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Sentenza

Sentenza del 09/08/2016 n. 16752 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Dopo il decesso del contribuente e la chiusura infruttuosa del fallimento, l'Agenzia delle Entrate notificava all'erede una cartella di pagamento relativa a tre avvisi di rettifica già notificati al de cuius e divenuti definitivi. La CTR Basilicata aveva annullato la cartella ritenendola insufficientemente motivata, poiché intestata al contribuente fallito presso il curatore e priva dell'indicazione dell'iter seguito per l'escussione infruttuosa della massa fallimentare. L'Agenzia ha impugnato la decisione deducendo ultrapetizione, violazione delle norme sulla motivazione della cartella e omessa pronuncia su domande ed eccezioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la CTR non fosse incorsa in ultrapetizione poiché aveva comunque pronunciato sull'annullamento richiesto. Ha accolto il secondo motivo, chiarendo che la cartella di pagamento non deve necessariamente contenere una motivazione autonoma quando segue precedenti atti impositivi regolarmente notificati e divenuti definitivi; è sufficiente il rinvio agli atti presupposti, purché identificabili. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza del ricorso. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, la Cassazione ha respinto il ricorso introduttivo del contribuente. A.M. è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    La cartella di pagamento è un atto esecutivo contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo; quando segue precedenti atti impositivi definitivi, non deve necessariamente riprodurre autonomamente tutti i presupposti della pretesa.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 3

    L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche mediante rinvio a un atto precedente, purché quest'ultimo sia identificato e sia stato portato regolarmente a conoscenza del contribuente.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 21-octies

    La censura relativa a vizi formali dell'atto deve essere valutata alla luce della concreta incidenza del vizio sulla validità dell'atto; nel caso esaminato, la contestazione sulla motivazione della cartella non è risultata fondata.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il giudice deve pronunciarsi nei limiti della domanda e non può attribuire una tutela diversa da quella richiesta. Non vi è ultrapetizione quando il giudice accoglie la domanda di annullamento sulla base di una diversa valutazione dei fatti e delle ragioni giuridiche.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    Il ricorso per Cassazione deve indicare in modo puntuale gli atti e i documenti sui quali si fondano le censure, riportando le domande o eccezioni asseritamente non esaminate e specificando quando e come siano state proposte.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo avere cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Se una cartella di pagamento segue avvisi di accertamento o rettifica già notificati e divenuti definitivi, non è normalmente necessario che la cartella esponga nuovamente in dettaglio i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
  • La motivazione della cartella può essere fornita per relationem, mediante un rinvio chiaro agli atti impositivi precedenti, purché tali atti siano identificabili e siano stati validamente notificati.
  • Eventuali irregolarità nell'intestazione della cartella non comportano automaticamente la nullità dell'atto: occorre verificare se abbiano realmente impedito al destinatario di comprendere la pretesa e di esercitare il diritto di difesa.
  • La chiusura infruttuosa di una procedura fallimentare non rende di per sé inesigibile il credito tributario nei confronti degli eredi, se la pretesa fiscale era già stata validamente accertata e il soggetto chiamato al pagamento è legittimato a risponderne.
  • In Cassazione, la denuncia di omessa pronuncia richiede l'indicazione precisa della domanda o eccezione non esaminata, con trascrizione del contenuto e riferimento all'atto e al momento processuale in cui è stata proposta.
  • La decisione chiarisce che la cartella non costituisce necessariamente il primo atto con cui il contribuente viene informato della pretesa: quando l'obbligazione deriva da atti impositivi precedenti e definitivi, la funzione della cartella è principalmente quella di intimare il pagamento.

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