Cassazione Civile, Ordinanza n. 08529/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte non ha provveduto sulle spese per la mancata difesa degli intimati e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. Ha inoltre disposto la trasmissione di copia del ricorso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per le espressioni offensive rivolte ai magistrati e al difensore della controparte.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il de cuius del ricorrente aveva proposto opposizione all'esecuzione presso terzi avviata dal creditore procedente con pignoramento di un quinto della pensione presso l'INPS. L'opponente aveva contestato, tra l'altro, la validità del titolo esecutivo costituito da un'ordinanza resa nel giudizio possessorio e contenente condanna alle spese, la nullità della notificazione del precetto perché ritirato all'ufficio postale dal figlio del debitore che era anche suo difensore, l'asserita incompatibilità del giudice di primo grado, l'impignorabilità del credito pensionistico oltre il limite del quinto, la mancata applicazione del rito del lavoro e l'omessa pronuncia su una pretesa compensazione con crediti risarcitori. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione e condannato il soccombente ex art. 96, comma 3, c.p.c. Il ricorso per cassazione, proposto dall'erede del debitore, articolava tre motivi: una pluralità confusa di violazioni di norme processuali e sostanziali, nullità della sentenza e del procedimento, nonché vizio motivazionale per omesso esame delle eccezioni di compensazione e della prova del possesso. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente inammissibili per mancanza di chiarezza e intelligibilità dell'esposizione, per mescolanza di censure eterogenee, per mancato confronto con le rationes decidendi della sentenza impugnata e, quanto al vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., anche per l'inidoneità del motivo nel vigore del "minimo costituzionale" della motivazione e per la regola della doppia conforme.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria e intelligibile dei fatti; la violazione di tale requisito rende il ricorso inammissibile se l'esposizione è oscura, lacunosa o farraginosa.
Il ricorso deve formulare motivi specifici e una critica effettiva della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre le tesi di merito senza confrontarsi con le rationes decidendi.
Le censure devono essere ricondotte con chiarezza a uno specifico vizio tra quelli tipizzati; è inammissibile la commistione di violazione di legge, nullità e vizio motivazionale in un unico motivo confuso.
Il vizio di motivazione è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non essendo più deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme in fatto è precluso il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi e dimostri la diversità delle basi fattuali delle due decisioni.
La Corte d'appello aveva condannato la parte soccombente al pagamento di una somma equitativa a titolo di responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato tra le norme evocate dal ricorrente in relazione all'opposizione all'esecuzione, ma senza un'esposizione chiara e specifica della relativa censura.
Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali invocate, in un contesto di doglianze sulla regolarità degli atti esecutivi e notificatori.
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle contestazioni sul titolo esecutivo e sulle notificazioni.
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle contestazioni sul titolo esecutivo e sulle notificazioni.
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle contestazioni sul precetto.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa nullità del procedimento per asserita incompatibilità o irregolare costituzione del giudice.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la propagazione della nullità agli atti successivi.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla pretesa incompatibilità del giudice.
Richiamato dal ricorrente in relazione a un asserito difetto di lealtà processuale della controparte.
Richiamato dal ricorrente, anche in riferimento a pregresse vicende esecutive, senza che la censura sia risultata intelligibile.
Richiamato dal ricorrente, anche in riferimento a pregresse vicende esecutive, senza che la censura sia risultata intelligibile.
Richiamato dal ricorrente per lamentare che i giudici non avrebbero pronunciato secondo diritto.
Richiamato dal ricorrente per lamentare il mancato fondamento della decisione sulle prove offerte e sulle nozioni di comune esperienza.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla direzione dell'udienza.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla direzione dell'udienza e alla designazione del giudice.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla direzione dell'udienza e alla composizione del collegio.
Richiamato dal ricorrente con riferimento al giudizio possessorio che aveva dato origine al titolo esecutivo.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alle misure cautelari e al procedimento possessorio.
Richiamato dal ricorrente con riferimento al titolo esecutivo.
Richiamato dal ricorrente con riferimento all'esecuzione forzata e alle modalità del pignoramento.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alle vicende dell'esecuzione forzata.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alle vicende dell'esecuzione forzata.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa nullità del titolo esecutivo.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla tutela possessoria e allo spoglio.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla tutela possessoria e alla manutenzione del possesso.
Richiamato dal ricorrente per la prova del possesso e della detenzione.
Richiamati dal ricorrente in tema di notificazioni.
Richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni.
Richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni.
Richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni.
Richiamato dal ricorrente in tema di nullità delle notificazioni.
L. n. 890/1992
Richiamata dal ricorrente per le notificazioni a mezzo posta.
Richiamata dal ricorrente come legge di conversione di modifiche alla disciplina delle notificazioni.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'esposizione dei fatti e dei motivi è confusa, farraginosa o non consente di comprendere con immediatezza la vicenda processuale e le specifiche censure contro la sentenza impugnata.
- Non è ammissibile un motivo che cumuli in modo indiscriminato violazioni di legge, nullità processuali, vizi di motivazione e omesso esame di fatti, senza distinta e coerente articolazione delle singole doglianze.
- Il ricorso deve confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle difese già respinte nei gradi di merito integra un "non motivo".
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la sufficienza della motivazione, salvo le ipotesi estreme di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
- In presenza di doppia conforme in fatto, il ricorrente che invochi il vizio motivazionale deve indicare specificamente le diverse basi fattuali delle decisioni di primo e secondo grado; in difetto, il motivo è inammissibile.
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