Cassazione Civile, Ordinanza n. 22153/2022 del 13/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
Il professionista aveva agito per ottenere il pagamento del compenso maturato per l'attività di difesa d'ufficio svolta in un procedimento penale. Il giudice di pace aveva respinto la domanda ritenendo non provata l'attività di studio del fascicolo del pubblico ministero e la partecipazione all'udienza dibattimentale, nella quale era comparso un sostituto del difensore di fiducia. Con il ricorso per cassazione il professionista denunciava, in due motivi, la violazione dell'art. 31 disp. att. c.p.p. e del D.M. n. 55/2014, sostenendo che: a) il giudice aveva erroneamente escluso la prova dell'attività difensiva, trascurando documenti che avrebbero dimostrato lo studio della pratica; b) la fase di studio era comunque dovuta e tutte le attività antecedenti l'udienza dovevano considerarsi provate.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la controversia riguardava prestazioni professionali rese in ambito penale e che, per tale tipo di domanda, non si applica il rito speciale di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011. Poiché il giudice di pace aveva pronunciato sentenza, la decisione era appellabile e non direttamente ricorribile per cassazione. In base al regime generale introdotto dalla L. n. 40/2006 all'art. 339 c.p.c., contro le sentenze del giudice di pace il rimedio ordinario è l'appello, salvo i casi residuali di ricorso immediato per cassazione. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto al compenso per l'attività difensiva svolta nel procedimento penale
richiamato dal ricorrente per la liquidazione del compenso professionale
la Corte afferma che non si applica alle prestazioni di natura penale oggetto della domanda
il rimedio generale contro le sentenze del giudice di pace è l'appello, salvo ipotesi residuali di ricorso diretto per cassazione
L. n. 40/2006
ha modificato il regime delle impugnazioni delle sentenze del giudice di pace, rendendo ordinario l'appello
richiamato nel procedimento camerale per la definizione accelerata del ricorso
art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato nel procedimento camerale per la definizione del ricorso
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
consente il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando una controversia relativa a compensi professionali non rientra nel rito speciale applicabile, la sentenza del giudice di pace non è direttamente ricorribile per cassazione, ma va impugnata con appello.
- Dopo le modifiche dell'art. 339 c.p.c. operate dalla L. n. 40/2006, l'appello è il rimedio ordinario contro le sentenze del giudice di pace, indipendentemente dal valore della controversia e dal fatto che la decisione sia stata resa secondo equità.
- L'errore sul mezzo di impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza appellabile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte soccombente è condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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