, impedendo il controllo sulla logicità della decisione.
- L’esimente dell’obiettiva incertezza normativa presuppone la verifica di concreti indici di incertezza oggettiva e non può essere riconosciuta in modo automatico o stereotipato; l’onere di allegare e provare i fatti indice grava sul contribuente.
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