Cassazione Civile, Sentenza n. 23292/2021 del 23/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gli originari attori chiedevano la demolizione e la riduzione in pristino di un corpo di fabbrica aggettante su una "stradella" (vicolo) e il risarcimento per l'occupazione illegittima. La Cedalcari e gli assegnatari contestavano sostenendo l'usucapione dell'area e, in primo grado, il Tribunale aveva riconosciuto la comproprietà della stradella ma aveva ordinato la consegna delle chiavi dei cancelli e liquidato una modesta indennità (€1.500). In appello la Corte di Palermo, riformando, ha ritenuto che, poiché l'ampliamento risaliva al 1959 e l'integrazione del contraddittorio si era perfezionata oltre il ventennio, fosse maturata l'usucapione (con effetto retroattivo), rigettando le domande di rivendica, demolizione e risarcimento. I ricorrenti in Cassazione hanno proposto motivi basati su presunte errate valutazioni sulla titolarità al momento della notifica e sull'onere probatorio, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili o infondati (nuove deduzioni non allegabili in questa sede; principio di non contestazione; corretta applicazione della retroattività dell'usucapione secondo giurisprudenza consolidata) e ha rigettato il ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso; ha confermato l'esito d'appello che aveva dichiarato l'usucapione dell'area da parte della Cedalcari e degli aventi causa e, quindi, aveva respinto le domande di rivendica, demolizione e risarcimento avanzate dagli attori. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti (importi specificati nel dispositivo: ad es. €2.000 + €200 per alcuni controricorrenti, €3.000 + €200 per altri) e ad eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.p.r. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1102 cod. civ.
Riferito dal giudice di primo grado: l'ampliamento poteva costituire un uso consentito della cosa comune se non impediva l'uso altrui; tuttavia la Corte d'appello non ha condiviso la qualificazione ex art.1102 perché ha ritenuto prevalente l'usucapione.
art. 840 cod. civ.
Richiamato nel motivo di censura relativo alla sopraelevazione e alla demolizione: la Corte territoriale aveva rilevato la condotta violativa ma ha ritenuto irrilevante l'ordine demolitorio in presenza dell'usucapione consolidata.
art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ.
Norma invocata come parametro di censura per errore sul fatto decisivo: la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che si fondavano su fatti nuovi o non previamente discussi.
art. 115 cod. proc. civ. (formulazione ante 2009)
Richiamato per il principio di immediatezza della contestazione: la Corte ha applicato il principio di 'non contestazione' (onere di contestare subito fatti decisivi) per escludere deduzioni difensive sopravvenute tardivamente.
art. 167 cod. proc. civ.
Riferimento giurisprudenziale per l'onere di contestazione nella comparsa di risposta; usato per argomentare che le parti dovevano tempestivamente contestare le eccezioni rilevanti.
art. 112 cod. proc. civ.
Invocato in relazione all'obbligo del giudice di esporre il percorso logico-giuridico: la Corte ha ritenuto che la ratio decidendi (usucapione retroattiva) fosse adeguatamente motivata.
art. 378 cod. proc. civ.
Norma citata in ordine alla memoria illustrativa del ricorso; menzionata nel contesto della documentazione depositata e delle memorie difensive.
art. 13 d.p.r. 115/2002
Applicata in relazione al contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento da parte del ricorrente.
Massime di principio
- L'usucapione, se provata con possesso esclusivo e continuativo per il periodo di legge, produce effetti retroattivi alla data d'inizio del possesso e può escludere domande di rivendica o demolizione anche se l'opera era in origine illegittima.
- Per interrompere il decorso dell'usucapione è necessario che l'atto interruttivo sia diretto al soggetto che concretamente detiene il possesso: atti notificati a soggetti non più possessori possono risultare inefficaci.
- In sede di appello e di cassazione non è ammesso fondare il ricorso su fatti o documenti non dedotti o prodotti nel giudizio di merito: nuove allegazioni tardive sono inammissibili.
- Sussiste un onere di contestazione tempestiva delle eccezioni e delle prove avversarie: chi non contesta immediatamente rischia di vederle ritenute non controverse.
- La qualificazione dell'uso di porzioni comuni (art.1102 c.c.) è limitata: il singolo può fare un uso che non impedisca l'uso altrui, ma l'accertamento della proprietà per usucapione prevale sulla valutazione della mera compatibilità d'uso.
- Nei giudizi su diritti reali è essenziale l'integrazione del contraddittorio con tutti i potenziali titolari; la mancata chiamata tempestiva o tardiva chiamata può avere effetti determinanti sul decorso dei termini usucapivi.
- La motivazione del giudice d'appello deve collegare i fatti temporali (data di inizio del possesso, date di assegnazione, data di integrazione del contraddittorio) alla conclusione sull'usucapione: la giurisprudenza di legittimità riconosce la retroattività reale dell'usucapione.
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