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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2214/2020 del 30/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore cessionario)

La controversia

Una società promissaria acquirente aveva convenuto due coniugi davanti al Tribunale di Roma chiedendo, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento di alcuni immobili promessi in vendita con preliminare del 27 luglio 2001. Nel giudizio erano intervenute una banca, poi sostituita da società cessionarie del credito, e una società creditrice di uno dei coniugi, chiedendo che il preliminare fosse dichiarato assolutamente simulato o, in subordine, revocato. Il Tribunale aveva accolto la domanda di esecuzione in forma specifica e respinto le domande delle intervenienti. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 7827 depositata il 29 dicembre 2014, accogliendo l’appello principale della cessionaria del credito bancario, aveva dichiarato nullo per simulazione assoluta il preliminare e rigettato la domanda ex art. 2932 c.c.; aveva invece respinto l’appello incidentale dell’altra creditrice. La promissaria acquirente ha proposto sedici motivi: (1-2) omessa pronuncia sulla carenza di legittimazione attiva della banca e omesso esame della persistenza del mandato alla società incaricata dopo la cancellazione della banca; (3-4) violazione delle regole sulla prova documentale e sull’onere probatorio, per l’utilizzo di copie nonostante una contestazione di non conformità; (5-6) violazione dell’art. 345 c.p.c. e omessa pronuncia per l’utilizzo in appello di documenti asseritamente prodotti tardivamente; (7-8) vizi motivazionali e omessa pronuncia sulla nullità delle fideiussioni dei coniugi; (9) omesso esame dell’esistenza del credito bancario; (10-12) omesso esame del trasferimento del credito e della forza probatoria delle copie, nonché omessa pronuncia sui relativi punti; (13) carenza di motivazione sul rigetto dell’eccezione di genericità dell’appello; (14-16) violazione delle norme sulla simulazione e dell’onere della prova, oltre a vizi motivazionali, quanto alla dichiarazione di simulazione assoluta. La società creditrice ha proposto ricorso incidentale, lamentando la violazione degli artt. 105 e 268 c.p.c. per la preclusione delle proprie deduzioni istruttorie quale interveniente.

La decisione

La Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. I primi due motivi principali sono infondati: la Corte d’appello aveva esaminato la legittimazione della banca e l’estensione del mandato, sicché le censure investivano il contenuto sfavorevole della decisione, non un’omissione; inoltre, la fusione societaria non determina estinzione dell’ente ma continuità anche processuale. I motivi terzo e quarto sono infondati perché la contestazione delle copie era generica e di stile, senza individuare i documenti né gli aspetti di difformità dall’originale. I motivi quinto e sesto sono infondati: la produzione in appello degli originali era integrativa rispetto alle copie già prodotte in primo grado e il loro utilizzo comportava una decisione implicita di rigetto dell’eccezione di tardività. I motivi settimo e ottavo sono inammissibili, poiché la ricorrente non aveva dimostrato la decisività della dedotta nullità delle fideiussioni: anche una sola posta creditoria estranea a tali garanzie sarebbe stata sufficiente a fondare la legittimazione all’azione di simulazione. Il nono motivo è infondato, essendo la sentenza d’appello analitica nel descrivere documenti, titoli giudiziali e garanzie del credito. I motivi dal decimo al dodicesimo sono inammissibili perché reiterano censure già esaminate senza autonoma capacità di incidere sull’esito. Il tredicesimo è inammissibile: la Corte d’appello aveva motivato congruamente sul rigetto dell’eccezione di genericità e la censura riguardava la sufficienza della motivazione, non la sua mancanza. I motivi dal quattordicesimo al sedicesimo sono inammissibili perché, sotto la veste di violazioni di legge e vizi motivazionali, sollecitavano una nuova valutazione degli indizi della simulazione, riservata al giudice di merito; la Corte territoriale aveva valorizzato il protratto godimento degli immobili da parte dei promittenti venditori nonostante il quasi integrale pagamento del prezzo, i rapporti tra la promissaria acquirente e società riconducibili alla famiglia dei venditori e un ulteriore acquisto immobiliare intervenuto nonostante la precedente inadempienza. Il ricorso incidentale è infondato: l’art. 268 c.p.c. preclude all’interveniente, dopo la maturazione delle preclusioni, sia le prove costituende sia quelle documentali; la prova del credito legittimante l’intervento doveva risultare dal materiale già acquisito o essere autoevidente. La promissaria acquirente e i coniugi, quali parti del contratto simulato, sono stati condannati in solido a rifondere alla controricorrente DoBank le spese di legittimità, liquidate in euro 10.000 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori. Le spese tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale sono state compensate. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato per entrambi i ricorsi.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    La Charlotte Ventures LLC convenne presso il Tribunale di Roma i coniugi D.M.L.E. e F.G. per ottenere nei loro confronti sentenza ex art. 2932 c.c. in relazione al preliminare del 27 luglio 2001 tramite il quale essi si erano obbligati alla vendita di alcuni cespiti immobiliari siti in via (OMISSIS).

    La norma è indicata quale fondamento della domanda della promissaria acquirente di ottenere una sentenza costitutiva che producesse gli effetti del contratto definitivo; la domanda è stata rigettata dopo che il preliminare è stato dichiarato simulato in appello.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    L’omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 è la mancata considerazione del fatto decisivo, non di qualche elemento istruttorio che lo riguarda (fin da Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053).

    Il vizio riguarda l’omessa considerazione di un fatto storico decisivo e non la mancata valutazione di singoli elementi istruttori relativi a quel fatto.

  • art. 2504-bis c.c.

    Per completezza, a proposito dei riflessi processuali delle vicende societarie di Banca di Roma, si rammenta che, ai sensi dell’art. 2504-bis c.c., la fusione è vicenda non estintiva, ma evolutivo-modificativa, che assicura la continuità, anche processuale, tra gli enti interessati (fin da Cass., sez. un., 8 febbraio 2006, n. 2637).

    La fusione non estingue l’ente incorporato, ma determina una modificazione evolutiva che preserva la continuità dei rapporti, anche nel processo.

  • art. 2719 c.c.

    Vale il principio per cui il disconoscimento delle copie, a norma dell’art. 2719 c.c., pur non soggetto a vincoli formali, è inefficace ove non evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali rispetto all’originale, essendo insufficienti clausole di stile e generiche asserzioni (tra molte, Cass. 3 aprile 2014, n. 7775; Cass. 13 dicembre 2017, n. 29993; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass. 20 giugno 2019, n. 16557).

    La contestazione della conformità di una copia non richiede forme sacramentali, ma deve individuare chiaramente il documento e le difformità rispetto all’originale; una contestazione generica o di stile è inefficace.

  • art. 345 c.p.c.

    Per come trascritta nel suo stesso ricorso (pag. 22), l’eccezione di tardività sollevata da La Charlotte riguardava i documenti prodotti in copia davanti al Tribunale: è stata legittima, quindi, la produzione degli autentici in grado d’appello, essa avendo natura meramente integrativa rispetto alla produzione in copia avvenuta in primo grado (Cass. 9 marzo 2010, n. 5668).

    Nel caso deciso, la produzione in appello degli originali è stata ritenuta legittima perché integrativa della precedente produzione in copia effettuata in primo grado.

  • art. 268 c.p.c., comma 2

    La preclusione stabilita dall’art. 268 c.p.c., comma 2, a norma del quale l’interveniente non può compiere atti che al momento dell’intervento non sono più consentiti alle altre parti, mentre non opera sul piano assertivo, impedisce l’ingresso tanto alle prove costituende quanto alle documentali, giacchè le preclusioni istruttorie delle altre parti valgono per entrambi i tipi di prova (Cass. 22 agosto 2018, n. 20882); non ne viene lesa l’effettività della tutela giurisdizionale dell’interveniente, poichè questi può far valere le sue ragioni in perfetta parità con le altre parti mediante un giudizio autonomo o l’opposizione di terzo (Cass. 5 ottobre 2018, n. 24529).

    La preclusione istruttoria maturata prima dell’intervento impedisce l’acquisizione sia di prove costituende sia di documenti. L’interveniente non può riaprire l’istruttoria per dimostrare il proprio titolo di legittimazione e può far valere le proprie ragioni con un giudizio autonomo o con l’opposizione di terzo.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

    Il rigetto di entrambi i ricorsi comporta, al ricorrere dei presupposti processuali, il versamento da parte di ciascun ricorrente dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla disposizione.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

    Il comma 1-bis è richiamato per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia ricorre quando manca del tutto il provvedimento necessario a decidere la questione; non ricorre se il giudice ha esaminato la questione e la parte contesta il contenuto sfavorevole della decisione.
  • L’omesso esame denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. consiste nella mancata considerazione di un fatto decisivo, non nella mancata valutazione di singoli elementi istruttori.
  • Il disconoscimento della conformità di una copia ai sensi dell’art. 2719 c.c., pur privo di forme vincolate, deve individuare in modo chiaro e univoco il documento contestato e gli aspetti di difformità dall’originale; sono inefficaci le contestazioni generiche o di stile.
  • La produzione in appello degli originali può essere ammessa quando costituisce integrazione della produzione in copia già effettuata in primo grado; l’impiego del documento può comportare una statuizione implicita di rigetto dell’eccezione di tardività.
  • Chi deduce un’omessa pronuncia deve indicare la decisività della questione, poiché non sono ammissibili annullamenti privi di utilità concreta; quando è sufficiente anche una parte del credito a fondare la legittimazione all’azione, la censura deve dimostrare che il titolo contestato è determinante per l’intero credito rilevante.
  • La prova della simulazione contrattuale dedotta da un terzo è normalmente desumibile da presunzioni; la selezione e la valutazione degli indizi, in quanto giudizio sulla volontà negoziale, spettano al giudice di merito e non possono essere rimesse alla Cassazione sotto la veste di una censura di violazione di legge o di motivazione.
  • Le preclusioni istruttorie maturate al momento dell’intervento impediscono all’interveniente di introdurre tanto prove costituende quanto documenti. La documentazione del credito invocato a fondamento della legittimazione deve risultare dal materiale già acquisito oppure essere autoevidente, senza riattivare un contraddittorio istruttorio già definito.
  • La fusione societaria è una vicenda evolutivo-modificativa, non estintiva, e assicura la continuità dei rapporti giuridici e processuali tra gli enti interessati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaSimulazione

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