Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22153/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

Il professionista aveva agito per ottenere il pagamento del compenso maturato per l'attività di difesa d'ufficio svolta in un procedimento penale. Il giudice di pace aveva respinto la domanda ritenendo non provata l'attività di studio del fascicolo del pubblico ministero e la partecipazione all'udienza dibattimentale, nella quale era comparso un sostituto del difensore di fiducia. Con il ricorso per cassazione il professionista denunciava, in due motivi, la violazione dell'art. 31 disp. att. c.p.p. e del D.M. n. 55/2014, sostenendo che: a) il giudice aveva erroneamente escluso la prova dell'attività difensiva, trascurando documenti che avrebbero dimostrato lo studio della pratica; b) la fase di studio era comunque dovuta e tutte le attività antecedenti l'udienza dovevano considerarsi provate.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la controversia riguardava prestazioni professionali rese in ambito penale e che, per tale tipo di domanda, non si applica il rito speciale di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011. Poiché il giudice di pace aveva pronunciato sentenza, la decisione era appellabile e non direttamente ricorribile per cassazione. In base al regime generale introdotto dalla L. n. 40/2006 all'art. 339 c.p.c., contro le sentenze del giudice di pace il rimedio ordinario è l'appello, salvo i casi residuali di ricorso immediato per cassazione. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando una controversia relativa a compensi professionali non rientra nel rito speciale applicabile, la sentenza del giudice di pace non è direttamente ricorribile per cassazione, ma va impugnata con appello.
  • Dopo le modifiche dell'art. 339 c.p.c. operate dalla L. n. 40/2006, l'appello è il rimedio ordinario contro le sentenze del giudice di pace, indipendentemente dal valore della controversia e dal fatto che la decisione sia stata resa secondo equità.
  • L'errore sul mezzo di impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza appellabile.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la parte soccombente è condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.