Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22379/2025 del 03/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di somministrazione di lavoro intercorso tra una lavoratrice e un’azienda ospedaliera pubblica, dopo l’assunzione della lavoratrice da parte dell’agenzia di somministrazione e il suo impiego presso la struttura sanitaria per più contratti e proroghe fino al 31.1.2019. La lavoratrice sosteneva che i contratti e le proroghe fossero nulli perché sorretti da causali del tutto generiche e perché, nella realtà, era stata adibita a mansioni ordinarie del personale infermieristico e OSS; chiedeva quindi l’accertamento di un rapporto subordinato a tempo indeterminato con l’azienda ospedaliera, in subordine il risarcimento ex art. 36 d.lgs. 165/2001, oltre al trattamento economico corrispondente alla categoria rivendicata e alla regolarizzazione contributiva. Il Tribunale aveva accolto solo in parte, dichiarando l’illegittimità del ricorso alla somministrazione a termine e condannando l’azienda al risarcimento del danno in dodici mensilità. La Corte d’appello aveva confermato la decisione. In cassazione l’azienda ospedaliera deduceva, con due motivi, violazione degli artt. 36 d.lgs. 165/2001, 32 l. 183/2010, 5, comma 4-bis, d.lgs. 368/2001, 20 d.lgs. 276/2003, 51 e 97 Cost., sostenendo: (i) che la Corte territoriale avrebbe errato nel negare la prova della temporaneità ed eccezionalità delle esigenze, trascurando che i rapporti si erano comunque svolti entro il limite triennale; (ii) che il rispetto del termine di trentasei mesi avrebbe dovuto escludere l’illegittimità della somministrazione e che il giudice avrebbe indebitamente inciso sulla discrezionalità amministrativa. La controricorrente ha chiesto il rigetto del ricorso e ha anche domandato la condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: la motivazione della Corte d’appello è stata giudicata specifica, logica ed esauriente nel ritenere non provate, né desumibili dalle causali negoziali e dalle concrete modalità di impiego, le esigenze eccezionali e temporanee richieste per giustificare la somministrazione e i contratti a termine nella pubblica amministrazione. Il solo dato del rispetto del limite dei trentasei mesi non è stato ritenuto idoneo a sanare il difetto di causale o a dimostrare, di per sé, la temporaneità delle esigenze dell’utilizzatore. La Corte ha inoltre escluso che la decisione di merito integrasse un indebito sindacato sulla discrezionalità amministrativa, precisando che il giudice può verificare la legittimità del rapporto alla luce di norme inderogabili e, constatata l’insussistenza dei presupposti, trarne le conseguenze di legge. È stato anche richiamato il principio di non discriminazione del lavoratore a termine rispetto al comparabile a tempo indeterminato, con richiamo alla disciplina eurounitaria e interna. È stata poi respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla controricorrente, perché non è stato ravvisato un abuso del processo: l’iniziativa difensiva dell’azienda, pur infondata, non è stata considerata pretestuosa e la questione era controversa al momento dell’impugnazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 165/2001

    È norma inderogabile che consente al giudice di verificare la legittimità del ricorso al lavoro flessibile nella pubblica amministrazione e di trarne le conseguenze risarcitorie in caso di insussistenza dei presupposti.

  • art. 32 l. 183/2010

    Richiamato in relazione alla disciplina dei contratti a termine; non basta il solo rispetto del limite temporale per escludere l’illegittimità del ricorso alla somministrazione o ai contratti a termine.

  • art. 20 d.lgs. 276/2003

    Letto in combinato con l’art. 32 d.lgs. 165/2001, non è interpretato come norma che renda sufficiente il mero rispetto del termine triennale per legittimare la causale.

  • art. 5, comma 4-bis, d.lgs. 368/2001

    Il limite dei trentasei mesi non è di per sé decisivo a dimostrare la legittimità della sequenza di rapporti, dovendosi comunque verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali.

  • art. 51 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte ha escluso la fondatezza della censura senza riconoscere una lesione del parametro costituzionale.

  • art. 97 Cost.

    La verifica giudiziale della legittimità del contratto non integra un sindacato improprio sulla discrezionalità amministrativa.

  • Clausola 4, punto 1, accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE

    "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"

    Impone il divieto di disparità di trattamento tra lavoratori a termine e comparabili a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive; la Corte lo applica anche nei rapporti con amministrazioni pubbliche.

  • art. 6 d.lgs. 368/2001

    Recepisce nel diritto interno il principio di non discriminazione, riconoscendo ai lavoratori a termine i trattamenti economici spettanti ai comparabili a tempo indeterminato, salvo incompatibilità obiettiva con la natura del contratto.

  • art. 96 c.p.c.

    La responsabilità aggravata richiede un abuso del processo, ossia una condotta oggettivamente pretestuosa; non basta la mera infondatezza della domanda o dell’impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel lavoro flessibile alle dipendenze o nell’interesse di una pubblica amministrazione, il giudice deve verificare in concreto l’esistenza dei presupposti sostanziali che giustificano il ricorso alla somministrazione o al termine; la mera indicazione formale di una causale non è sufficiente se non corrisponde a esigenze eccezionali e temporanee effettive.
  • Il rispetto del solo limite massimo di durata dei rapporti a termine o in somministrazione non prova, di per sé, la legittimità del ricorso al lavoro flessibile: la durata è un dato rilevante ma non sostituisce il controllo sulla causale e sulle reali esigenze dell’utilizzatore.
  • Il controllo giudiziale sulla legittimità del contratto in presenza di norme inderogabili non invade la discrezionalità amministrativa, perché non valuta l’opportunità dell’organizzazione del servizio ma la conformità del rapporto alle condizioni legali di validità.
  • Nel lavoro a termine, compreso quello svolto in ambito pubblico, opera il principio di non discriminazione rispetto ai lavoratori comparabili a tempo indeterminato, salvo che l’eventuale disparità sia sorretta da ragioni oggettive.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede un quid pluris rispetto alla soccombenza: occorre una condotta processuale abusiva o pretestuosa, non essendo sufficiente che la pretesa o l’impugnazione risultino poi infondate.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineAppalto e somministrazioneSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàResponsabilità precontrattuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.