Cassazione Civile, Sentenza n. 2321/2020 del 31/01/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
I contribuenti hanno impugnato l’avviso di accertamento relativo all’IRPEF 2003, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la plusvalenza realizzata dalla madre e dai figli con la vendita, stipulata il 3 novembre 2003, di un terreno edificabile alla società acquirente per 500.000 euro. Il terreno era pervenuto alla madre in quota per successione. Prima della cessione era stato rivalutato ai sensi dell’art. 7 della L. n. 448 del 2001, sulla base di una perizia giurata che ne aveva stimato il valore in 584.230,36 euro, ed era stata versata l’imposta sostitutiva. Poiché nell’atto di vendita era stato dichiarato un corrispettivo inferiore al valore periziato, l’Ufficio aveva disconosciuto gli effetti della rivalutazione e calcolato la plusvalenza secondo i criteri ordinari, assumendo come valore iniziale quello storico risultante dalla dichiarazione di successione; aveva inoltre imputato la plusvalenza in parti uguali alla madre e ai figli e scomputato l’imposta sostitutiva già pagata. La CTP di Caserta aveva accolto parzialmente i ricorsi, riconoscendo il diritto al rimborso dell’imposta sostitutiva. In appello, la CTR della Campania aveva respinto l’impugnazione della madre, ritenendo che l’indicazione nell’atto di un valore inferiore a quello periziato impedisse di applicare l’agevolazione. Nel ricorso per Cassazione, i contribuenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 7, commi 1 e 6, della L. n. 448 del 2001: sostenevano che, una volta perfezionata la rivalutazione mediante perizia e pagamento dell’imposta sostitutiva, la plusvalenza dovesse comunque essere determinata assumendo il valore periziato, anche se nell’atto di vendita era stato dichiarato un corrispettivo inferiore. Con il secondo motivo hanno denunciato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, lamentando che la CTR non avesse affrontato la questione dell’utilizzabilità del valore rivalutato nel calcolo della plusvalenza e avesse invece concentrato la motivazione sui requisiti dell’agevolazione.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Hanno stabilito che, una volta perfezionato il meccanismo dell’art. 7 della L. n. 448 del 2001 mediante perizia e pagamento dell’imposta sostitutiva, l’indicazione nell’atto di cessione di un corrispettivo inferiore al valore periziato non comporta decadenza dal beneficio né consente all’Amministrazione di ripristinare il valore storico del bene per calcolare la plusvalenza. La CTR aveva quindi errato nel disconoscere la rivalutazione per la sola mancata indicazione del valore periziato e per l’indicazione di un prezzo inferiore. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso dei contribuenti. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 7, commi 1 e 6, L. n. 448 del 2001
In tema di plusvalenze di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. a) e b), per i terreni edificabili e con destinazione agricola l’indicazione nell’atto di vendita dell’immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base di perizia giurata a norma della L. n. 448 del 2001, art. 7, non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta sostitutiva, nè la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene.
Il pagamento dell’imposta sostitutiva sulla base del valore rideterminato con perizia giurata perfeziona il regime agevolativo. La mancata indicazione di quel valore nell’atto successivo, o la dichiarazione di un corrispettivo inferiore, non comporta decadenza e non permette di calcolare la plusvalenza tornando al valore storico di acquisto.
art. 67, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 917 del 1986
In tema di plusvalenze di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. a) e b), per i terreni edificabili e con destinazione agricola l’indicazione nell’atto di vendita dell’immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base di perizia giurata a norma della L. n. 448 del 2001, art. 7, non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta sostitutiva, nè la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene.
La disciplina delle plusvalenze relative ai terreni va coordinata con la rideterminazione del valore prevista dall’art. 7 della L. n. 448 del 2001: se il contribuente ha perfezionato tale opzione, la plusvalenza non può essere determinata sulla base del valore storico per il solo fatto che il prezzo indicato in vendita sia inferiore al valore periziato.
art. 68, comma 1, D.P.R. n. 917 del 1986
Con tale pagamento il valore sul quale determinare le future plusvalenze viene fissato con efficacia vincolante tanto nei confronti del contribuente che del fisco, al quale ultimo non può essere consentito di eliminare gli effetti del pagamento recuperando il valore storico del cespite se non quando lo stesso dimostri, con onere a suo carico, che il valore normale minimo di riferimento risultante dalla perizia non corrisponde all’effettivo valore del cespite.
Il criterio ordinario di determinazione della plusvalenza non consente di recuperare il valore storico quando è stata perfezionata la rivalutazione. Resta fermo il potere dell’Amministrazione di contestare, con onere probatorio a proprio carico, che il valore periziato non corrisponda al valore effettivo del bene.
Con tale pagamento il valore sul quale determinare le future plusvalenze viene fissato con efficacia vincolante tanto nei confronti del contribuente che del fisco, al quale ultimo non può essere consentito di eliminare gli effetti del pagamento recuperando il valore storico del cespite se non quando lo stesso dimostri, con onere a suo carico, che il valore normale minimo di riferimento risultante dalla perizia non corrisponde all’effettivo valore del cespite.
Se l’Amministrazione intende superare il valore risultante dalla perizia, grava su di essa l’onere di dimostrare che tale valore non corrisponde al valore effettivo del bene.
Non ricorrendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso della contribuente.
La Corte di cassazione può decidere la causa nel merito, senza rinvio, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
L’esistenza di contrasti giurisprudenziali che hanno indotto la decisione da parte di queste Sezioni Unite giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio fra le parti.
Il contrasto giurisprudenziale che ha reso necessario l’intervento delle Sezioni Unite giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.
Massime di principio
- La rivalutazione fiscale di un terreno edificabile o agricolo ai sensi dell’art. 7 della L. n. 448 del 2001 si perfeziona con la determinazione del valore mediante perizia giurata e il tempestivo pagamento dell’imposta sostitutiva prevista; una volta perfezionata, non è richiesta, quale ulteriore condizione, l’indicazione del valore periziato nel successivo atto di alienazione.
- L’indicazione nel successivo atto di vendita di un corrispettivo inferiore al valore rideterminato con perizia non determina la decadenza dall’agevolazione e non consente di calcolare la plusvalenza assumendo il valore storico di acquisto del bene.
- Il valore rideterminato mediante perizia costituisce il valore di riferimento per le future plusvalenze dopo il pagamento dell’imposta sostitutiva; l’Amministrazione finanziaria conserva il potere di contestarne la congruità, ma deve dimostrare che il valore periziato non corrisponde al valore effettivo del cespite.
- La rideterminazione del valore ai fini delle imposte sui redditi e la tassazione indiretta del trasferimento si fondano su presupposti autonomi: la mancata indicazione del valore periziato nell’atto non comporta la decadenza dal regime relativo alla plusvalenza, ferma la possibilità di rettificare, secondo la disciplina applicabile, la base imponibile delle imposte di trasferimento.
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