Cassazione Civile, Sentenza n. 2322/2020 del 31/01/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente, insieme ai figli, aveva venduto con atto registrato il 3 novembre 2003, per il corrispettivo dichiarato di Euro 500.000, un terreno edificabile ricevuto in quota per successione. Prima della vendita aveva rideterminato il valore del terreno mediante perizia giurata, stimandolo in Euro 584.230,36, e aveva versato l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 7 della L. n. 448 del 2001. Non aveva indicato nella dichiarazione dei redditi la plusvalenza, assumendo che il valore periziato, superiore al prezzo di vendita, escludesse una plusvalenza imponibile. L’Agenzia delle Entrate aveva invece calcolato la plusvalenza applicando il criterio ordinario, sulla differenza tra il prezzo di vendita e il valore storico indicato nella dichiarazione di successione, attribuendola in parti uguali alla contribuente e ai figli e scomputando l’imposta sostitutiva già versata. La CTP di Caserta aveva accolto parzialmente i ricorsi, riconoscendo il diritto al rimborso dell’imposta sostitutiva; la CTR della Campania, dopo la separazione delle cause, aveva rigettato l’appello della contribuente. Con il primo motivo di ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 7, commi 1 e 6, della L. n. 448 del 2001, sostenendo che l’omessa indicazione nell’atto di vendita del valore periziato, o l’indicazione di un prezzo inferiore, non comportasse la perdita del beneficio e che la plusvalenza non potesse essere calcolata tornando al valore storico del bene. Con il secondo motivo ha denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la CTR avesse trattato la controversia come questione di sussistenza dei requisiti del beneficio, senza affrontare il distinto problema dell’effetto del valore periziato sul calcolo della plusvalenza quando il corrispettivo indicato nell’atto fosse inferiore.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno accolto il primo motivo, ritenendo assorbito il secondo. Hanno stabilito che, una volta perfezionato il meccanismo dell’art. 7 della L. n. 448 del 2001 mediante perizia giurata e pagamento tempestivo dell’imposta sostitutiva, l’omessa indicazione nell’atto di vendita del valore periziato o l’indicazione di un corrispettivo inferiore non comportano decadenza dal beneficio né consentono all’Amministrazione finanziaria di ripristinare il valore storico per calcolare la plusvalenza. La CTR aveva quindi errato nel legittimare la ripresa sulla base del valore storico. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario della contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 7, commi 1 e 6, L. n. 448/2001
la possibilità conferita al contribuente di usufruire del meccanismo agevolativo di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 7, comma 1 – secondo il quale “…può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima (…) unicamente condizionato al pagamento dell’imposta sostitutiva (…) a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6″ – va intesa nel senso che una volta verificatisi i presupposti previsti dalla disposizione anzidetta per fruire dell’imposta sostitutiva, tale meccanismo impedisce di recuperare, ai fini del computo della plusvalenza, il valore storico del bene anteriore a quello di perizia, ancorchè detto valore non sia indicato nell’atto o sia indicato un valore commerciale inferiore a quello periziato, come tale inidoneo a determinare l’insorgenza di un reddito tassabile rispetto al valore periziato maggiore.
Perfezionato il regime sostitutivo mediante perizia e pagamento, il valore rideterminato resta il riferimento per il calcolo della plusvalenza; l’omessa menzione nell’atto di vendita o la dichiarazione di un corrispettivo inferiore non fanno rivivere il costo storico. La disposizione non impone l’indicazione del valore periziato nell’atto né commina la decadenza per tale omissione.
art. 67, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 917/1986
In tema di plusvalenze di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. a) e b), per i terreni edificabili e con destinazione agricola l’indicazione nell’atto di vendita dell’immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base di perizia giurata a norma della L. n. 448 del 2001, art. 7, non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta sostitutiva, nè la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene.
Ai fini delle plusvalenze relative ai terreni, una volta validamente applicata la rideterminazione del valore prevista dalla legge, la cessione a un corrispettivo inferiore al valore periziato non consente di calcolare la plusvalenza secondo il valore storico.
art. 68, comma 1, D.P.R. n. 917/1986
Perfezionate tali condizioni, il valore normale minimo di riferimento consente al fisco di riscuotere l’imposta sostitutiva, sicchè, pur non essendovi alcun vincolo nella successiva alienazione del bene quanto all’indicazione del prezzo di alienazione – che potrà essere inferiore rispetto al valore indicato nella perizia giurata – non può profilarsi la decadenza dal beneficio e la reviviscenza del valore storico del bene, nè l’Amministrazione finanziaria potrà calcolare la plusvalenza secondo i criteri ordinari previsti dall’art. 68 TUIR, cioè partendo dal vecchio valore di acquisto.
Il criterio ordinario di calcolo della plusvalenza previsto dall’art. 68 non può essere applicato ripristinando il valore storico quando il contribuente ha già perfezionato la rideterminazione e pagato l’imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 7 della L. n. 448 del 2001.
Massime di principio
- Per la rideterminazione del valore dei terreni prevista dall’art. 7 della L. n. 448 del 2001, una volta redatta la perizia giurata e versata tempestivamente l’imposta sostitutiva, il beneficio è perfezionato; il successivo atto di vendita non deve necessariamente riportare il valore periziato.
- L’indicazione nell’atto di vendita di un corrispettivo inferiore al valore previamente rideterminato non determina la decadenza dal beneficio né legittima il calcolo della plusvalenza assumendo nuovamente il valore storico di acquisto.
- Il valore rideterminato mediante perizia costituisce valore normale minimo di riferimento e vincola contribuente e Amministrazione finanziaria per il calcolo delle plusvalenze, salva la possibilità per l’Amministrazione, con onere a proprio carico, di dimostrare che il valore periziato non corrisponde all’effettivo valore del bene.
- L’assenza nella legge di un obbligo di indicazione del valore periziato nell’atto traslativo impedisce di introdurre per via interpretativa tale adempimento e una conseguente decadenza dal beneficio.
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