Cassazione Civile, Ordinanza n. 16449/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce nel contesto di una liquidazione controllata: il liquidatore aveva rigettato la domanda di rivendica di beni immobili proposta dal Comune. Il Comune aveva poi proposto reclamo/opposizione, ma il giudice delegato lo aveva dichiarato inammissibile perché tardivo, ritenendo scaduto il termine di otto giorni per l’opposizione allo stato passivo e non accoglibile l’istanza di rimessione in termini fondata su un asserito malfunzionamento del deposito telematico. Il tribunale aveva inoltre osservato, in via ulteriore, che anche la domanda tardiva di rivendicazione sarebbe stata inammissibile, perché il ritardo non era stato ricondotto a una causa non imputabile e non era stato rispettato il termine di sessanta giorni dalla cessazione della causa impeditiva. Con il ricorso per cassazione il Comune ha dedotto due violazioni di legge: primo, la falsa applicazione delle norme sul deposito telematico e sui termini processuali, sostenendo che il deposito doveva ritenersi tempestivo perché nel termine era pervenuta la ricevuta di avvenuta consegna e l’errore successivo era intervenuto solo nella fase successiva; secondo, la falsa applicazione della disciplina sulle domande tardive, sostenendo che la causa non imputabile del ritardo potesse consistere anche nell’incertezza oggettiva sulla titolarità del bene e nella necessità di accertamenti tecnico-giuridici prima della rivendica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese. Ha ritenuto infondato il primo motivo, assorbito il secondo, affermando che nel deposito telematico la ricevuta di avvenuta consegna individua il momento di perfezionamento solo in modo anticipato e provvisorio, mentre l’efficacia del deposito si consolida soltanto con l’esito positivo dei successivi controlli automatici e manuali, fino all’accettazione della cancelleria. Nel caso concreto il deposito non si era giuridicamente perfezionato; pertanto il tribunale aveva correttamente esaminato l’istanza di rimessione in termini e l’aveva negata, non essendo emersa una causa ostativa assoluta, estranea alla volontà della parte, ma solo una difficoltà presumibilmente legata ai limiti dimensionali della busta telematica, quindi superabile con ulteriori trasmissioni. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di tardività/inammissibilità del gravame. Ha inoltre posto a carico del ricorrente l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per individuare il termine per proporre il reclamo/opposizione avverso lo stato passivo nella liquidazione controllata, in collegamento con l’art. 133 c.c.i.i.
indicato come norma che prevede il termine di otto giorni per l’opposizione allo stato passivo nella procedura considerata
richiede, per l’ammissibilità della domanda tardiva, la prova di una causa del ritardo non imputabile e la trasmissione al liquidatore entro sessanta giorni dalla cessazione della causa impeditiva
norma evocata dal ricorrente come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione/falsa applicazione di legge
art. 196-sexies disp. att. c.p.c.
stabilisce che il deposito telematico si considera avvenuto quando è generata la conferma del completamento della trasmissione; la tempestività va verificata alla data di scadenza del termine
richiamato come disciplina di proroga dei termini applicabile anche al deposito telematico
art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012
richiamato per il principio secondo cui la tempestività del deposito telematico si verifica con la ricevuta di avvenuta consegna, nei limiti della disciplina successiva dei controlli
art. 13, comma 7, d.m. giustizia n. 44/2011
richiamato insieme alle specifiche tecniche PCT per distinguere controlli automatici e manuali del deposito telematico
art. 14, comma 7, specifiche tecniche PCT
richiamato per i controlli automatici del deposito telematico
art. 14, comma 10, specifiche tecniche PCT
richiamato per il controllo manuale della cancelleria sul deposito telematico
base normativa della rimessione in termini in caso di decadenza incolpevole
richiamato in via comparativa per le opposizioni allo stato passivo nel fallimento, utili a estendere i principi alla liquidazione controllata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
norma applicata per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel deposito telematico degli atti processuali la ricevuta di avvenuta consegna individua il momento rilevante ai fini della tempestività, ma tale effetto è provvisorio e si consolida solo con l’esito positivo dei successivi controlli automatici e manuali della cancelleria.
- Se il procedimento di deposito telematico non si perfeziona per esito negativo dei controlli successivi, la parte deve reagire senza indugio, rinnovando il deposito oppure chiedendo tempestivamente la rimessione in termini.
- La rimessione in termini presuppone un fatto ostativo oggettivamente estraneo alla volontà della parte, non imputabile e non determinato dalla stessa, avente carattere di assolutezza e non di mera difficoltà o impossibilità relativa.
- Ai fini della rimessione in termini rileva anche la tempestività della reazione della parte al verificarsi dell’impedimento, con necessità, nel deposito telematico, di verifiche presso la cancelleria.
- La causa non imputabile del ritardo nelle domande tardive in procedura concorsuale non può essere ricavata da una generica difficoltà organizzativa o dall’esigenza di svolgere indagini conoscitive interne; occorre una vera causa esterna, non imputabile, che abbia impedito il deposito tempestivo.
- L’oggettiva incertezza sulla titolarità del bene, di per sé, non basta automaticamente a giustificare il ritardo nella proposizione di una domanda di rivendica o insinuazione tardiva, se non è allegata e provata come conseguenza di una causa non imputabile e se non sono rispettati i termini successivi alla cessazione dell’impedimento.
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