Cassazione Civile, Ordinanza n. 15960/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale causato dall'improvvisa comparsa di un cinghiale sulla carreggiata, con danni all'autoveicolo di proprietà di un privato. Il danneggiato conveniva in giudizio Regione e Provincia chiedendo il risarcimento; il giudice di pace accoglieva la domanda e condannava la sola Regione. La Regione proponeva appello, respinto dal Tribunale. In cassazione, con un unico motivo, deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., degli artt. 1, 8 e 9 l. n. 157/1992 e delle norme della legge regionale Molise n. 19/1993, sostenendo che la responsabilità per il danno dovesse gravare integralmente sulla Provincia, alla quale sarebbe stato trasferito il potere concreto di gestione della fauna selvatica. La Corte ha però rilevato che, secondo il più recente orientamento, i danni cagionati da fauna selvatica sono risarcibili ex art. 2052 c.c. e che la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, salvo eventuale rivalsa verso gli enti concretamente competenti; inoltre ha ritenuto in fatto non provato che la Provincia fosse responsabile per omissioni specifiche, essendo le segnalazioni prodotte riferite ad altra strada e non essendo stato allegato/provato un diverso presupposto di colpa, come il ripopolamento eccessivo. Il ricorso è stato quindi rigettato.
La decisione
La Corte di cassazione ha confermato la decisione di merito e ha rigettato il ricorso della Regione. Ha ribadito che la domanda di risarcimento per danni da fauna selvatica va ricondotta all'art. 2052 c.c. e che, in tale azione, la Regione è il soggetto passivamente legittimato in via esclusiva, potendo poi eventualmente agire in rivalsa contro gli enti che avrebbero dovuto adottare le misure di prevenzione. Ha inoltre osservato che, nel caso concreto, non risultava provato che la Provincia avesse una responsabilità diretta per la tratta stradale interessata o che ricorressero elementi ulteriori idonei a trasferire su di essa l'intera responsabilità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge
la ricorrente invocava la responsabilità aquiliana, ma la Corte ribadisce che la fattispecie va ricondotta all'art. 2052 c.c., non all'art. 2043 c.c.
la responsabilità per danni cagionati da fauna selvatica è ricondotta a questa norma, fondata su proprietà o utilizzazione dell'animale; la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione
artt. 1, 8 e 9 l. 11 febbraio 1992, n. 157
sono richiamati dalla ricorrente per sostenere la diversa imputazione della responsabilità alla Provincia
artt. 1, 6, 7, 13, 18, 29 e 35 l.r. Molise 10 agosto 1993, n. 19
sono richiamati dalla ricorrente per affermare il trasferimento alla Provincia delle funzioni concrete di gestione della fauna
legge Regione Molise 30 gennaio 2017, n. 1
è menzionata come successiva modifica della disciplina regionale, senza incidenza decisiva sul caso concreto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata
Massime di principio
- I danni cagionati da fauna selvatica vanno inquadrati, di regola, nell'art. 2052 c.c., non nell'art. 2043 c.c., poiché il criterio di imputazione non è la colpa ma la relazione giuridica con l'animale.
- Nell'azione risarcitoria per danni da fauna selvatica, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in ragione della sua competenza normativa e delle funzioni di programmazione, coordinamento e controllo della tutela faunistica, ferma la possibilità di rivalsa verso gli enti concretamente competenti.
- Per sottrarsi alla responsabilità o per trasferirla su altro ente pubblico, non basta invocare in astratto il riparto normativo delle funzioni: occorre allegare e provare in concreto che l'ente diverso fosse effettivamente titolare del potere di adottare le misure preventive omesse.
- In sede di legittimità non è sindacabile, se adeguatamente motivato, l'accertamento di fatto del giudice di merito circa l'insussistenza di prove idonee a fondare la responsabilità di un diverso ente.
- L'eventuale esistenza di segnalazioni o allertamenti relativi ad altre strade o ad altri tratti viari non è sufficiente, da sola, a dimostrare la responsabilità dell'ente evocato per il sinistro specifico oggetto di causa.
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