Cassazione Civile, Ordinanza n. 22382/2025 del 03/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro pubblico)
La controversia
La lavoratrice aveva agito davanti al giudice del lavoro sostenendo di essere formalmente inquadrata come operatore giudiziario, posizione economica F2 dell'Area II, ma di avere svolto dal 1 gennaio 2010 mansioni superiori presso la Procura della Repubblica di Trani, consistite nell'assistenza a un magistrato in tutte le attività giudiziarie e nei rapporti con uffici terzi. Chiedeva l'accertamento del diritto all'inquadramento nella qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, individuata nel cancelliere di primo livello o, in subordine, nell'assistente giudiziario, oltre al pagamento di differenze retributive e contributive e al risarcimento del danno. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità del ricorso; la Corte d'appello aveva invece accolto in parte l'impugnazione, riconoscendo lo svolgimento di mansioni superiori e condannando il Ministero al pagamento delle differenze retributive, ma negando l'inquadramento superiore e il risarcimento del danno. Il Ministero ricorreva per cassazione deducendo violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 e delle previsioni del CCNL Comparto Ministeri 2006/2009 e del CCNI 29 luglio 2010, sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato che, dopo la riforma contrattuale e normativa, le mansioni svolte dall'interessata erano tutte interne alla medesima Area II e quindi equivalenti, sicché non poteva configurarsi svolgimento di mansioni superiori; inoltre contestava l'attribuzione della fascia economica F3, ritenuta riservata ai cancellieri.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando integralmente le domande proposte dalla lavoratrice nel ricorso introduttivo. Ha inoltre compensato le spese dell'intero processo, valorizzando l'esito alterno dei giudizi e il consolidarsi solo recente dell'orientamento di legittimità. La Corte ha ritenuto errato il ragionamento della Corte d'appello, perché aveva compiuto un giudizio comparativo tra le mansioni dell'operatore giudiziario e quelle dell'assistente giudiziario nonostante entrambe fossero collocate nella medesima Area II dalla contrattazione collettiva, area all'interno della quale le mansioni sono da considerarsi equivalenti e liberamente esigibili dal datore di lavoro pubblico.
Norme richiamate
norma processuale richiamata come base del ricorso introduttivo della lavoratrice davanti al giudice del lavoro.
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
nel pubblico impiego contrattualizzato, come novellato, assegna rilievo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni con riferimento alla classificazione collettiva; le mansioni equivalenti nell'ambito della medesima area sono esigibili e non possono essere giudicate superiori solo in base ai contenuti concreti.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è stato invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
è stato invocato come motivazione perplessa o obiettivamente incomprensibile.
artt. 6, 8, 10, 17 e 18 c.c.n.l. 2006/2009 Comparto Ministeri
richiamati dal ricorrente per sostenere il nuovo sistema di classificazione e la flessibilità organizzativa introdotta dalla contrattazione collettiva.
artt. 15 e 16, Allegato A e B, c.c.n.i. del 29 luglio 2010
richiamati per evidenziare che operatore giudiziario e assistente giudiziario sono collocati nella stessa area e per contestare la sussistenza di mansioni superiori.
art. 6 c.c.n.l. 14 settembre 2007
ha introdotto un sistema di classificazione per Aree, fondato su livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità e su profili professionali omogenei o affini all'interno della stessa area.
art. 35, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato dal testo dell'art. 52 per indicare l'accesso alla qualifica superiore tramite procedure selettive.
ha consentito alla Corte di decidere la causa nel merito dopo la cassazione, senza rinvio, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
la Corte afferma che non trova applicazione nel pubblico impiego contrattualizzato quando opera il criterio dell'equivalenza formale delle mansioni previsto dall'art. 52 d.lgs. 165/2001.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, dopo la riforma dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 e il sistema di classificazione introdotto dalla contrattazione collettiva, il giudizio sulla superiorità delle mansioni non può essere svolto in base alla concreta maggiore o minore complessità delle attività, ma solo in base alla collocazione astratta dei profili professionali nelle aree contrattuali.
- Se due profili professionali sono ricompresi dalla contrattazione collettiva nella medesima area, le mansioni ad essi riconducibili sono considerate equivalenti e il datore di lavoro pubblico può assegnarle liberamente, senza che ciò integri svolgimento di mansioni superiori.
- Il giudice non può sostituirsi alla scelta delle parti collettive con un proprio giudizio comparativo o trifasico sulle mansioni quando la classificazione contrattuale ha già operato a monte l'equivalenza dei profili appartenenti alla stessa area.
- Nel pubblico impiego privatizzato, l'art. 2103 c.c. non è parametro autonomamente applicabile per sindacare l'equivalenza delle mansioni, dovendo prevalere la disciplina speciale dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 interpretata alla luce della classificazione contrattuale.
- Quando l'accoglimento del ricorso per cassazione impone solo una diversa qualificazione giuridica dei fatti già accertati, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., rigettando le domande originarie senza rinvio.
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