Cassazione Civile, Sentenza n. 23136/2021 del 19/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Condominio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 467/2016 che aveva annullato due delibere assembleari del 19 agosto 2010 e del 30 ottobre 2010 relative a lavori di ritinteggiatura delle parti lignee dell'edificio. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto tardiva l'impugnazione della delibera del 19 agosto 2010 e priva di interesse l'impugnazione della delibera del 30 ottobre 2010; la Corte d'appello invece aveva dichiarato la nullita' delle delibere perché i lavori avevano interessato porzioni di proprieta' esclusiva (poggioli, infissi, persiane, stipiti) e per eccesso di potere dell'assemblea, nonche' per la lesione del decoro architettonico.
La decisione
Prima dell'udienza di merito le parti hanno raggiunto un accordo transattivo comunicato il 27 maggio 2021; la Corte di Cassazione ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale fra le parti, con conseguente venire meno dell'efficacia della sentenza impugnata. La Corte ha compensato le spese del giudizio di cassazione e ha dato atto che non sussistono i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, richiamando la giurisprudenza della Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez. U., 11/04/2018, n. 8980) che disciplina gli effetti della definizione concordata della lite nel corso del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Riferimento alla disciplina dei termini e dei mezzi di impugnazione delle deliberazioni assembleari; la questione del termine di impugnazione e della tempestivita' e' stata centrale nel contrasto tra primo grado e appello
Riferimento alla ripartizione delle spese e alla competenza dell'assemblea nel decidere interventi sul condominio; utilizzato nel contesto della contestazione dell'addebito di spese per elementi di proprieta' esclusiva
Richiamato in relazione alla distinzione tra parti comuni e parti di proprieta' esclusiva dell'edificio
Riferimento alle materie di intervento dell'assemblea e ai limiti del suo potere decisionale in ordine ai lavori di manutenzione
Riferimento alla rappresentanza e alle maggioranze necessarie nelle deliberazioni assembleari
art. 23 comma 8-bis d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020 n.176
Norma richiamata per lo svolgimento del procedimento in camera di consiglio con modalita' speciali durante il periodo emergenziale; la decisione e' stata adottata secondo tale procedura
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Norma sul contributo unificato: la Corte ha rilevato che il raddoppio del contributo non si applica quando il procedimento di cassazione si conclude con la cessazione della materia del contendere per accordo tra le parti
art. 1 comma 17 L. n. 228/2012
Richiamata in relazione alla modifica normativa che ha introdotto il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato
Cass. Sez. U., 11/04/2018 n. 8980 (giurisprudenza)
Principio richiamato secondo cui la definizione della controversia mediante accordo fra le parti nel corso del giudizio di cassazione determina la cessazione della materia del contendere e la caducazione dell'efficacia della sentenza impugnata, con conseguenze sul regime del contributo unificato
Massime di principio
- Se i lavori condominiali interessano anche parti di proprieta' esclusiva, le delibere che ripartiscono le relative spese possono essere nulle: verificare sempre con documentazione (fotografie, capitolato) quali parti sono state effettivamente modificate
- La legittimazione ad impugnare una deliberazione assembleare puo' sussistere anche quando l'interesse deriva dalla lesione del decoro architettonico o dalla tutela del bene comune; l'accertamento dell'interesse e' rilevante per l'ammissibilita' dell'impugnazione
- I termini per l'impugnazione e le questioni di tempestivita' sono frequentemente oggetto di contrasto tra i giudici di primo e secondo grado: raccogliere e conservare tempestivamente prove e comunicazioni relative alla delibera
- Un accordo transattivo fra le parti intervenuto nel corso del giudizio di cassazione determina la cessazione della materia del contendere e fa venire meno l'efficacia della sentenza impugnata, con conseguente estinzione del giudizio di legittimità
- In caso di definizione concordata della controversia, le spese possono essere compensate e non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto integrale del ricorso; e' opportuno prevedere espressamente nel transatto la regolamentazione delle spese
- Prima di promuovere impugnazioni, valutare se l'oggetto della controversia attiene a parti comuni o esclusive e se l'assemblea ha ecceduto i propri poteri: le contestazioni basate su eccesso di potere e violazione del decoro architettonico sono percorribili quando dimostrate con elementi concreti
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