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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23133/2021 del 19/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi professionali in regime di patrocinio a spese dello Stato: il Tribunale di Bologna aveva negato la liquidazione delle voci relative alla redazione e presentazione, da parte dell'avv. Monducci, di istanze di autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per un cliente sottoposto a misura di sorveglianza speciale (divieto di allontanamento dal Comune). Il diniego era fondato su due ragioni: 1) mancata allegazione in opposizione delle richieste di autorizzazione; 2) ritenute non riconducibili a "attività difensiva" perché le richieste potevano essere redatte e presentate direttamente dall'interessato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi fondati. Sul primo punto ha affermato che nel procedimento di opposizione alla liquidazione il giudice ha il potere-dovere di acquisire gli atti e i documenti necessari (anche reperendoli nel fascicolo di ufficio) o, in subordine, di invitare il difensore a depositarli, e non può limitarsi a un rigetto meramente formale per mancata allegazione. Sul secondo punto ha statuito che la redazione e presentazione di istanze di autorizzazione nell'ambito di un procedimento di sorveglianza speciale rientra nell'attività difensiva e pertanto è liquidabile nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, che si estende anche ai procedimenti nei quali l'assistenza dell'avvocato non è obbligatoria ma è consentita/volontaria, a tutela del diritto di difesa. La Corte ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Bologna ad altro magistrato per il riesame, disponendo la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • DPR n.115/2002, art.83

    Richiamato nel contesto della disciplina sulla liquidazione dei compensi e come norma pertinente al regime dei compensi degli ausiliari del giurisdizionale.

  • DPR n.115/2002, art.170

    Interpretato nel senso che il ricorso avverso il decreto di liquidazione non è atto meramente impugnatorio ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso nel quale il giudice deve verificare autonomamente la correttezza della liquidazione.

  • D.lgs. n.150/2011, art.15 comma 5

    La locuzione 'può' contenuta nella norma è stata interpretata dalla Corte come un potere-dovere del giudice di acquisire atti, documenti e informazioni necessari per decidere "causa cognita", e non come mera discrezionalità a favore di un rigetto formale.

  • DPR n.115/2002, art.75 comma 2

    La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché' nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico

    La norma è stata interpretata come orientata ad estendere il patrocinio a spese dello Stato anche a fasi e procedimenti (tra cui quelli relativi a misure di prevenzione e sorveglianza) in cui l'assistenza del difensore è possibile ma non obbligatoria, garantendo così il diritto di difesa.

  • DPR n.115/2002, artt.80 e 82

    Richiamati come parte della disciplina sulla liquidazione dei compensi professionali e modalità di determinazione delle voci liquidabili.

  • L. n.1423/1956, art.7-bis (ora art.12 Codice antimafia)

    Norma inerente alle misure di prevenzione e sorveglianza speciale; è stata richiamata per collocare le istanze di autorizzazione nel quadro delle misure per le quali è applicabile il patrocinio a spese dello Stato.

  • Costituzione, art.24 comma 3

    Riferimento ai principi costituzionali sul diritto di difesa che giustificano l'estensione del patrocinio anche nei procedimenti ove l'assistenza non sia obbligatoria ma necessaria per assicurare un'effettiva parità.

  • Corte Costituzionale, sentenza n.106/2016

    Citate dal ricorrente per sostenere l'applicabilità, anche al procedimento di liquidazione, dei principi che autorizzano il giudice a decidere causa cognita acquisendo atti e documenti; la Corte di Cassazione ha fatto riferimento alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità nella medesima direzione.

  • Codice di procedura civile, art.112

    Richiamato per il principio secondo cui il giudice non può liquidare somme superiori a quanto richiesto dall'istante; il controllo del giudice deve comunque verificare an e quantum entro tale limite.

Massime di principio

  • Nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi il giudice ha il dovere di decidere "causa cognita": può e deve acquisire dagli atti d'ufficio i documenti necessari o invitare il difensore a depositarli; non è ammissibile un rigetto automatico per mera assenza di allegati.
  • La locuzione "può" nelle norme procedurali (es. art.15 d.lgs. n.150/2011) va spesso intesa come potere-dovere di adottare iniziative istruttorie quando ciò sia necessario per una decisione piena e consapevole.
  • La redazione e presentazione, da parte del difensore, di istanze di autorizzazione all'allontanamento dal domicilio per soggetti sottoposti a misure restrittive rientra nell'attività difensiva e può essere liquidata nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato.
  • Il patrocinio a spese dello Stato si estende anche ai procedimenti in cui l'assistenza dell'avvocato non è obbligatoria, purché l'interessato debba o possa essere assistito: la scelta di avvalersi di un difensore legittima la liquidazione del compenso per le attività svolte.
  • L'opposizione al decreto di liquidazione è un procedimento contenzioso e non un semplice atto impugnatorio: il giudice di merito deve quindi verificare sia l'an che il quantum della pretesa, nei limiti dell'importo richiesto.
  • Se il giudice di merito applica in modo formale e restrittivo le regole probatorie o interpreta erroneamente la nozione di attività difensiva, la Corte di Cassazione è pronta a cassare e a rimettere la causa per nuovo esame, con regolazione delle spese.

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