Cassazione Civile, Ordinanza n. 11921/2023 del 05/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva impugnato un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria le chiedeva imposta di registro e ipotecaria in misura ordinaria, a seguito della revoca dell'agevolazione prevista per l'acquisto di fondi rustici idonei a incrementare l'efficienza dell'azienda attraverso il miglioramento delle colture forestali. La società sosteneva di aver acquistato terreni in area agricola e di svolgere attività agrituristica/forestale, chiedendo il riconoscimento del beneficio. I giudici tributari di merito avevano respinto il ricorso ritenendo insussistente il requisito soggettivo, perché la società svolgeva attività di valorizzazione e compravendita immobiliare e non attività di silvicoltura o forestazione. In cassazione la società deduceva: 1) violazione di legge, lamentando che la CTR avesse valorizzato l'assenza di attività agricola invece della mera idoneità dei fondi ad aumentare l'efficienza dell'azienda; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la documentazione prodotta avrebbe dimostrato il permanere dei requisiti per l'agevolazione; 3) violazione di legge per avere la CTR attribuito valore probatorio a un codice di studio di settore, rilevante solo statisticamente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, ai fini dell'agevolazione prevista dall'art. 7, comma 4, lett. b), l. n. 984/1977, non basta la mera idoneità oggettiva dei terreni acquistati a migliorare le colture forestali, ma occorre anche che il beneficiario sia effettivamente una cooperativa o società forestale che svolga di base attività di silvicoltura/forestazione. Poiché la CTR aveva escluso proprio tale requisito soggettivo, la censura principale è stata ritenuta infondata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per doppia conforme e per difetto di specificità nella trascrizione della prova asseritamente omessa. Il terzo motivo è stato assorbito dal rigetto del primo, restando comunque irrilevante il tema del codice di studio di settore. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge sui requisiti dell'agevolazione tributaria.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per dedurre omesso esame di un fatto decisivo; la Corte lo ha ritenuto inammissibile nel caso di doppia conforme.
In presenza di doppia conforme, impedisce la censura in cassazione sul vizio motivazionale nei limiti indicati dalla norma.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il giudizio di legittimità tributario non ha connotazioni di specialità tali da escludere l'applicazione delle regole generali sul ricorso per cassazione.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
La deroga citata riguarda le regole dell'appello e non esclude l'applicazione delle norme sul vizio motivazionale in cassazione nel processo tributario.
art. 7, comma 4, lett. b), l. 27 dicembre 1977, n. 984
Le cooperative e le società forestali sono ammesse al beneficio del pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa per i seguenti atti: [...] b) atti di acquisto in proprietà di fondi rustici idonei ad aumentare l'efficienza dell'azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali
L'agevolazione richiede non solo l'idoneità oggettiva dei fondi, ma anche la qualità soggettiva di cooperativa o società forestale che svolga attività di silvicoltura/forestazione.
art. 10, comma 7, l. 27 dicembre 1977, n. 984
Richiamato solo per chiarire che la mancata realizzazione di interventi di forestazione non era il vero fondamento della revoca nel caso deciso.
art. 12, comma 6, l. 9 maggio 1975, n. 153
Il richiamo della CTR a tale norma è stato ritenuto errato perché la disposizione è stata abrogata dal d.lgs. n. 99/2004, ma ciò non ha inciso sulla decisione finale.
È stato richiamato per evidenziare l'abrogazione dell'art. 12, comma 6, l. n. 153/1975.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni tributarie, il riconoscimento del beneficio può essere subordinato non solo alla conformazione oggettiva del bene acquistato, ma anche alla specifica qualità soggettiva del beneficiario e all'attività concretamente svolta dal medesimo, quando la norma agevolativa colleghi espressamente i due profili.
- Quando la revoca di un'agevolazione si fonda sulla carenza del requisito soggettivo del beneficiario, non è sufficiente allegare la mera potenzialità del bene a realizzare il fine agevolativo: occorre dimostrare che il contribuente rientri effettivamente nella categoria protetta dalla norma.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se la sentenza impugnata è conforme a quella di primo grado sulla medesima questione, e il ricorrente deve inoltre rispettare il principio di specificità indicando puntualmente il fatto storico e la prova trascurata.
- Se una censura investe una ratio decidendi autonoma e decisiva, è necessario colpirla direttamente; la contestazione di profili non decisivi o di circostanze irrilevanti non può condurre all'accoglimento del ricorso.
- In caso di revoca di un beneficio tributario già riconosciuto, l'onere di provare la sussistenza del diritto all'agevolazione grava sul contribuente che la invoca.
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