Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2323/2020 del 31/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza del Consiglio superiore della magistratura, Sezione disciplinare, depositata il 15 maggio 2019, che l’aveva dichiarata responsabile degli illeciti disciplinari previsti dall’art. 2, comma 1, lettere a) e g), del d.lgs. n. 109/2006 e le aveva inflitto la censura. Nell’ambito di un procedimento penale per reati in materia di stupefacenti, l’indagato era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere dal 1° marzo 2017; il 12 maggio 2017 la misura era stata sostituita con gli arresti domiciliari. La Sezione disciplinare aveva ritenuto che il termine massimo di custodia fosse scaduto il 1° giugno 2017 e che la ricorrente, titolare del procedimento, avesse omesso di attivarsi tempestivamente sia per la liberazione dell’indagato sia per esercitare l’azione penale, con conseguente protrazione illegittima della detenzione fino al 9 novembre 2017. Con tre motivi, esaminati congiuntamente, la ricorrente denunciava l’erronea applicazione delle norme disciplinari e un vizio di motivazione: sosteneva che gli arresti domiciliari fossero misura autonoma rispetto alla custodia in carcere e che, dopo la sostituzione, dovesse decorrere un nuovo termine; deduceva che tale lettura fosse plausibile, condivisa dalla Procura e dal Gip di Terni e seguita anche in atti della Procura generale, così da escludere un errore inescusabile. Invocava inoltre l’inesigibilità di una condotta diversa, l’assenza di compromissione del prestigio dell’ufficio, gli elogi ricevuti nella valutazione professionale e la mancanza di doglianze dell’interessato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e confermato la sanzione disciplinare della censura. Ha ritenuto che la custodia cautelare in carcere e gli arresti domiciliari appartengano entrambe alle misure coercitive custodiali e che la sostituzione della prima con la seconda non faccia decorrere un nuovo termine, in coerenza con la giurisprudenza richiamata e con l’art. 284, comma 5, c.p.p. I precedenti invocati dalla ricorrente riguardavano in prevalenza la sostituzione con misure non custodiali; l’unico precedente specificamente pertinente non aveva trovato seguito. La prassi dell’ufficio, l’interpretazione condivisa dal Gip, i carichi di lavoro o gli apprezzamenti professionali non escludono la responsabilità disciplinare né rendono scusabile l’errore: il magistrato deve verificare personalmente e con diligenza la permanenza dei presupposti, anche temporali, della privazione della libertà. La protrazione illegittima della detenzione integra il danno ingiusto richiesto dall’illecito di cui alla lettera a), indipendentemente da una doglianza dell’interessato o dalla risonanza pubblica del fatto. Le censure sulla motivazione non individuavano specifiche insufficienze o contraddizioni dell’iter argomentativo della Sezione disciplinare, ma riproponevano la tesi già valutata sulla prassi interna. Nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109

    Tra i doveri fondamentali del magistrato, elencati nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, vi è infatti la diligenza, la quale impone sempre un’adeguata verifica dei presupposti di fatto e di diritto che consentono di emettere un provvedimento giurisdizionale.

    Il dovere di diligenza impone al magistrato di verificare adeguatamente i presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l’esercizio delle sue funzioni.

  • art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109

    Quanto al “danno ingiusto”, conseguente al comportamento negligente del magistrato che non ha vigilato sull’osservanza dei termini di durata della custodia cautelare, – e che costituisce il presupposto dell’ipotesi di cui alla lettera a) -, esso ricorre indipendentemente dall’eventuale doglianza sollevata dall’imputato o dalla circostanza che l’episodio abbia avuto o non risonanza pubblica (Cass. Sez. Un., 19/2/2019, n. 4887), dovendosi ritenere sussistente sia il danno, perchè la privazione della libertà personale è una delle lesioni più pesanti che una persona possa subire, sia la sua ingiustizia, perchè è stata violata la norma che fissa i limiti massimi delle misure coercitive (così Cass. n. 4954/2015, cit.).

    L’illecito disciplinare di cui alla lettera a) ricorre quando la negligenza nel vigilare sui termini della custodia cautelare causa la protrazione della privazione della libertà oltre i limiti di legge; il danno ingiusto sussiste senza necessità di una doglianza dell’interessato o di risonanza pubblica.

  • art. 2, comma 1, lett. g), d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109

    Con riguardo all’ipotesi di cui dell’art. 2, lett. g), si è poi affermato in precedenti analoghi che essa è integrata ogni qualvolta l’illecito disciplinare risulti frutto di una “grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inscusabile”.

    L’illecito disciplinare previsto dalla lettera g) richiede una grave violazione di legge causalmente determinata da ignoranza o negligenza inescusabile.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109

    I precedenti giurisprudenziali invocati dalla M., al fine di corroborare la sua tesi circa l’esistenza di contrasti interpretativi sulle modalità di computo dei termini, – sicchè la sua condotta non si porrebbe in violazione di legge, essendo piuttosto il risultato di una diversa interpretazione di norme di diritto, idonea ad escludere ogni responsabilità disciplinare, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 2 – non valgono allo scopo, giacchè la gran parte di essi (in disparte l’imprecisione di alcuni riferimenti, che riguardano fattispecie del tutto diverse), si riferiscono alla sostituzione di misure diverse da quelle coercitive custodiali del carcere o degli arresti domiciliari (v. Cass. 23/10/2013,n. 46271; Cass. 23/9/2015, n. 44700), mentre l’unico precedente in termini (Cass. 16/11/2005, n. 14420) non ha trovato ulteriore riscontro.

    La diversa interpretazione giuridica può escludere la responsabilità solo se effettivamente sostenuta da precedenti pertinenti; non basta richiamare decisioni relative a fattispecie differenti o un precedente isolato non seguito.

  • art. 284, comma 5, c.p.p.

    Secondo i giudici di legittimità, il principio è chiaramente evincibile dall’art. 284 c.p.p., comma 5, ai sensi del quale “l’imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare” (Cass. 25/08/2009, n. 34203; Cass., 15/04/2009, n. 21544; nello stesso senso, Cass. 11/6/2009,n. 24274, in cui si è sottolineato che il disposto dell’art. 297 c.p.p., comma 3, fa riferimento alla medesima misura e ciò va interpretato nel senso di misure “coercitive custodiali”, nel cui ambito rientra oltre che la custodia cautelare in carcere anche quella domiciliare).

    Ai fini del computo dei termini, gli arresti domiciliari sono ricompresi nella custodia cautelare; carcere e arresti domiciliari rientrano nella categoria delle misure coercitive custodiali.

  • art. 297, comma 3, c.p.p.

    Secondo i giudici di legittimità, il principio è chiaramente evincibile dall’art. 284 c.p.p., comma 5, ai sensi del quale “l’imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare” (Cass. 25/08/2009, n. 34203; Cass., 15/04/2009, n. 21544; nello stesso senso, Cass. 11/6/2009,n. 24274, in cui si è sottolineato che il disposto dell’art. 297 c.p.p., comma 3, fa riferimento alla medesima misura e ciò va interpretato nel senso di misure “coercitive custodiali”, nel cui ambito rientra oltre che la custodia cautelare in carcere anche quella domiciliare).

    Il riferimento alla medesima misura va inteso come riferito alle misure coercitive custodiali, includendo la custodia in carcere e quella domiciliare; pertanto, la loro successione non determina l’avvio di un nuovo termine.

  • artt. 303 e 306 c.p.p.

    Va in primo luogo ricordato il principio, ripetutamente affermato da queste Sezioni unite, secondo il quale, in tema di responsabilità disciplinare, grava sul magistrato l’obbligo di vigilare con regolarità sulla persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale di chi è sottoposto ad indagini, sicchè l’inosservanza dei termini di durata massima della custodia cautelare, costituisce grave violazione di legge idonea ad integrare gli illeciti disciplinari di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. a) e g).

    Le disposizioni sui termini massimi della custodia cautelare e sulla cessazione della misura comportano per il magistrato un obbligo continuativo di vigilanza; la loro inosservanza può integrare una grave violazione di legge e gli illeciti disciplinari previsti dall’art. 2, comma 1, lettere a) e g), del d.lgs. n. 109/2006.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Ma anche sotto quest’ultimo profilo il ricorso non merita accoglimento, dovendosi piuttosto rilevare che la ricorrente, lungi dall’indicare sotto quali aspetti l’iter argomentativo svolto dalla Sezione disciplinare sia sindacabile sotto il profilo della sua congruità, adeguatezza e logicità, si limita a ribadire di aver fatto applicazione di una regola generalmente condivisa all’interno del suo ufficio, riproponendo una circostanza fattuale che la Sezione disciplinare ha sia pure implicitamente valutato, ritenendola inidonea ad escludere tanto la negligenza che ha determinato la grave violazione di legge quanto la scusabilità dell’errore.

    La censura di vizio motivazionale deve indicare specifiche carenze logiche o argomentative della decisione impugnata; la mera riproposizione di una circostanza fattuale già valutata non è sufficiente.

Massime di principio

  • Il magistrato deve vigilare regolarmente sulla permanenza di tutti i presupposti, anche temporali, che legittimano la privazione della libertà personale; l’inosservanza dei termini massimi della custodia cautelare può integrare gli illeciti disciplinari previsti dall’art. 2, comma 1, lettere a) e g), del d.lgs. n. 109/2006.
  • La custodia cautelare in carcere e gli arresti domiciliari sono misure coercitive custodiali omogenee ai fini del computo dei termini: la sostituzione dell’una con l’altra non fa decorrere un nuovo termine.
  • La prassi dell’ufficio, l’interpretazione condivisa da altri magistrati, i carichi di lavoro e le eventuali omissioni della cancelleria non escludono, di per sé, la responsabilità disciplinare né rendono scusabile l’errore tecnico; occorrono gravissimi impedimenti all’assolvimento del dovere di tutela della libertà personale.
  • Il danno ingiusto richiesto dall’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), sussiste quando la negligenza determina una privazione della libertà oltre i limiti di legge, indipendentemente dalla doglianza dell’interessato o dalla risonanza pubblica dell’episodio.
  • La valutazione della negligenza e dell’inescusabilità dell’errore compiuta dalla Sezione disciplinare è un giudizio di fatto; in cassazione è sindacabile nei limiti delle specifiche critiche che evidenzino insufficienze o contraddizioni dell’iter argomentativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.