Cassazione Civile, Sentenza n. 23133/2021 del 19/08/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi professionali in regime di patrocinio a spese dello Stato: il Tribunale di Bologna aveva negato la liquidazione delle voci relative alla redazione e presentazione, da parte dell'avv. Monducci, di istanze di autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per un cliente sottoposto a misura di sorveglianza speciale (divieto di allontanamento dal Comune). Il diniego era fondato su due ragioni: 1) mancata allegazione in opposizione delle richieste di autorizzazione; 2) ritenute non riconducibili a "attività difensiva" perché le richieste potevano essere redatte e presentate direttamente dall'interessato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi fondati. Sul primo punto ha affermato che nel procedimento di opposizione alla liquidazione il giudice ha il potere-dovere di acquisire gli atti e i documenti necessari (anche reperendoli nel fascicolo di ufficio) o, in subordine, di invitare il difensore a depositarli, e non può limitarsi a un rigetto meramente formale per mancata allegazione. Sul secondo punto ha statuito che la redazione e presentazione di istanze di autorizzazione nell'ambito di un procedimento di sorveglianza speciale rientra nell'attività difensiva e pertanto è liquidabile nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, che si estende anche ai procedimenti nei quali l'assistenza dell'avvocato non è obbligatoria ma è consentita/volontaria, a tutela del diritto di difesa. La Corte ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Bologna ad altro magistrato per il riesame, disponendo la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato nel contesto della disciplina sulla liquidazione dei compensi e come norma pertinente al regime dei compensi degli ausiliari del giurisdizionale.
Interpretato nel senso che il ricorso avverso il decreto di liquidazione non è atto meramente impugnatorio ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso nel quale il giudice deve verificare autonomamente la correttezza della liquidazione.
D.lgs. n.150/2011, art.15 comma 5
La locuzione 'può' contenuta nella norma è stata interpretata dalla Corte come un potere-dovere del giudice di acquisire atti, documenti e informazioni necessari per decidere "causa cognita", e non come mera discrezionalità a favore di un rigetto formale.
DPR n.115/2002, art.75 comma 2
La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché' nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico
La norma è stata interpretata come orientata ad estendere il patrocinio a spese dello Stato anche a fasi e procedimenti (tra cui quelli relativi a misure di prevenzione e sorveglianza) in cui l'assistenza del difensore è possibile ma non obbligatoria, garantendo così il diritto di difesa.
Richiamati come parte della disciplina sulla liquidazione dei compensi professionali e modalità di determinazione delle voci liquidabili.
L. n.1423/1956, art.7-bis (ora art.12 Codice antimafia)
Norma inerente alle misure di prevenzione e sorveglianza speciale; è stata richiamata per collocare le istanze di autorizzazione nel quadro delle misure per le quali è applicabile il patrocinio a spese dello Stato.
Costituzione, art.24 comma 3
Riferimento ai principi costituzionali sul diritto di difesa che giustificano l'estensione del patrocinio anche nei procedimenti ove l'assistenza non sia obbligatoria ma necessaria per assicurare un'effettiva parità.
Corte Costituzionale, sentenza n.106/2016
Citate dal ricorrente per sostenere l'applicabilità, anche al procedimento di liquidazione, dei principi che autorizzano il giudice a decidere causa cognita acquisendo atti e documenti; la Corte di Cassazione ha fatto riferimento alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità nella medesima direzione.
Codice di procedura civile, art.112
Richiamato per il principio secondo cui il giudice non può liquidare somme superiori a quanto richiesto dall'istante; il controllo del giudice deve comunque verificare an e quantum entro tale limite.
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi il giudice ha il dovere di decidere "causa cognita": può e deve acquisire dagli atti d'ufficio i documenti necessari o invitare il difensore a depositarli; non è ammissibile un rigetto automatico per mera assenza di allegati.
- La locuzione "può" nelle norme procedurali (es. art.15 d.lgs. n.150/2011) va spesso intesa come potere-dovere di adottare iniziative istruttorie quando ciò sia necessario per una decisione piena e consapevole.
- La redazione e presentazione, da parte del difensore, di istanze di autorizzazione all'allontanamento dal domicilio per soggetti sottoposti a misure restrittive rientra nell'attività difensiva e può essere liquidata nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato.
- Il patrocinio a spese dello Stato si estende anche ai procedimenti in cui l'assistenza dell'avvocato non è obbligatoria, purché l'interessato debba o possa essere assistito: la scelta di avvalersi di un difensore legittima la liquidazione del compenso per le attività svolte.
- L'opposizione al decreto di liquidazione è un procedimento contenzioso e non un semplice atto impugnatorio: il giudice di merito deve quindi verificare sia l'an che il quantum della pretesa, nei limiti dell'importo richiesto.
- Se il giudice di merito applica in modo formale e restrittivo le regole probatorie o interpreta erroneamente la nozione di attività difensiva, la Corte di Cassazione è pronta a cassare e a rimettere la causa per nuovo esame, con regolazione delle spese.
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