Cassazione Civile, Ordinanza n. 10153/2026 del 19/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di accesso ispettivo presso la sede di una fondazione onlus, l’Amministrazione finanziaria contestava l’omesso adempimento degli obblighi del sostituto d’imposta per le retribuzioni di venticinque lavoratori utilizzati dalla fondazione in forza di una convenzione con altra onlus, emettendo avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007 e recuperando ritenute IRPEF su un imponibile ritenuto di euro 197.422,10. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso del contribuente e la CTR confermava, ritenendo che il rapporto fosse riconducibile a una somministrazione/appalto di manodopera irregolare o fittizio, con conseguente imputazione dei lavoratori all’utilizzatore e obbligo di effettuare le ritenute. In cassazione la fondazione deduceva: (1) violazione dell’art. 21 d.lgs. 276/2003, sostenendo di non avere mai materialmente pagato i lavoratori e che, quindi, non vi fosse base per le ritenute; lamentava inoltre che non fosse stata provata l’esistenza di un contratto di somministrazione e che vi fosse invece una convenzione tra onlus; (2) vizio motivazionale ed errore sul presupposto della pretesa fiscale, insistendo sulla mancata retribuzione dei lavoratori, sull’asserita natura volontaristica dell’attività e sul fatto che i bonifici erano stati eseguiti verso l’associazione intermediaria, non verso i lavoratori; (3) eccessiva onerosità della condanna alle spese del giudizio di appello, contestando la liquidazione in euro 6.000,00.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e, comunque, infondato perché la censura tendeva a una nuova valutazione del fatto e perché, nel caso di utilizzo di manodopera in violazione delle regole sulla somministrazione/appalto, l’utilizzatore è considerato datore di lavoro a tutti gli effetti, con conseguenti obblighi anche fiscali, inclusa l’effettuazione delle ritenute ex art. 23 d.P.R. 600/1973, indipendentemente dal soggetto che abbia materialmente pagato la retribuzione. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo per genericità e per sovrapposizione di vizi incompatibili, rilevando altresì la presenza di doppia conforme che impediva il sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la liquidazione delle spese di euro 6.000,00 è stata considerata non eccedente i parametri applicabili, e comunque rientrante nel potere discrezionale del giudice di merito. La fondazione è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Gli obblighi di sostituto d’imposta gravano sull’utilizzatore della manodopera quando questi sia il datore di lavoro effettivo, con obbligo di ritenuta sulle retribuzioni.
artt. 40 e 41-bis d.P.R. 600/1973
Richiamati come base dell’avviso di accertamento per il recupero delle ritenute dovute.
"in mancanza di forma scritta, con indicazione degli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore"
La nullità del contratto di somministrazione privo di forma scritta comporta l’imputazione del rapporto all’utilizzatore a tutti gli effetti, inclusi quelli fiscali.
art. 29, comma 3-bis, d.lgs. 276/2003
Richiamato come azione eventualmente esercitabile dal lavoratore; la Corte afferma che, ai fini degli obblighi fiscali, non rileva se tale azione sia stata o meno proposta con esito positivo.
La disciplina previgente è ritenuta coerente con l’imputazione degli obblighi fiscali all’utilizzatore, non essendo desumibile un’esclusione dei profili fiscali.
La legge delega non è interpretata nel senso di escludere gli effetti fiscali dell’inquadramento del rapporto in capo all’utilizzatore.
Il ricorso per cassazione deve articolare censure specifiche, tassative e riconducibili in modo chiaro ai motivi previsti; è inammissibile la mescolanza di vizi eterogenei.
In presenza di doppia conforme è inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
art. 15, comma 2-bis, d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario, in caso di vittoria dell’Amministrazione assistita da propri funzionari o dipendenti, le spese vanno liquidate secondo i parametri forensi con riduzione del 20%.
Utilizzato come parametro di riferimento per la liquidazione delle spese processuali in favore dell’Amministrazione finanziaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Dà luogo all’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In caso di somministrazione o appalto di manodopera nullo o meramente fittizio, l’utilizzatore delle prestazioni è considerato datore di lavoro a tutti gli effetti e risponde anche degli obblighi fiscali connessi alle retribuzioni, compresa l’effettuazione delle ritenute d’acconto.
- L’obbligo di sostituzione d’imposta non dipende dal fatto che la retribuzione sia stata materialmente erogata dall’utilizzatore, ma dal rapporto di lavoro che, per effetto della nullità o dell’illiceità del meccanismo interpositorio, si imputa a quest’ultimo.
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la formulazione confusa o sovrapposta di censure riconducibili a vizi diversi, specialmente quando si mescolano violazione di legge e vizio motivazionale senza chiara selezione del paradigma dell’art. 360 c.p.c.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame del fatto decisivo è deducibile solo se il ricorrente indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La liquidazione delle spese nel processo tributario in favore dell’Amministrazione assistita da propri funzionari o dipendenti va parametrata ai criteri forensi, con la riduzione prevista dalla legge, e non è sindacabile in cassazione se resta entro i limiti minimi e massimi applicabili.
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